Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7576 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19457-2019 proposto da:

B.B., rappresentato e difeso dall’avv. ROSSELLA GOSTOLI e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

nonchè contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE ANCONA e PUBBLICO MINISTERO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2941/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 25.1.2018 il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva respinto la domanda di B.B. volta al riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria.

Interponeva appello il B. e la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza oggi impugnata, n. 2941 del 2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione B.B. affidandosi a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 161 c.p.c., perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la vicenda personale riferita dal B. integrasse una vicenda meramente privata.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con L. n. 95 del 1970, art. 2 della Direttiva 2004/83/CE, 2 e 7 del D.Lgs. n. 251 del 2007, nonchè il vizio di motivazione, perchè la Corte marchigiana avrebbe omesso di valutare il fatto che il richiedente fosse ricercato dalla polizia in patria.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, perchè la Corte anconetana avrebbe omesso di tener conto della particolare severità delle pene previste dalla legge senegalese, spesso trasmodanti in vere e proprie torture.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, perchè la Corte territoriale avrebbe ingiustamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria, attribuendo erroneamente una causa economica alla migrazione del B..

Le quattro censure, che attingono sotto diversi, ma convergenti, profili, la valutazione che della storia personale è stata resa dal giudice di merito, sono inammissibili.

Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il Senegal, suo Paese di origine, perchè, pur essendo già sposato, aveva messo incinta una ragazza, scatenando le ire dei parenti di lei, di fronte alle quali aveva deciso di fuggire. La storia viene considerata dalla Corte di Appello non idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, in quanto essa si risolve in un fatto meramente privatistico. Il ricorrente, nel contestare questa valutazione, deduce di essere ricercato in patria, senza tuttavia allegarne il motivo, nè indicare alcun documento specifico dal quale questa circostanza sarebbe confermata. I richiami, contenuti nel primo, secondo e terzo, motivo, ai documenti 6 e 7 depositati in prime cure e in appello, non appaiono sufficienti ad assicurare la specificità delle censure, poichè il B. non ne richiama, neppure per stralcio, il contenuto, in tal modo precludendo al Collegio qualsiasi valutazione relativa al contenuto di detti documenti. Del pari generici sono i richiami alle pene previste dal diritto senegalese, ed alla loro eccessività, contenuti a pag. 10 del ricorso: anche in questo caso, invero, si tratta di deduzioni assolutamente generiche, che non presentano alcun collegamento con la vicenda personale del B..

Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la soccombenza del B. e lo avrebbe quindi ingiustamente condannato alle spese di lite.

La censura è infondata, in quanto la Corte di Appello ha regolato le spese di lite applicando il criterio generale della soccombenza.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero dell’Interno, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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