Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7578 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.C. amministratore e legale rappresentante della M.

C. Costruzioni Srl, elettivamente domiciliato in ROMA, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. GIANOLI

RENZO, giusta delega a margine del ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SONDRIO (inde DPL) in persona del

Direttore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21803/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 9.5.08, depositata il 28/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 21803 del 28 agosto 2008 questa Corte ha rigettato il ricorso per Cassazione proposto nei confronti della Direzione provinciale del lavoro di Sondrio, da M.C., quale amministratore e legale rappresentante della omonima s.r.l., che ha condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti della resistente.

Questa Corte ha ritenuto immune dalle censure, mosse per vizio di motivazione, l’apprezzamento delle prove da parte del giudice del merito, circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso fra la società e tale L.A., in relazione al quale era stata confermata l’ordinanza-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative irrogate per l’assunzione di costui e la registrazione delle ore di lavoro.

Di questa sentenza il datore di lavoro soccombente ha domandato la revocazione.

La Direzione provinciale intimata ha resistito con controricorso, mentre nessuna attività difensiva ha svolto il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui pure risulta notificato il presente ricorso.

Essendosi ravvisata l’ipotesi della decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente denuncia con il primo motivo “errore di fatto risultante dagli atti di causa in ordine al domicilio eletto dal ricorrente”, e deduce che, come specificato nella procura a margine del ricorso per cassazione del precedente giudizio, il rappresentante legale della società aveva eletto domicilio presso lo studio dell’avv. Renzo Gianoli in Sondrio, via Alessi n. 16, e di conseguenza l’affermazione del giudice di legittimità contenuta nella pronuncia ora impugnata circa l’elezione di domicilio del ricorrente in Roma presso la Corte di Cassazione è derivata da un errore di fatto.

Con il secondo motivo denuncia “errore di fatto risultante dagli atti di causa che ha determinato la mancata dichiarazione di contumacia della D.P.L.” e sostiene di non avere potuto replicare nel precedente giudizio alle deduzioni svolte dalla Direzione provinciale del lavoro con il controricorso, poichè l’atto non era stato ad essa notificato nel domicilio eletto presso il difensore; lamenta inoltre l’erroneità della condanna al pagamento delle spese processuali in favore della predetta Amministrazione, di cui la Cassazione avrebbe dovuto dichiarare la contumacia nel precedente giudizio.

Il ricorso è inammissibile.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si è osservato quanto segue.

“In tema di impugnazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., secondo consolidata giurisprudenza (cfr. fra le tante Cass. 23 maggio 2006 n. 12354, Cass. 9 maggio 2007 n. 10637, Cass. 10 giugno 2009 n. 13367), l’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, deve consistere nella falsa percezione dei fatti di causa, che si sostanzi nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa, sempre che il fatto, oggetto dell’asserito errore, non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito, dovendo invece escludersi la ricorrenza di tale presupposto, allorchè l’erronea percezione si risolva nella prospettazione di un vizio di diritto, quale appunto quello concernente la notificazione del controricorso”.

“Vizio di diritto, peraltro, qui non sussistente, poichè la notificazione del controricorso, nel giudizio conclusosi con la sentenza di cui parte ricorrente ha chiesto la revocazione, è stata eseguita in base alla disposizione dettata dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 2, norma assolutamente non considerata dalla società”.

“Tanto comporta, inoltre, l’infondatezza della censura circa l’onere delle spese posto dalla sentenza qui impugnata a carico della società, a parte ogni considerazione sull’omessa declaratoria della contumacia, la quale, prevista per i giudizi di merito, non può avere luogo nel procedimento di cassazione, in cui come è noto non ha rilevanza formale l’assenza della parte contro la quale il ricorso è rivolto”.

Il Collegio condivide le suesposte considerazioni, rispetto alle quali le parti non hanno replicato.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Direzione provinciale del lavoro di Sondrio, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari; nulla per le spese nei confronti del Ministero intimato.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA