Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7576 del 27/03/2020

Cassazione civile sez. III, 27/03/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 27/03/2020), n.7576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20791-2018 proposto da:

O.A., S.M., S.F., S.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V. CARLO CONTI ROSSINI 13, presso

lo studio dell’avvocato RODRIGO SANCHEZ BLAZQUEZ, rappresentati e

difesi dall’avvocato VITO ZACCARIA;

– ricorrenti –

e contro

F.V.M., P.A., P.D., UNIPOL

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1133/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. O.A. nonchè S.M., A. e F. ricorrono, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari che accogliendo parzialmente l’impugnazione proposta da P.A. e F.M., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia P.D. (rispettivamente genitori e sorella di P.P., deceduta nel corso di un gravissimo incidente stradale, in qualità di trasportata sull’auto condotta da N.L. che era entrata in collisione frontale con la vettura guidata da S.D., anch’egli deceduto), li aveva condannati, a titolo di risarcimento dei danni da loro subiti per la perdita della congiunta, al pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella determinata a seguito della transazione conclusa con N.G. (proprietario del veicolo condotto dal congiunto L.) e la rispettiva compagnia di assicurazioni.

2. Gli intimati non si sono difesi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 140 per non avere applicato la norma sul litisconsorzio necessario fra tutti i danneggiati, applicabile al giudizio in corso, anche se iniziato prima dell’entrata in vigore della norma richiamata, trattandosi di disposizione processuale.

1.1. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 327, 333 e 334 per aver omesso di valutare l’appello incidentale tardivo, ritenuto erroneamente inammissibile.

1.2. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si dolgono, ancora, dell’omesso esame dell’appello incidentale; deducono la nullità della sentenza e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2055 c.c. per aver omesso ogni valutazione in merito alla graduazione di responsabilità dello S. rispetto all’errata applicazione del principio del concorso di colpa nella determinazione dell’evento. Deducono, al riguardo, la sussistenza della colpa esclusiva del N..

1.3. Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentano l’erronea valutazione della Corte in ordine alla fondatezza dell’appello; l’omessa valutazione in ordine “alle domande spiegate dagli appellanti in primo grado ed alla insussistenza del motivo d’appello”, nonchè la mancanza di adeguata motivazione, anche sul ricalcolo del quantum debeatur.

1.4. Con il quinto motivo, infine, i ricorrenti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 27; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., in ordine alla sussistenza della mala gestio della Unipol Ass.ni Spa.

2. Tuttavia, preliminarmente, deve essere esaminata la questione, rilevabile d’ufficio, attinente alla procedibilità del ricorso.

2.1. Infatti, i ricorrenti danno atto dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata (cfr. pag. 1 ultimo cpv del ricorso, in cui viene riportata la data dell’8.5.2018), ma dall’esame della documentazione allegata al ricorso manca del tutto la prova dell’incombente enunciato.

2.2. Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di affermare i seguenti principi, ormai consolidati, ai quali questo Collegio intende dare seguito:

a. “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (cfr. Cass. 25070/2010).

b. “Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2” (cfr. Cass. 17066/2013).

2.3. Nel caso in esame, l’assenza della prova della notifica della sentenza, della quale è ignota anche la modalità con la quale venne effettuata, è accompagnata dal mancato superamento della c.d. “prova di resistenza”: infatti, la pronuncia impugnata è stata pubblicata in data 28.8.2017 ed il ricorso è stato notificato il 5.7.2018, e cioè ben oltre il termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

3. In tale situazione, l’omissione del ricorrente non può ritenersi in alcun modo “sanabile” e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

4. L’omessa difesa delle parti intimate esimono la Corte dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, dichiara il ricorso improcedibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2020

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