Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7575 del 23/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.23/03/2017), n. 7575
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma via Alessandria
129, presso l’avv. Bruno Guglielmetti (p.e.c.
brunoguglielmetti.ordineavvocatiroma.org, fax n. (OMISSIS)) dal
quale è rappresentata e difesa unitamente agli avv. Gianluca Borghi
(fax (OMISSIS), p.e.c. gianluca.borghi.ordinevvgenova.it) e Giuseppe
Chirone (p.e.c. giuseppe.chirone.ordineavvgenova.it fax (OMISSIS))
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore
B.L.;
– intimato –
e nei confronti di:
Banca CARIGE, elettivamente domiciliata in Roma, via Pierluigi da
Palestrina 63, presso l’avv. Contaldi Mario, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Andreina Bianchini ((OMISSIS) p.e.c, fax n. (OMISSIS))
e Marco Silvestri ((OMISSIS)), giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 86/2014 della Corte di appello di Genova,
emessa il 23 ottobre 2014 e depositata il 31 ottobre 2014, n. R.G.
412/2014.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Con sentenza del 27 aprile 2015 la Corte di Appello di Genova ha respinto il reclamo proposto dalla società (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. (OMISSIS) emessa dal Tribunale di Genova.
2. La società (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L.Fall., art. 1 e art. 15, commi 6 e 7, avendo la Corte territoriale trascurato di compiere qualsivoglia accertamento istruttorio volto a verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti di fallibilità, limitandosi a considerarne in astratto l’insolvenza e la titolarità di una certa esposizione debitoria; con il secondo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè la violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la Corte territoriale trascurato di considerare l’esistenza di un patrimonio immobiliare tale da garantire il soddisfacimento dei crediti vantati nei suoi confronti.
3. Banca Carige s.p.a. ha resistito mediante controricorso nel quale tra l’altro ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.
4. Le parti hanno depositato memorie difensive.
Diritto
RILEVATO IN DIRITTO
che:
5. Sostiene la Banca CARIGE l’inammissibilità del ricorso atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in data 22.4.2015 allorchè era ormai spirato il termine di trenta giorni, di cui alla L.Fall., art. 18, comma 14, decorrente dalla data della notificazione, avvenuta a mezzo PEC in data 31.10.2014, a cura della Cancelleria della sentenza che ha respinto il reclamo, notificazione prevista dal comma 13 della stessa norma. Da parte di Banca CARIGE si cita la giurisprudenza recente di questa Corte (Cass. civ. sezione 1^, n. 10525 del 20 maggio 2016) secondo cui la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L.Fall., art. 18, comma 13, dal Cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), il D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni dalla 1. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione L.Fall., ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. perchè il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c. non si applica ove norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale come per la sentenza di fallimento L.Fall., ex art. 18, commi 14 e 15.
6. La società ricorrente contesta l’eccezione di inammissibilità rilevando che la novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2, operata dal legislatore nel 2014 (con il D.L. n. 90 del 2014 convertito nella L. n. 114 del 2014) ha chiarito in via generale che le comunicazioni a mezzo p.e.c. del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non sono idonee a far decorrere il termine breve di impugnazione rimanendo a tale effetto valida la distinzione fra comunicazione e notificazione, forma quest’ultima prevista dalla citata L.Fall., art. 18, commi 14 e 15.
RITENUTO IN DIRITTO:
che:
Il ricorso deve essere discusso nella pubblica udienza della prima sezione.
PQM
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della prima sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017