Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7576 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. I, 01/04/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 01/04/2011), n.7576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Casalanguida in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Villa Severini 54, presso l’avv. Federica

Salvatore, rappresentato e difeso dall’avv. LEGNINI Giovanni giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento della società di fatto Sirolli Diamante e Verratti Maria

Domenica in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma,

Via Eleonora Duse 35, presso l’avv. Stefano Pantalani, rappresentato

e difeso dall’avv. MASCIANTONIO Raffaele giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 362/04 del

31.5.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21.2.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

ed il rigetto del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 31.12.1997 il fallimento della società di fatto di Diamante Sirolli e Maria Domenica Verratti conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lanciano il Comune di Casalanguida, per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 214.588.786, asseritamente dovuta a titolo di saldo per i lavori realizzati in esecuzione di contratto di appalto avente ad oggetto il rifacimento della rete idrica, oltre che per gli interessi legali e di mora.

Il convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda, previa compensazione con un proprio credito vantato a seguito del ritardo manifestatosi nel compimento dei lavori, e formulava inoltre in via riconvenzionale domanda di condanna del fallimento al pagamento di L. 31.805.700, quale residuo del risarcimento del danno asseritamente spettante per la perdita dell’utile che avrebbe dovuto acquisire.

Il tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava il Comune al pagamento di L. 100.134.381, oltre interessi, a diverso titolo, mentre dichiarava inammissibile la domanda proposta, dal convenuto in riconvenzionale.

La sentenza, impugnata dal Comune, veniva confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila, che osservava in particolare come fossero dovuti gli interessi (dei quali viceversa il Comune aveva sostenuto la non computabilità) e come non fosse proponibile la domanda riconvenzionale nei confronti del fallimento al di fuori della sede concorsuale.

Avverso la decisione il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso il fallimento.

Successivamente la controversia veniva decisa all’esito dell’udienza pubblica del 21.2.2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di impugnazione il Comune ha rispettivamente denunciato:

1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., D.L. n. 55 del 1983, art. 13, L. n. 741 del 1981, art. 4, nonchè vizio di motivazione, in ragione del fatto che secondo il capitolato speciale (la cui clausola rilevante sul punto era stata sottoscritta dall’appaltatore), per i lavori finanziati con mutui (quale quello in oggetto) il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato nei tempi consentiti dalla ricezione delle relative rate, sicchè il ritardo nel pagamento causato dalla tardiva assegnazione delle somme da parte della Regione Abruzzo, che si era accollata l’onere del finanziamento, non gli sarebbe stato addebitabile;

2) violazione della L. Fall., art. 93, e vizio di motivazione, con riferimento all’affermata inammissibilità della domanda riconvenzionale di esso ricorrente. La statuizione sarebbe infatti errata, poichè nella specie si sarebbe trattato di domanda riconvenzionale diretta a paralizzare il diritto azionato dalla controparte mediante eccezione di compensazione.

Osserva il Collegio che il primo motivo di impugnazione è inammissibile.

Ed infatti la sentenza della Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado sulla base di due ragioni, individuate rispettivamente: a) nell’affermata nullità della clausola contenuta nel capitolato speciale (art. 27, comma 6). Tale clausola avrebbe invero ad oggetto limitazioni del diritto dell’appaltatore all’acquisizione di quanto dovuto dal committente per interessi di mora, e la nullità deriverebbe dal disposto della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, comma 1 e u.c., che per l’appunto sancirebbero la nullità delle pattuizioni contenenti particolari modalità o termini dilatori per la corresponsione dei detti interessi; b) nella circostanza che il mutuo per la realizzazione dell’opera commissionata alla società Sirolli e Verratti sarebbe stato contratto dalla Regione e non dal Comune, circostanza da cui sarebbe discesa l’inapplicabilità del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 13, comma 6, introdotto con L. 26 aprile 1983, n. 131, che, nel disciplinare il regime degli interessi maturati per effetto di mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, stabilisce fra l’altro che a tal fine non si deve tener conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della relativa richiesta e la ricezione del mandato di pagamento.

Il Comune, tuttavia, nel dolersi dell’erroneità della decisione contestata, ha incentrato le proprie doglianze su due aspetti, vale a dire: a) sul fatto che il mutuo in questione, pur se formalmente erogato dalla Regione, in realtà sarebbe stato incontestabilmente riferibile al Comune e detta riferibilità sarebbe stata assolutamente nota alle parti in causa, sicchè la decisione adottata sul punto dalla Corte di Appello risulterebbe formalistica e non condivisibile; b) l’addebito del ritardo nei pagamenti avrebbe presupposto la colpa di esso ricorrente, colpa che sarebbe stata all’evidenza da escludere, atteso che il pagamento del dovuto sarebbe intervenuto con la massima tempestività, una volta pervenuti i finanziamenti derivanti dall’esecuzione del contratto di mutuo.

Alla luce dei rilievi ora svolti emerge dunque con chiarezza che la prima “ratio decidendi”, quella cioè relativa alla nullità della clausola limitativa del pagamento degli interessi di mora, non è stata censurata.

Da ciò quindi discende, conseguentemente, l’inammissibilità del motivo di impugnazione.

E’ viceversa infondato il secondo motivo. In proposito si osserva che il Comune di Casalanguida ha sostenuto l’erroneità sul punto della decisione contestata in quanto, pur ritenendo condivisibile il principio affermato dal giudice del gravame secondo il quale le pretese creditorie nei confronti del debitore assoggettato al fallimento non possono farsi valere nelle forme del giudizio ordinario, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che nella specie si sarebbe trattato di eccezione – e non di domanda – di compensazione, e su questa avrebbe per di più omesso di pronunciare.

La detta prospettazione non appare tuttavia meritevole di considerazione poichè la Corte di appello, nell’esaminare il secondo motivo di gravame avente ad oggetto l’affermata inammissibilità della domanda riconvenzionale, ha innanzitutto confermato sul punto il giudizio emesso in primo grado, ed ha precisato inoltre che “in ogni caso non risulta attinta da specifico motivo di gravame la parte della sentenza con la quale si nega altresì titolo al Comune per eccepire in compensazione il danno azionato in via riconvenzionale, argomentando dal principio per il quale il fallimento dell’appaltatore determina lo scioglimento del contratto, senza che il fallimento stesso possa determinare la nascita di ragioni creditorie in favore del committente” (p. 8). Tale ultimo rilievo, avente ad oggetto l’inammissibilità conseguente al disposto della L. Fall., art. 81 (che determina lo scioglimento del contratto di appalto nel caso di fallimento) della domanda riconvenzionale per danni conseguenti all’inadempimento della società fallita, non è stato tuttavia censurato (la doglianza del Comune, come detto, è stata infatti incentrata esclusivamente sull’asserita errata interpretazione della domanda, che avrebbe avuto il duplice contenuto di eccezione di compensazione e di domanda riconvenzionale per la maggior somma che sarebbe stata dovuta) e ciò comporta, conseguentemente, che il motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.

Conclusivamente il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del Comune, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo, infondato il secondo, rigetta il ricorso e condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA