Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 758 del 15/01/2018

Cassazione civile, sez. I, 15/01/2018, (ud. 27/06/2017, dep.15/01/2018),  n. 758

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Per quanto ancora rileva, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata in data 14 marzo 2012, accogliendo parzialmente l’appello proposto dal Comune di Padova, ha respinto la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’Amministrazione da B.S., B.G. e Bi.Ga., quali eredi di B.C., e fondata sul rilievo che alcuni fondi (in catasto, al foglio (OMISSIS), mappali (OMISSIS) e (OMISSIS)) erano stati occupati in forza di provvedimento dichiarativo della pubblica utilità privo di cenno alcuno ai termini di cui alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13.

2. La sola B.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Padova. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13, della L. 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, art. 9 nonchè dell’art. 1 del Protocollo Addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, degli artt. 117, 42e 3Cost. e dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea.

Rileva il ricorrente che una lettura della L. n. 167 del 1962, art. 9 che consentisse alla P.A., così come ritenuto dalla Corte d’appello, di non apporre i termini previsti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13 nel contesto di un procedimento espropriativo avente ad oggetto aree interne ai P.E.E.P., contrasterebbe con l’art. 1 del citato Protocollo addizionale, imponendo un lettura della disciplina interna coerente con la fonte sopranazionale o la disapplicazione della L. n. 167 del 1962, art. 9 o, infine, la necessità di investire la Corte costituzionale della questione di legittimità di quest’ultima previsione, per contrasto con gli artt. 117,42 e 3 Cost..

2. La doglianza è infondata.

Come anche di recente ribadito da Cass. 7 gennaio 2011, n. 278, ai sensi della L. n. 167 del 1962, art. 9 l’approvazione dei piani attuativi o di zona dei P.E.E.P. comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare previste in tali piani, per tutta la durata di vigenza di essi – fissata nella legge originariamente in dieci anni e poi elevata a diciotto anni -, entro i quali devono concludersi le procedure ablative e completarsi i lavori, non essendo necessaria, secondo la giurisprudenza nella materia, una espressa ulteriore previsione di tali termini, in ragione della deroga normativa alla regola generale della L. n. 2359 del 1865, art. 13 a cui nessun cenno fa la L. n. 167 del 1962 (v. anche Cass. 19 luglio 1985 n. 4264).

Una volta accertato che l’approvazione dei piani di attuazione del P.E.E.P. vale per legge come dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esse previste per diciotto anni, tale dichiarazione è valida e legittima, indipendentemente da una espressa previsione dei quattro termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13 che scadono tutti con la cessazione del periodo di efficacia del piano attuativo e del vincolo per l’esproprio in esso previsto (Cass. 19 febbraio 2009 n. 4027).

Siffatto orientamento non si pone in contrasto con le indicazioni della Corte costituzionale, una volta che si inquadri con precisione la portata della decisione richiamata dalla ricorrente.

Corte cost. 30 marzo 1992, n. 141, infatti, si occupava della legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, commi 1 e 2, aggiunto al D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, dalla legge di conversione 1 marzo 1985, n. 42, e, in particolare, si occupava del se esso contrastasse: a) con l’art. 42 Cost., avendo disposto il protrarsi o la reviviscenza dei vincoli preordinati all’espropriazione, in connessione al compimento di un qualunque atto preordinato all’acquisizione delle aree e all’attuazione degl’interventi, senza la previsione di alcun termine per la conclusione della procedura espropriativa, a pena di decadenza dei vincoli costituiti sulle proprietà interessate; b) con l’art. 3 Cost., in quanto attribuente ai vincoli derivanti dai piani di edilizia economica e popolare una durata così notevolmente differenziata, rispetto a quelli derivanti dagli altri piani di zona, da apparire priva di ragionevolezza.

E’ in tale prospettiva che vanno apprezzate le considerazioni della Corte costituzionale, la quale ha, in primo luogo, osservato che l’art. 1-bis Cit. connette la prosecuzione dell’efficacia dei piani all’adozione di atti o all’inizio di procedimenti qualificati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge impugnata. Così disponendo, la norma “impone l’osservanza di limiti cronologici ben determinati entro i quali debbono esplicarsi gli adempimenti dell’autorità amministrativa, intesi a mantenere in vita la procedura di attuazione”, con la conseguenza che “il timore di un vincolo della proprietà privata protratto indefinitamente nel tempo non ha ragione di essere” (Cass. 15 maggio 1990, n. 4177).

In secondo luogo, il giudice delle leggi ha aggiunto che ai nuovi adempimenti previsti dalla legge si collegano atti e procedimenti successivi e conseguenti idonei a garantire la tutela delle posizioni soggettive interessate.

E’, pertanto, con riferimento a tale secondo percorso argomentativo che si coglie la puntualizzazione, sulla quale insiste la ricorrente, per la quale “tra tali atti è da richiamare quello di fissazione dei termini per l’inizio e l’ultimazione delle espropriazioni e dei lavori, connaturale ad ogni procedimento espropriativo secondo una regola rimasta ferma anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 865 del 1971 (cfr. Corte costituzionale sent. 21 dicembre 1985, n. 355). L’esigenza di delimitare nel tempo l’esercizio della potestà di espropriazione si pone con particolare vigore nell’ipotesi che la dichiarazione di pubblica utilità sia contenuta direttamente nella legge o si riferisca a determinate categorie di opere, quando manchi, cioè, uno specifico atto amministrativo che dichiari la pubblica utilità”.

Ma a questo punto è agevole osservare che siffatte indicazioni avevano la loro ragione d’essere rispetto ad una previsione, di carattere eccezionale, che consentiva di portare a compimento l’attuazione dei piani di cui alla L. n. 167 del 1962, scaduti o destinati a scadere entro il 31 dicembre 1987, qualora entro sei mesi dalla data di scadenza fossero stati adottati gli atti o iniziati i procedimenti comunque preordinati all’acquisizione delle aree o all’attuazione degl’interventi, senza indicare altre limitazioni temporali.

Per questa ragione, la giurisprudenza invocata dal giudice d’appello, formatasi successivamente all’esaminato intervento della Corte costituzionale non collide con quest’ultimo.

E per identiche considerazioni deve escludersi qualunque violazione del diritto sovranazionale, sia nello specifico caso concreto (dal momento che, secondo quanto osservato dal medesimo ricorrente, dopo l’approvazione del P.E.E.P. con Delib. 6 marzo 1985, il decreto di esproprio è intervenuto il 5 settembre 1991), sia, in una più ampia prospettiva di carattere generale, dal momento che non si rinviene alcuna indeterminatezza nella previsione di un termine di diciotto anni, nome del resto ben avverte la ricorrente, che, nella sua memoria si concentra sulla prospettiva della sua irragionevole ampiezza.

Proprio l’assenza di qualunque contrasto con l’art. 1 del Protocollo addizionale citato, così come inteso dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, rende manifestamente infondata la prima questione di legittimità costituzionale prospettata, per violazione dell’art. 117 della Carta fondamentale.

Si è sopra illustrato per quali ragioni non vi sia alcun nesso tra l’interpretazione del quadro normativo offerta da Corte cost. n. 141 del 1992 e la presente vicenda, nella quale la delimitazione del vincolo afferente la proprietà privata è determinata, anche se per una durata che alla ricorrente appare eccessiva.

Consapevole che siffatte considerazioni non identificano una base obiettiva di riferimento che, sia pure in termini funzionali, giustifichi per quale ragione una determinata durata sarebbe eccessiva, la ricorrente, con ulteriore articolazione prova ad individuare un tertium comparationis nella durata di efficacia di altri piani urbanistici attuativi. Ma anche in tale prospettiva la questione è manifestamente infondata, in ragione delle diverse finalità perseguite dai diversi strumenti di pianificazione. Al riguardo, è appena il caso di ribadire che Corte cost. n. 141 del 1992 non si è occupata della legittimità costituzionale della L. n. 167 del 1962, art. 9ma del D.L. n. 901 del 1984, art. 1-bis.

3. Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti due motivi, con i quali la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto assorbito l’appello incidentale, con il quale si censurava la liquidazione del risarcimento operata dal giudice di primo grado con riferimento ai fondi di cui ai citati mappali (OMISSIS) e (OMISSIS) (secondo motivo); b) nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., con riferimento alla disposta parziale compensazione delle spese di lite, in dipendenza della soccombenza della B. rispetto alla domanda risarcitoria della quale s’è detto in principio (terzo motivo).

4. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarato tenuta al raddoppio del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA