Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7575 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25616-2019 proposto da:

S.O., rappresentato e difeso dall’Avvocato LIVIO

NEERI e dall’Avvocato ALBERTO GUARISO, presso il cui studio a

Milano, viale Regina Margherita 30, elettivamente domicilia, per

procura speciale in calce al ricorso del 31/7/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il DECRETO n. 3916/2019 del TRIBUNALE DI BRESCIA, depositato

il 18/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/11/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, comunicato il 19/7/2019, ha respinto l’impugnazione che S.O., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

S.O., con ricorso notificato il 19/8/2019 (il 18/8/2019 era domenica), ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del comb. disp. del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4,11 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, pronunciandosi sul riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria, si è limitato a prendere atto di quanto affermato dalla commissione territoriale in merito all’attualità del rischio a cui il richiedente sarebbe esposto in caso di rimpatrio.

1.2. Il tribunale, tuttavia, ha osservato il ricorrente, così facendo, non ha adeguatamente adempiuto ai doveri istruttori previsti dall’art. 8 cit., provvedendo, anche d’ufficio, all’acquisizione documentale ed alla complessiva valutazione della reale situazione del Paese di provenienza. Non è infatti sufficientemente motivata la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale che sia fondata unicamente sulla asserita mancanza di credibilità del richiedente.

1.3. Il tribunale, per giunta, ha aggiunto il ricorrente, si è limitato ad escludere l’attualità del pericolo senza citare alcuna fonte.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), affermando che la città di provenienza del richiedente è lontana dal confine con la Russia dove è in corso il conflitto, senza prendere in alcun modo in considerazione la situazione di instabilità e precarietà generalizzata in cui versa l’Ucraina.

2.2. Il tribunale, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria omettendo del tutto di considerare il reddito che lo stesso percepisce, la sua situazione abitativa e la sua integrazione nella comunità locale, specialmente lavorativa.

3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del comb. disp. del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e 19, art. 10 Cost., comma 3, 8 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari reputando irrilevanti le attività lavorative documentate dal richiedente, laddove, in realtà, il livello d’integrazione sociale e lavorativa raggiunto in Italia dal richiedente costituisce un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza di una condizione di vulnerabilità.

4.1. Il motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

4.2. Il tribunale, intanto, ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), sul rilievo, in sostanza, che i fatti narrati dal richiedente, incontestatamente esposti a p. 2 del decreto, non risultavano dimostrati, escludendo, in tal modo, la credibilità del suo racconto.

In tema di protezione internazionale, invero, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente il quale, infatti, ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018).

Il richiedente, invero, è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, ed, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora lo stesso, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 8367 del 2020, in motiv.; Cass. n. 15794 del 2019; conf., Cass. n. 19197 del 2015).

La valutazione d’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 27503 del 2018) che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze, dedotte in giudizio, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dei fatti differente e, come tale, idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (cfr. Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 13578 del 2020).

Nel caso di specie, il tribunale, come detto, ha ritenuto che il racconto del ricorrente non fosse, nella sostanza, credibile: lì dove, in particolare, ha evidenziato che “secondo le COI consultate dalla Commissione il richiedente, per motivi anagrafici, non rientra tra coloro che sono stati richiamati come riservisti” e che “a fronte di tale dirimenti rilievo nulla è stato allegato dal ricorrente che ben avrebbe potuto non solo replicare ma anche acquisire, quantomeno tramite i familiari ancora in patria, copia della chiamata che ha dichiarato di aver ricevuto e non ritirato”.

Ora, a fronte di tale apprezzamento, il ricorrente non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, pur se dedotti in giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, nè, infine, la loro decisività ai fini di una diversa pronuncia a lui favorevole.

Ed è noto che l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare il riconoscimento dello status di rifugiato e la concessione della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14 lett. a) e b), senza che sia a tal fine necessario alcun approfondimento istruttorio officioso.

4.3. Il riconoscimento della protezione internazionale prevista dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), presuppone, dal suo canto, una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, la quale dev’essere accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).

La sussistenza di tale presupposto, peraltro, dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020).

4.4. Nel caso di specie, il tribunale ha rilevato che la città di provenienza del richiedente, in quanto collocata ad ovest, è lontana dal confine con la Russia dove è in corso il conflitto e, sulla base di tale fatto oggettivo, non smentito in alcun modo dal ricorrente, ha, implicitamente, ma inequivocamente, escluso che, nella zona di provenienza del richiedente, sussistesse una situazione di conflitto tale da determinare una violenza generalizzata. Si tratta di un apprezzamento che il ricorrente non ha censurato per il mancato esame di uno o più fatti decisivi dei quali abbia specificamente indicato, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 cp.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la puntuale deduzione nel corso del giudizio di merito, lamentando, piuttosto, la valutazione, asseritamente erronea, che il tribunale ha svolto delle risultanze istruttorie.

4.5. D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto in sostanza inadempiuto – di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019): non certo alle decisioni di merito che, con riguardo allo stesso Paese d’origine del richiedente, abbiano ritenuto, in forza delle prove ivi acquisite, il contrario.

4.6. La protezione umanitaria, infine, è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

4.7. Nel caso di specie, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente rilevando l’insussistenza di una situazione di personale vulnerabilità del richiedente, sia sotto il profilo soggettivo, trattandosi di “giovane uomo con piena capacità lavorativa” che “in patria mantiene figure di riferimento”, sia sotto il profilo oggettivo, posto che “la situazione dell’Ucraina, ad esclusione dell’area coinvolta nel conflitto con la Russia, non presenta significative criticità sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona”.

4.8. Si tratta di un apprezzamento in fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze decisive a suo tempo dedotte innanzi al giudice di merito: che, però, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente indicato.

4.9. D’altra parte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018).

4.10. Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, però, il tribunale, con apprezzamento in fatto rimasto incensurato, ha, in sostanza, escluso, non potendo derivare dallo svolgimento di un’attività lavorativa, in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, che il ricorrente non dimostra di aver dedotto nel giudizio di merito (Cass. n. 8367 del 2020).

5. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

6. Nulla per le spese di lite, in difetto di controricorso del ministero.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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