Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 758 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 14/01/2011), n.758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS) in proprio e quale

amministratore e legale rappresentante della s.r.l. BALESTRERO,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GLENDI CESARE giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.ZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell’avvocato REVELLI

FRANCESCA LUISA, rappresentato e difeso dall’avvocato BERTINI CARLO

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CHLA BROKERS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 526/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 26/4/2005, depositata il 13/05/2006,

R.G.N. 2243/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega dell’Avvocato LUIGI MANZI;

udito l’Avvocato CARLO BERTINI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con scrittura privata del (OMISSIS) B.G. e la Balestrero s.r.l. da lui stesso amministrata convennero con Ba.Gu. e M.C., stipulanti quali amministratori della Chla Brokers s.r.l., che i primi due non avrebbero piu’ esercitato attivita’ nel commercio di prodotti ittici nel territorio della Cominita’ europea ed in molti altri Paesi ed avrebbero inoltre ceduto alla Chla un autoveicolo Mercedes, a fronte del versamento a titolo di corrispettivo da parte della Chla della somma di L. 160 milioni a B.G., di L. 160 milioni alla Balestrero s.r.l. e di L. 30 milioni per l’autovettura. Fu stabilito che “detta somma complessiva di L. 350.000.000 dovra’ essere corrisposta nei modi e nei termini da convenirsi”.

Nel 2000 B.G. e la Balestrero s.r.l., premesso di aver adempiuto la propria obbligazione, convennero in giudizio Ba.Gu., M.C. e la Chla Brokers s.r.l.

(costituita il (OMISSIS) ed iscritta nel registro delle imprese, all’epoca delle societa’, il (OMISSIS)) chiedendone la condanna al pagamento dei predetti importi, con rivalutazione ed interessi.

Il M. resistette sostenendo che la scrittura non conteneva un contratto ma una mera “puntuazione” degli accordi futuri, che la Balestrero s.r.l. non aveva mai dimostrato interesse al perfezionamento del programma negoziale delineato nella scrittura e che aveva cessato la propria attivita’ non gia’ in adempimento degli obblighi assunti ma solo perche’ coinvolta in un procedimento penale;

svolse inoltre domanda di garanzia nei confronti della Chla, che aderi’ all’impostazione difensiva del M. e nego’ di aver mai ratificato l’attivita’ posta in essere dagli amministratori prima dell’iscrizione nel registro delle societa’.

Il tribunale di Genova rigetto’ la domanda con sentenza n. 4165 del 2003 e condanno’ gli attori alle spese in favore delle parti costituite.

2.- L’appello proposto dai soccombenti nei confronti dei soli M. e Chla Brokers s.r.l. e’ stato respinto dalla corte d’appello di Genova con sentenza n. 526 del 13.5.2006 sul sostanziale rilievo che, essendo stata rimessa l’individuazione dei tempi e dei modi del pagamento del corrispettivo ad un futuro accordo delle parti – dunque ad una non attuale, ma ipotetica manifestazione di volonta’ – fra le stesse non potesse dirsi raggiunto un accordo contrattuale.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione B.G., in proprio e nella qualita’ di amministratore della Balestrero s.r.l., sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso M.C., che ha depositato anche memoria illustrativa.

L’intimata Chla Brokers s.r.l. non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo e’ dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 1183, 1321, 1325 c.c. per avere la corte d’appello escluso che il rimedio alla lacuna in ordine alla determinazione del tempo dell’adempimento (pagamento del corrispettivo) potesse essere rinvenuto nell’applicazione dei crateri suppletivi di cui all’art. 1183 c.c. benche’ una prestazione sottoposta a termine, da stabilirsi d’accordo tra le parti e poi non piu’ fissato, sia stata dalla giurisprudenza di legittimita’ inquadrata tra le prestazioni a termine incerto, suscettibile di trovare un rimedio nella fissazione del termine da parte del giudice, che puo’ essere richiesto di farlo ex art. 1183 c.c. (cosi’ Cass., n. 1731/1986, emessa in materia di decorrenza della prescrizione).

2.- Col secondo motivo e’ denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1, per non avere il giudice individuato la comune volonta’ delle parti conferendo primaria valenza alla lettera del contratto, che era di tale chiarezza da rendere superflua l’utilizzazione di altri criteri sussidiari di individuazione della volonta’ dei patiscenti, cosi’ impropriamente giungendo alla conclusione che le parti avessero effettuato una mera puntuazione prodromica, benche’ i reiterati riferimenti in scrittura al “contratto”, al “presente contratto”, agli “impegni” reciprocamente assunti rendessero evidente che la scrittura conteneva un contratto perfezionato e non una mera minuta di contratto ancora da perfezionare.

3.- Col terzo motivo la violazione o falsa applicazione della stessa disposizione e’ prospettata sotto il diverso profilo dell’omessa considerazione del senso letterale delle parole in riferimento all’intera dichiarazione negoziale; la quale, dopo la frase prevedente che la somma di L. 350 milioni “dovra’ essere corrisposta nei modi e termini da convenirsi” conteneva la “precisazione che non decorreranno interessi sulle dilazioni concordate”, di cui la corte d’appello non aveva tenuto alcun conto e che sarebbe stata priva di senso se non riferita ad un contratto gia’ concluso, giacche’ non vi sarebbe stato allora bisogno di prendere successivi accordi dilazionati per il pagamento senza interessi.

4.- Col quarto motivo la sentenza e’ censurata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, nonche’ per omessa o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio circa: (a) la perplessa rilevanza attribuita dalla corte d’appello al ritardo degli appellanti nel domandare l’adempimento del contratto (senza correlativa considerazione delle richieste di adempimento avanzate con le lettere raccomandate nn. 8008 e 8009 del 20.1.1997), (b) l’omessa considerazione del fatto che la cessazione dell’attivita’ commerciale della Balestrero s.r.l. aveva riguardato solo il settore del pesce e non quello della carne (cui era riferita la vicenda penale citata in sentenza), (c) la ravvisata assenza di significativita’ della piena disponibilita’ dell’autovettura Mercedes da parte del M., amministratore della Chla Brokers, alla quale l’autovettura non era stata formalmente trasferita solo per sua comodita’.

5.- I motivi possono essere congiuntamente esaminati per la connessione che li connota.

Si tratta in realta’ di stabilire se, in base a regole dettate per l’interpretazione del contratto, sia stata corretta la conclusione del giudice del merito nel senso che un contratto non v’era stato. Le parti – ha ritenuto in sostanza la corte d’appello -avevano rimesso ad una possibile, futura pattuizione addirittura il “se” un corrispettivo dovesse essere corrisposto, sicche’ non poteva affermarsi che un accordo contrattuale era stato gia’ raggiunto, ma si era piuttosto di fronte ad una minuta o ad una scrittura di cosiddetta “puntuazione”.

Pur essendo pacifica l’applicazione delle uniche regole ermeneutiche dettate dal codice, appunto quelle sui contratti, sarebbe inutile ricercare nella giurisprudenza di questa corte di legittimita’ univoche indicazioni sul criterio risolutivo: cosi’ come s’e’ spesso detto che quello letterale e’ preminente, s’e’ infatti anche chiarito che ben puo’ assumere rilievo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione dell’accordo di puntuazione (da ultimo Cass., n. 2720/09); e cosi’ come s’e’ sovente conferito rilievo al 1^ nucleo essenziale dell’accordo (ad esempio, da Cass., n. 23949/08), s’e’ per altro verso affermato che non puo’ ravvisarsi un definitivo vincolo contrattuale la’ dove risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori (fra le altre Cass., nn. 16118/06 e 14267/06), al contempo statuendosi che, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale, l’atto e’ suscettibile di essere apprezzato come meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell’attuale effettiva volonta’ delle medesime di considerare concluso il contratto (cosi’, ex coeteris, Cass., n. 910/05).

In definitiva, l’unico principio graniticamente consolidato e’ quello secondo il quale si verte in ipotesi di apprezzamento di fatto, da compiersi in relazione alle caratteristiche del singolo caso, sindacabile in sede di legittimita’ esclusivamente per vizio della motivazione (purche’, ovviamente, non siano patentemente violati i canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg.).

Vizio che col terzo motivo e’ bensi’ dedotto in relazione all’omessa considerazione dell’accordo raggiunto sulla non corresponsione di interessi, ma che non manifesta l’irragionevolezza della rilevanza, conferita dalla corte d’appello alla rimessione ad un futuro accordo addirittura dei modi del pagamento (oltre che dei termini, sicche’ e’ per questo infondato anche il secondo motivo) . Insomma – tale il punto saliente della motivazione della sentenza impugnata – se modi e termini erano da concordarsi, non mancava solo la determinazione del tempo dell’adempimento: difettava l’assunzione attuale dell’obbligazione di pagare.

Ne’ il ricorrente sostiene di aver mai chiarito quale fosse l’effettiva operazione economica sottesa al programma negoziale;

quale, in particolare, la ragione per la quale fu stabilito che modi e termini del pagamento fossero da convenirsi e non erano stati, invece, convenuti. Il che avrebbe potuto consentire, in ipotesi, di cogliere la dimensione dinamica dell’atto di autonomia, di apprezzarne la funzione in concreto perseguita, di comprendere il contesto oggettivo nel quale erano da collocarsi i comportamenti delle parti cui la corte d’appello ha conferito rilievo (la lungamente protrattasi mancanza di interesse degli attori alla realizzazione dell’assetto negoziale prefigurato; la vicenda penale pesantemente incidente sull’attivita’ commerciale dei B.) e quelli che non ha ritenuto di valorizzare o che ha valutato in senso difforme da quello divisato dal ricorrente (indicati nel quarto motivo); di evidenziare, in conclusione, gli errori ermeneutici e le lacune di cui il ricorrente si duole e che, sulla base delle prospettazioni rassegnate, non e’ dato ravvisare.

6.- Il ricorso e’ respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 5.200,00, di cui 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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