Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7576 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

D.R., domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso, per delega in calce al

ricorso, dall’avv. Maurizio Marini

(maurizio.morini.pec-ordineavvocatiancona.it);

– ricorrente –

nei confronti di:

D.E., elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana

35, presso l’avv. Fausto Cerasoli rappresentata e difesa dall’avv.to

Marco Maria Brunetti (fax n. (OMISSIS) – p.e.c.

marcomaria.brunetti.pec-ordineavvocatiancona.it), per delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 774/15 della Corte di appello di Ancona,

emessa il 3 marzo 2015 e depositata il 10 marzo 2015, n. R.G.

14/2006.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. D.R. ha convenuto in giudizio la figlia minore D.E. impugnando per difetto di veridicità il riconoscimento della sua paternità prestato davanti all’Ufficiale dello stato civile di Ancona. Ha affermato che in realtà D.E. era nata dall’unione della madre S.P. con un altro uomo di cui ha indicato l’identità in maniera non certa come quella di “un tale sig. B.”.

2. Ha resistito alla domanda D.E. rappresentata dal curatore speciale nominato dal giudice tutelare del Tribunale di Ancona.

3. Nel corso dell’istruttoria è stata espletata prova testimoniale e disposta prova ematologica che non è stata eseguita per il rifiuto di D.E. a sottoporsi al prelievo. Il Tribunale ha deciso la causa respingendo la domanda e condannando il D. al pagamento delle spese.

4. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Ancona con sentenza n. 774/15. La Corte distrettuale marchigiana ha sottolineato nella motivazione come l’azione di impugnazione del riconoscimento della paternità, per difetto di veridicità, postula, a norma dell’art. 263 c.c., la dimostrazione dell’assoluta impossibilità che il soggetto che abbia effettuato il riconoscimento sia realmente il padre biologico. In ciò differisce dall’azione di riconoscimento soggetta a un minor rigore probatorio. Nel merito la Corte di appello ha rilevato che risulta provata la relazione del D. con la S. e la loro convivenza al tempo del concepimento. Il riconoscimento di paternità è inoltre avvenuto in prossimità della nascita di E. e nel corso degli anni il D. ha anche intrapreso azioni giudiziarie volte a tutelare la propria potestà genitoriale. Anche per l’ostilità della S. il rapporto del D. con la figlia è stato sempre connotato da gravi difficoltà di relazione e ciò secondo la Corte di appello appare una ragione che giustifica il comportamento processuale di D.E. e il suo rifiuto di sottoporsi all’esame ematologico. Circostanza che la Corte di appello non ha ritenuto comunque decisiva in assenza della prova della relazione della S. con altri uomini nel periodo del concepimento.

5. Ricorre per cassazione R.D. a due motivi di ricorso illustrati con memoria difensiva.

6. Con il primo motivo il ricorrente deduce erroneità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, nel punto in cui si evidenzia l’assenza assoluta di prova del fatto che nel periodo del verosimile concepimento di D.E. la madre ( S.P.) frequentasse altre persone con particolare riferimento a tale sig. B.; violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5 nel punto in cui ritiene pacifiche tra le parti le circostanze indicate in sentenza.

7. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce: erroneità e nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 3 e erroneità dpubbella sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per aver ritenuto la Corte territoriale che il rifiuto di sottoporsi ai prelievi ematici sia insufficiente ad affermare la non veridicità del riconoscimento; erroneità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 263 c.c.; contraddittorietà manifesta; erronea valutazione dei documenti di causa.

8. Si difende con controricorso D.E..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

9. La causa per la sua complessità e attinenza a diritti fondamentali giustifica la trattazione in pubblica udienza.

PQM

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della prima sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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