Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7576 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LA LUCENTE SPA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTEBELLO 109, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO FELICI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GERMANO TOMMASO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, giusta mandato speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1959/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI del

17.12.07, depositata il 07/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito per la ricorrente l’avv. Massimo Felici (per delega avv.

Tommaso Germano) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 7 marzo 2008, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione in data 7 febbraio 2002 con la quale il Tribunale della stessa sede aveva dichiarato l’inammissibilità per precedente giudicato della domanda avanzata dalla società La Lucente nei confronti dell’INPS e diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto agli sgravi aggiuntivi e supplementari, con conseguente condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme percepite in più a titolo di contributi e non dovute alla stregua della normativa all’epoca vigente.

Nel disattendere l’impugnazione della società, il giudice del gravame ha osservato che si tratta del medesimo rapporto giuridico in relazione al quale era intervenuto il giudicato, costituito dalla pronuncia del Tribunale di Bari n. 797 del 1988, e che la relativa preclusione non può essere superata dalla deduzione svolta dall’appellante, secondo cui “non si può parlare di precedente giudicato ove una questione sia riformulata in termini nuovi, ossia con riferimento ad un quadro argomentativo sostanzialmente diverso”.

Per la cassazione della sentenza La Lucente s.p.a. ha proposto ricorso con due motivi.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è articolato in due motivi, il primo rubricato “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3” e il secondo “difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”. Trattando unitariamente i due mezzi di annullamento e senza alcuna specificazione e delle norme violate e del fatto controverso in relazione al quale sussiste il dedotto difetto di motivazione, la ricorrente assume la diversità della causa petendi della domanda prospettata nei due giudizi, sostenendo che “come si può agevolmente constatare dall’analisi dei documenti in atti ed allegati alla domanda” oggetto del presente giudizio è una richiesta fondata “su un quadro argomentativo diverso” dalle precedenti istanze giudiziarie, richiesta nella quale si era specificato che essa società era da considerarsi a tutti gli effetti un’azienda di nuova costituzione, invece erroneamente ritenuta dalla pronuncia qui impugnata la stessa azienda, che si era trasformata da società di fatto in società di capitali, senza che si fosse verificato alcun incremento occupazionale.

Il ricorso come già rilevato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., è inammissibile sotto un duplice profilo. Manca, invero, l’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, non essendo stati esposti in modo esauriente i fatti di causa e le vicende processuali. Nè il ricorso adempie alle prescrizioni imposte dal successivo art. 366 bis, introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha apportato modifiche al processo di cassazione, e qui da applicare, trattandosi di ricorso proposto contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006. in quanto per il primo motivo concernente la violazione di legge non è enunciato il quesito di diritto, e il secondo motivo non riporta la chiara indicazione dei fatti controversi in relazione al quale la motivazione si assume viziata, e le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione, non confutate dalla, ricorrente che ad esse non ha replicato.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, che con riferimento al notevole valore della causa sono liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 10.000,00 (diecimila/00) per onorari.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA