Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7574 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7574
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25912/2008 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente pro tempore e legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, GIOVANNA BIONDI, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.T.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1849/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 27.9.07, depositata il 31/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 31 ottobre 2007 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto il diritto di C.T. all’assegno d’invalidità con decorrenza dall’8 gennaio 2002.
Da tale data, ha osservato il giudice del gravame nell’accogliere l’impugnazione dell’assistibile e per quanto ancora rileva in questa sede, sussisteva il requisito sanitario per la detta prestazione, essendo stato accertato attraverso la consulenza tecnica di ufficio, già espletata in primo grado, l’invalidità del C. nella misura del settantacinque per cento.
Per la cassazione della sentenza l’INPS ha proposto ricorso con due motivi.
Nè il C. nè il Ministero intimato hanno svolto attività difensiva in questa fase del giudizio.
Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Istituto ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, (primo motivo) e vizio di motivazione (secondo motivo). Critica la sentenza impugnata per avere affermato il diritto all’assegno di invalidità, senza avere accertato che ricorressero anche il requisito reddituale e quello della incollocazione al lavoro, malgrado l’eccepita mancanza di prova evidenziata dall’INPS, e senza motivare le ragioni in base alle quali avesse implicitamente rigettato tale eccezione.
Il ricorso appare manifestamente fondato. Come è stato già rilevato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., il requisito reddituale e quello della incollocazione al lavoro sono elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio, l’esistenza dei quali l’assistibile era tenuto a provare, quando, come nel caso in esame, la sua domanda iniziale di attribuzione della pensione d’inabilità e dell’indennità di accompagnamento era stata rigettata in primo grado (v. per utili riferimenti Cass. 17 marzo 2001 n. 3881, Cass. 1 settembre 1995 n. 9245) e la richiesta dell’assegno mensile d’invalidità civile era stata, avanzata in appello, non avendovi provveduto di ufficio il Tribunale, malgrado l’accertata invalidità del settantacinque per cento.
Sulla base di queste considerazioni, che il Collegio condivide, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale nel procedere a nuovo esame: della controversia provvederà ad accertare, dando congrua motivazione, la sussistenza di tutti i requisiti di legge del diritto alla So prestazione richiesta, e a regolare anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010