Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7578 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 08/03/2022), n.7578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7749 del ruolo generale dell’anno 2021,

proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica (C.F.:

(OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

M.S. rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Amadei e

Giovanni Omarchi;

– resistente –

per la correzione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.

25965/2020, pubblicata in data 16 novembre 2020;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in

data 12 gennaio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza di questa Corte n. 25965/2020, pubblicata in data 16 novembre 2020, in accoglimento del secondo motivo del ricorso per cassazione proposto da M.S. nei confronti del Ministero dell’Interno, in relazione all’ordinanza del Giudice di Pace di Verona depositata in data 19 luglio 2019, è stata cassata la decisione impugnata (con la quale era stata rigettata la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Verona), con rinvio, anche per le spese, al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso giudicante.

Il Ministero dell’Interno chiede correggersi il dispositivo di detta pronuncia, in relazione all’indicazione del Giudice di Pace di Roma anziché di quello di Verona, quale giudice del rinvio, frutto di errore materiale della Corte.

Non ha svolto alcuna difesa l’intimato.

E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che l’istanza di correzione fosse destinata ad essere accolta.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’istanza di correzione è fondata e va accolta.

La decisione impugnata con il ricorso per cassazione era stata pronunciata dal Giudice di Pace di Verona. La Corte di Cassazione, nell’indicare il giudice del rinvio, ha cura di specificare che esso dovrà essere individuato “in persona di diverso magistrato”, con ciò lasciando trasparire la chiara intenzione di rinviare davanti al medesimo ufficio giudiziario che aveva emesso la decisione cassata, sia pure escludendo che questo potesse essere la medesima persona fisica.

L’indicazione del Giudice di Pace di Roma anziché di quello di Verona deve pertanto ritenersi costituire frutto di mero errore materiale.

La decisione va quindi corretta nel senso richiesto dall’amministrazione istante.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord. 27/06/2002 n. 9438; Cass., ord. 4/05/2009 n. 10203; Cass., ord. 17/09/2013 n. 21213).

P.Q.M.

La Corte:

accoglie l’istanza e dispone correggersi la sentenza impugnata sostituendosi, sia nella motivazione (agli ultimi due righi) che nel dispositivo, l’indicazione del Giudice di Pace di Verona a quella del Giudice di Pace di Roma, quale giudice del rinvio;

dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale della sentenza.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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