Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7577 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 08/03/2022), n.7577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13732 del ruolo generale dell’anno 2020,

proposto da:

FERRO S.r.l. in liquidazione (P.I. dichiarata: (OMISSIS)), in persona

del liquidatore legale rappresentante pro tempore,

L.G.G. rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Di Salvo (C.F.:

SLV VCN 58D15 C2860);

– ricorrente –

nei confronti di:

T.G. (C.F.: (OMISSIS)), quale rappresentante

dell’impresa individuale Case e Ville di M.G.,

M.G. (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sciacca n. 10/2020,

pubblicata in data 11 gennaio 2020 (e che si assume notificata in

data (OMISSIS));

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 12 gennaio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.G., quale procuratore speciale dell’impresa individuale Case e Ville di M.G., sulla base di un decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto nella medesima qualità, ha promosso processo di esecuzione forzata nei confronti della Ferro S.r.l. in liquidazione (pignorando i crediti da questa vantati nei confronti di Ma.Gr. e delle Cantine Ermes Società Cooperativa Agricola).

La società debitrice ha proposto opposizione.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Sciacca.

Ricorre la Ferro S.r.l. in liquidazione, sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo e unico grado.

Al presente giudizio – il cui oggetto è costituito da una opposizione (di cui risulta invero discussa la stessa qualificazione, ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c.) proposta nell’ambito di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi – infatti, non hanno partecipato, nell’unico grado di merito, i terzi pignorati, e cioè Ma.Gr. e Cantine Ermes Società Cooperativa Agricola, che non sono stati del resto evocati dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità.

Questa Corte, di recente, ha in proposito sancito, con decisione che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui “nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario”, superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che “e’ avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza” (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risultano conformi Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021).

A tale principio di diritto va data piena continuità.

E’, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto dei terzi pignorati a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto l’effettiva sussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e, quindi, la possibilità che a questi vengano assegnati i crediti pignorati, con conseguente sua possibilità di agire in via esecutiva nei confronti dei predetti terzi pignorati: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale dei terzi pignorati.

Ne consegue che il presente giudizio si è senz’altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo e unico grado.

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, con rinvio al Tribunale di Sciacca, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di primo e unico grado, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Sciacca, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

 

 

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