Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7579 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.F.G. in proprio e nella qualità di erede

legittima di F.C., F.F., F.G. nella

qualità di eredi legittimi di F.C., ricorrenti che non

hanno depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrenti non costituiti –

contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI in

persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1331/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha depositato controricorso al ricorso ad esso notificato il 26 gennaio 2009, con il quale P.F.G., F.F. e F.G., quali eredi del loro congiunto F.C., hanno richiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova depositata il 17 gennaio 2008, resa fra le parti, ricorso che però non risulta depositato presso la Cancelleria di questa Corte, secondo quanto attestato dalla certificazione negativa in atti;

che l’onere per il ricorrente per cassazione di provvedere al deposito del ricorso entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro il quale è proposto, è previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., a pena di improcedibilità;

che pertanto, come già evidenziato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., condivisa dal Collegio, si deve concludere per l’improcedibilità del ricorso;

che in applicazione del criterio della soccombenza, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dei ricorrenti, sebbene si tratti di controversia promossa per ottenere prestazioni assistenziali, non sussistendo prova delle condizioni richieste per l’esenzione dal relativo onere, dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo risultante dopo la modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326 e qui da applicare, dato che il giudizio di primo grado è stato instaurato con ricorso depositato il 5 novembre 2004, successivamente cioè all’entrata in vigore della suddetta modifica.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Ministero, delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 30,00, per esborsi e in euro 1.000,00 (mille/00) per onorari.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA