Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7575 del 27/03/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2018, (ud. 19/12/2017, dep.27/03/2018),  n. 7575

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 20 novembre 2012 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda proposta da M.G. nei confronti della Finegil Editoriale s.p.a. condannandola, con riguardo al rapporto di collaborazione giornalistica intercorso tra le parti, al pagamento della somma di Euro 21.723,16 oltre accessori dovuti per legge in applicazione dei più favorevoli minimi tariffari previsti con delibere del Consiglio dell’ordine dei giornalisti. La Corte territoriale ha ritenuto che sebbene il tariffario non fosse vincolante tuttavia in assenza di un accordo sul compenso la liquidazione doveva essere equitativa e che correttamente il giudice di primo grado aveva utilizzato quale parametro i minimi tariffari chiesti anche in assenza del prescritto parere da parte dell’associazione professionale.

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Finegil Editoriale s.p.a. affidato a due motivi, al quale ha opposto difese M.G. con tempestivo controricorso con il quale ha preliminarmente eccepito la nullità del ricorso per Cassazione per difetto di procura ai sensi degli artt. 83 e 365 cod. proc. civ..

che il P.G. in data 7 novembre 2017 ha concluso per il rigetto del ricorso.

che sono state depositate memorie da entrambe le parti e la società ricorrente in replica all’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura ha depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2 copia della delibera del consiglio di amministrazione della società in data 11 aprile 2012 che conferisce i poteri al dott. G., documentazione notificata alla controparte.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo di ricorso è censurata la sentenza per avere violato e falsamente applicato l’art. 2233 cod. civ.. Sostiene la ricorrente che il parere dell’associazione professionale, pur non vincolante, è tuttavia obbligatorio e che, pertanto, non se ne può escludere l’acquisizione in ragione di una sua pretesa superfluità. Il giudice, infatti, non si può sostituire all’associazione professionale, unica interprete autentica del tariffario, qualificata per stabilire la correttezza del compenso da liquidare in ragione dell’attività svolta. Che con il secondo motivo di ricorso la sentenza è censurata sempre con riguardo alla violazione dell’art. 2233 cod. civ. ma sotto il diverso profilo del vizio di motivazione per avere, il giudice di appello, ritenuto di poter liquidare i compensi applicando, in via parametrica, le tariffe professionali e facendo riferimento ad altra decisione analoga a cui si è riportata. In tal modo, secondo la società ricorrente, la sentenza sarebbe incorsa in un vizio di motivazione stante l’assenza di qualsiasi pur sintetico richiamo alle argomentazioni svolte in quella controversia, tra parti diverse, oltre che richiamo alla situazione fattuale sottostante. Inoltre ne è denunciata l’illogicità ed incoerenza poichè il parametro non è stato utilizzato come criterio orientativo ma è stato applicato integralmente, seppure con riguardo alla misura minima, senza alcuna valutazione della qualità e quantità dell’attività svolta.

Che, preliminarmente, va dichiarato che, anche alla luce della documentazione depositata ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., la procura è stata ritualmente conferita da un soggetto che ne aveva il potere essendo stato a ciò delegato.

Che il primo motivo di ricorso è fondato atteso che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all’importanza dell’opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito. Ed infatti l’art. 2233 cod. civ. stabilisce una gerarchia tra i vari criteri di determinazione del compenso per le prestazioni di opera professionale e pone una garanzia di carattere preferenziale, tra i vari criteri di determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti. Solo in mancanza di un accordo è possibile ricorrere alle tariffe ed agli usi e, da ultimo, in mancanza di questi la determinazione è demandata al giudice. Non operano, invece, i criteri di cui all’art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (cfr. Cass. 25/01/2017 n. 1900). La disposizione esplicitamente prevede poi che in tale ultimo caso per procedere alla liquidazione il giudice è tenuto ad acquisire il parere dell’ associazione professionale a cui il professionista appartiene (art. 2230 c.c., comma 1). Si tratta all’evidenza di un parere obbligatorio che deve necessariamente essere acquisito.

Nella specie è pacifico che la Corte, dopo aver affermato che nello specifico non era risultata provata una specifica pattuizione sui compensi, non era neppure stata dedotta l’esistenza di usi locali e che le tariffe non erano vincolanti, ha poi proceduto direttamente alla liquidazione (in via residuale consentitagli) senza tuttavia investire l’Ordine dei giornalisti affinchè rendesse il dovuto parere.

Orbene va qui rammentato che se è vero che in tema di compensi per prestazioni giornalistiche le tabelle elaborate dal Consiglio dell’ordine non sono vincolanti, tuttavia esse rappresentano un valido criterio orientativo in sede di determinazione giudiziale ex art. 2233 c.c. in quanto forniscono elementi utili ai fini della individuazione dei minimi inderogabili a garanzia dell’attività svolta dal professionista (cfr. Cass. 01/06/2016 n. 11412). Pertanto sebbene il giudice se ne possa parametricamente avvalere nella sua liquidazione equitativa, ciò non toglie che comunque sia tenuto ad interpellare il Consiglio dell’ordine (arg. ex Cass. 21/10/2011 n. 21934. Cfr. anche Cass. 20/02/2014 n. 4081). Nella specie la Corte di merito, pur ritenendo di dover procedere ad una liquidazione equitativa, non ha acquisito il parere del consiglio dell’Ordine dei giornalisti. Ne consegue che la censura formulata dalla società ricorrente deve essere accolta. La sentenza cassata in relazione al motivo accolto, assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso, deve essere rinviata alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, procederà alla liquidazione equitativa dei

compensi in esito all’ acquisizione del parere dell’associazione

professionale ai cui il professionista (giornalista) appartiene. Alla Corte del rinvio è demandata poi la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito, il secondo.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2018

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