Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7578 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23087-2019 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7,

presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere GRASSO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Torino rigettò l’impugnazione proposta da H.S. avverso la decisione di primo grado, che aveva confermato quella della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, con la quale era stata disattesa la domanda di protezione internazionale dal medesimo avanzata;

– la sentenza della Corte locale giudicò inattendibile la narrazione (il richiedente aveva raccontato di essere stato costretto a fuggire dal Pakistan temendo di essere ucciso, come era accaduto a un suo zio e un suo fratello, dai parenti di un ragazzo, deceduto a causa dell’aggressione del suo cane), perchè suffragata da documenti inaffidabili (una denunzia, che risultava addirittura tradotta in caserma, spedita per email e, tuttavia, prodotta in apparente originale), illogica e contraddittoria (le autorità preposte erano intervenute e i familiari del richiedente vivevano tranquillamente in Patria) ed escluse ragioni di particolare vulnerabilità in correlazione a qualificata integrazione; escluse, infine, la sussistenza di talune delle ipotesi contemplate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

ritenuto che l’appellante ricorre avverso la sentenza della Corte territoriale sulla base di unitaria censura e che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

ritenuto che il ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e 3 e 27, comma 1 bis, art. 6, comma 6, D.P.R. n. 21 del 2015 e della direttiva 2013/32/UE, sotto il profilo della “violazione dei criteri legali per la valutazione della credibilità del richiedente – violazione del diritto al contraddittorio”, assumendo che la sentenza censurata, omettendo di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria, non si era peritata di esercitare i propri poteri istruttori al fine di verificare la genuinità della prodotta documentazione; nè aveva consultato le COI aggiornate sulla condizione del Paese, che, ove adeguatamente compulsate, avrebbero confermato la narrazione del richiedente, il quale aveva spiegato che sua madre si era inutilmente rivolta alle forze dell’ordine, le quali risultavano, dalle attendibili informative diffuse, incapaci di garantire la incolumità dei residenti; la Corte locale avrebbe dovuto approfondire istruttoriamente la effettiva possibilità per il richiedente di accedere alle forme di protezione previste, sempre avuto presente l’elevato grado d’impunità in Pakistan dei comportamenti violenti; infine, ove fosse stata disposta l’audizione dell’interessato da parte del Tribunale, questi avrebbe potuto chiarire gli aspetti della vicenda ritenuti dubbi;

considerato che la censura non può essere accolta, valendo quanto segue:

– il ricorrente lamenta il mancato esercizio del potere istruttorio officioso del giudice, ma non si duole, in forma specifica, della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ovviamente, tenuto conto della complessiva vicenda narrata, limitatamente all’ipotesi di cui alla lett. c);

– in definitiva si tratta di una doglianza attinente agli strumenti processuali priva di riferimento al diritto negato; di conseguenza, anche a voler credere, contro l’evidenza, che i documenti prodotti fossero genuini e che, la mancanza di effettività repressiva e persecutoria da parte delle forze dell’ordine e dell’apparato giudiziario fosse stata tale da averlo esposto a un rischio personale grave, il ricorrente non lamenta essergli stata preclusa una specifica forma di protezione internazionale, ma puramente e semplicemente che il Giudice non aveva esercitato a pieno i propri poteri istruttori officiosi e non ne aveva disposto l’audizione;

considerato che la giurisprudenza della Corte è ormai costante nel ritenere che l’art. 366 c.p.c., n. 4, si applichi, specularmente, anche al controricorso (Cass. n. 12171/09 ed ivi richiamo a Cass. n. 5400/06; cfr. anche Cass. nn. 6222/12 e 3421/97); ciò, tuttavia non significa affatto pretendere, al fine di valutarne l’ammissibilità, che il controricorso debba contenere dei propri “motivi” specifici e speculari rispetto a quelli del ricorso, nè tanto meno che contrattacchi la decisione con altre autonome argomentazioni, ma semplicemente esigere che esso contenga una sia pur minima confutazione del ricorso, in qualunque modo articolata, purchè la sua giustapposizione alla vicenda oggetto di ricorso non sia affidata alla sola deduzione logica della Corte sulla sola base dell’indicazione dei dati di riferimento della causa (numero d’iscrizione a ruolo, nomi delle parti, decisione impugnata);

che, pertanto, specificato in punto di diritto che: “ove il controricorso (…), a dispetto della indicazione della causa alla quale si riferisce, risulti privo di forza individualizzante, constando di uno schema avversativo “di genere”, sprovvisto cioè di concreta attitudine di contrasto, attraverso l’esposizione di argomenti specificamente indirizzati a quella vicenda e a quella decisione e posti a confronto di quel ricorso, non assolve al suo scopo”, deve reputarsi che il controricorso qui al vaglio sia estraneo al genus, e per esso non può essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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