Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7579 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5278/2016 proposto da:

DOBANK S.P.A. – C.F. (OMISSIS) P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE U. TUPINI,

103, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CRIVELLARI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FAUSTO TASCIOTTI;

– ricorrente –

contro

SCANDOLARA S.P.A. – (OMISSIS), in persona del Presidente del

consiglio di amministrazione, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO BARBERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIO MAROZZI;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15281/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

all’esito dell’odierna adunanza camerale;

visti gli atti e vista la proposta del relatore;

rilevato che, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5.

PQM

Rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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