Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7579 del 23/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.23/03/2017), n. 7579
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5278/2016 proposto da:
DOBANK S.P.A. – C.F. (OMISSIS) P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE U. TUPINI,
103, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CRIVELLARI,
rappresentata e difesa dall’avvocato FAUSTO TASCIOTTI;
– ricorrente –
contro
SCANDOLARA S.P.A. – (OMISSIS), in persona del Presidente del
consiglio di amministrazione, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO BARBERA,
rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIO MAROZZI;
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 15281/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata
il 22/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
all’esito dell’odierna adunanza camerale;
visti gli atti e vista la proposta del relatore;
rilevato che, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5.
PQM
Rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017