Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7574 del 23/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.23/03/2017), n. 7574
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22085/2014 proposto da:
B. S.N.C. DI B.G. & C., C.F. e P.I. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO MAZZONI, che la rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato ENZO PARINI, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del
Curatore, legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 144, presso lo studio
dell’avvocato ALBERTO SEGANTI, rappresentato e difeso dall’avvocato
IRENE CAVESTRO, giusta procura speciale in calce al controricorso ed
in forza del provvedimento del Giudice Delegato del 10/10/2014,
prodotto in atti;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 04/07/2014;
R.G. 12503;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI
MARZIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerate che occorre integrare la proposta in conformità al protocollo di intesa sottoscritto il data 15 dicembre 2016 tra la Corte di cassazione, l’Avvocatura generale dello Stato ed il Consiglio Nazionale Forense.
PQM
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017