Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7574 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22085/2014 proposto da:

B. S.N.C. DI B.G. & C., C.F. e P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO MAZZONI, che la rappresenta e difende unitamente e

disgiuntamente all’avvocato ENZO PARINI, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Curatore, legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 144, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO SEGANTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

IRENE CAVESTRO, giusta procura speciale in calce al controricorso ed

in forza del provvedimento del Giudice Delegato del 10/10/2014,

prodotto in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 04/07/2014;

R.G. 12503;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerate che occorre integrare la proposta in conformità al protocollo di intesa sottoscritto il data 15 dicembre 2016 tra la Corte di cassazione, l’Avvocatura generale dello Stato ed il Consiglio Nazionale Forense.

PQM

rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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