Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7576 del 27/03/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2018, (ud. 19/12/2017, dep.27/03/2018),  n. 7576

RILEVATO IN FATTO

Che con sentenza in data 12 gennaio 2012 la Corte di Appello di Catanzaro in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza ed in accoglimento dell’appello incidentale proposto da B.R., rigettato quello principale della Autoservizi Preite s.r.l., ha dichiarato il diritto della B. ad essere inquadrata nel profilo di collaboratore di ufficio parametro retributivo 175 del c.c.n.l. autoferrotranvieri – internavigatori del 27 novembre 2000 a decorrere dal 24 settembre 2007 condannando la società a corrispondere alla lavoratrice le differenze retributive maturate e non corrisposte con interessi legali e rivalutazione monetaria, confermando nel resto la sentenza impugnata. In particolare il giudice di appello ha accertato che la società appellante aveva dato esecuzione alla sentenza con la quale era stata disposta la reintegrazione della B. nel posto di lavoro in precedenza occupato e con le mansioni già svolte (sentenza del Tribunale di Cosenza n. 503 del 2006) con la conseguenza che non rientrava nella competenza del giudice dell’esecuzione la domanda azionata volta ad ottenere un corretto inquadramento e la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Che in quel giudizio era stato accertato che tra le parti era intercorso a decorrere dal 2.1.1995 un rapporto di lavoro subordinato e che la lavoratrice aveva svolto mansioni riconducibili alla qualifica di assistente di 4 livello del c.c.n.l. di settore, vale a dire proprio la qualifica richiesta nel successivo giudizio. Che pertanto in accoglimento dell’appello incidentale andava riconosciuto il diritto all’inquadramento nella nuova figura del collaboratore di ufficio, parametro 175, prevista dal contratto del 2000/2003 cui era equiparata, in base alle tabelle di derivazione, la figura dell’assistente, parametro 173, prevista dall’accordo del 27.2.1987. Che infatti nel parametro 155 rientravano coloro che erano già inquadrati nella qualifica di segretario o operatore Ced o caposala registrazione dati del richiamato Accordo del 1987.

Che avverso tale sentenza la s.r.l. Autoservizi Preite ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese la B. con controricorso.

Che il P.G. in data 7 novembre 2017 ha richiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che la sentenza è censurata dalla società per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 612 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omessa, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene la ricorrente che il giudice di appello avrebbe errato nell’escludere la competenza del giudice dell’esecuzione che sussiste non solo quando non sia stata data esecuzione alla sentenza ma anche quando ne sia stato dato un inesatto adempimento;

2. violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ove si ritenga che la controversia esuli dalla competenza del giudice dell’esecuzione allora era onere della lavoratrice allegare e dimostrare il diritto all’inquadramento azionato.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., art. 2103 c.c. e violazione e falsa applicazione dell’Accordo Nazionale del 13 maggio 1987 – Tabella Nazionale delle qualifiche del Personale addetto ai Pubblici servizi di trasporto – livello 4 e del c.c.n.l. 2000-2003 del 27 novembre 2000 del settore autoferrotranvieri – internavigatori – Area professionale 3 – Area operativa: Amministrazione e Servizi – Profili e parametri, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ricostruita la complessa vicenda e descritte le qualifiche, ad avviso della ricorrente non potrebbe trovare applicazione al caso in esame la tabella di derivazione applicata dalla Corte di appello poichè la figura di “assistente” in essa riportata non corrisponde alle mansioni già svolte dalla B.. Queste sono trasfuse oggi nel profilo di operatore qualificato d’ufficio (140) cui è attribuito il parametro 155, riconosciuto in primo grado, per effetto dello svolgimento delle mansioni per sei anni.

4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 420 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omessa, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La ricorrente si duole della mancata pronuncia da parte della Corte di appello sul denunciato vizio di ultrapetizione, il cui esame è stato ritenuto assorbito per effetto dell’accoglimento dell’appello incidentale e del riconoscimento dell’inquadramento rivendicato con il ricorso in luogo di quello diverso riconosciuto dal Tribunale, a ciò sollecitato nelle note autorizzate in primo grado.

Che con riguardo al primo motivo di ricorso va rammentato che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la provvisoria esecutività riconosciuta dall’art. 431 c.p.c., comma 1, riguarda solo le sentenze contenenti una condanna al pagamento (in favore del lavoratore e per crediti derivanti dal rapporto di lavoro) di somme di denaro, come indirettamente chiarito dalla disposizione del quarto comma dello stesso articolo (che fa in ogni caso salva l’esecuzione provvisoria delle sentenze fino alla somma di lire cinquecentomila), e non anche le sentenze che accertano il diritto del lavoratore ad una qualifica superiore e condannano il datore di lavoro all’attribuzione di detta qualifica, le quali, ancorchè in parte di accertamento e in parte di condanna, non sono comunque suscettibili di esecuzione forzata, non potendo l’attribuzione della qualifica e il conferimento delle relative mansioni avvenire senza la necessaria cooperazione del debitore. Ne consegue che in presenza di una condanna a un facere infungibile, come tale non suscettibile di esecuzione forzata, resta esclusa la titolarità dell’azione esecutiva (cfr. Cass. 20/09/1990 n. 9584). Non sussiste contraddizione tra questa affermazione e la possibilità di esperire un’azione di condanna all’attribuzione di una qualifica superiore. Come già ritenuto da questa Corte, relativamente ai rapporti contrattuali che importino, per una delle parti o per entrambe, obblighi di fare insuscettibili per loro intrinseca natura di esecuzione forzata, è configurabile e ammissibile un’azione di condanna del contraente inadempiente alla prestazione promessa, in quanto la relativa decisione è non solo idonea a produrre ugualmente i suoi normali effetti mediante l’eventuale volontaria esecuzione da parte dell’obbligato, ma può, inoltre, costituire il presupposto per ulteriori conseguenze giuridiche derivanti dall’inosservanza dell’ordine contenuto nella sentenza che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare a suo favore (Cass. n. 1499 del 1968). In quest’ordine di idee e con specifico riguardo al rapporto di lavoro, è stato, appunto, deciso che, ai fini della condanna del datore di lavoro a un facere infungibile, ciò che rileva è l’operatività della pronuncia nell’ambito del possibile giuridico e non già in quello diverso del possibile materiale, estrinsecandosi l’effetto imperativo della decisione nel legittimare il lavoratore ad offrire la propria prestazione lavorativa esclusivamente con quelle modalità che la controparte è condannata ad accettare e con la conservazione del diritto alla retribuzione anche nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi alla condanna medesima (cfr. Cass. n. 1833 del 1984). (cfr. Cass. 17/06/2004 n. 11364 e per altre applicazioni anche 10109 /1996 e 9584/1990). Va peraltro rilevato che, in ogni caso, in concreto si è data esecuzione alla sentenza salvo, tuttavia, errare nel corretto inquadramento.

Che del pari sono infondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente poichè investono, entrambi, sotto diversi profili, la correttezza dell’inquadramento disposto. La Corte territoriale non è incorsa nella denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., atteso che per effetto dell’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, al quale la società aveva dato esecuzione, il rapporto di lavoro si era ricostituito proseguendo come prima della sua interruzione. Ciò posto la Corte ha correttamente ritenuto che la sua indagine doveva essere fatta sulla base delle tabelle di corrispondenza in considerazione del mutamento delle qualifiche intervenuto. Orbene il giudice di merito ha correttamente evidenziato da un canto che le mansioni nelle quali la ricorrente doveva essere reintegrata erano quelle di assistente di 4 livello del c.c.n.l. di settore già accertate nella sentenza del Tribunale di Cosenza, poi confermata in appello, che l’aveva reintegrata nel posto di lavoro, e dall’altro che a tale figura professionale corrisponde, nel nuovo sistema di inquadramento delineato dalle parti collettive, la figura del collaboratore di ufficio parametro n. 175. La decisione del giudice di appello si basa su una ricostruzione fattuale delle mansioni svolte dalla ricorrente, sulla base delle allegazioni delle parti, e su una corretta sussunzione delle stesse in uno dei profili descritti nelle nuove tabelle di inquadramento. La Corte di merito si è fatta carico di verificare perchè tale ricostruzione era l’unica possibile sottolineando come per l’assegnazione del diverso parametro (n. 155) la lavoratrice avrebbe dovuto svolgere in precedenza mansioni (segretario, operatore Ced caposala registrazioni) che non corrispondevano a quelle nelle quali aveva diritto ad essere reintegrata e tale ultimo accertamento, involgendo valutazioni sui fatti, non è qui più censurabile.

Che il quarto motivo di ricorso, con il quale la società si duole della mancata pronuncia da parte della Corte di appello sul denunciato vizio di ultrapetizione, è assorbito dal rigetto delle censure sul riconosciuto inquadramento.

Che in conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese vanno poste a carico della soccombente nella misura indicata in dispositivo e devono essere distratte in favore dell’avvocato Giulio Tarsitano che se ne è dichiarato antistatario.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore dell’avvocato Giulio Tarsitano che se ne è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2018

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