Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7574 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 17/03/2021), n.7574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24943-2019 proposto da:

I.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato CRISTINA PEROZZI,

presso il cui studio in San Benedetto del Tronto, piazza Pericle

Fazzini 8, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al

ricorso del 21/8/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il DECRETO n. 9890/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato

il 27/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l’impugnazione che I.A., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

I.A., con ricorso notificato il 27/8/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l’errata e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ha censurato il decreto impugnato nella parte in il tribunale ha ritenuto che non fossero esistenti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria.

1.1 Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, così facendo, non ha considerato che, come emerge dai fatti narrati e dalla fonti internazionali, il richiedente, qualora rientrasse nel proprio Paese, correrebbe il pericolo di subire una condanna a morte o di essere assoggettato a tortura o ad altra forma di trattamento inumano o degradante, oppure la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in conseguenza di violenza generalizzata.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’errata e la falsa applicazione della legge per la concessione della protezione umanitaria, ha censurato il decreto impugnato nella parte il tribunale ha ritenuto che non fossero esistenti i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

2.2. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, così facendo, non ha considerato, per le oggettive condizioni del suo Paese d’origine, le precarie condizioni di salute del richiedente e la presenza di un figlio appena nato e malato, la condizione di estrema vulnerabilità in cui verserebbe il richiedente, rimasto vedovo, in caso di rimpatrio.

3.1. Il primo motivo è infondato.

3.2. Il tribunale, in effetti, ha ritenuto, innanzitutto, che difettano i presupposti costitutivi della fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (v. il decreto impugnato, p. 5), non essendo emerse circostanze fondate tali da ritenere che il richiedente possa essere sottoposto, in caso di rientro, a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti, ed, in secondo luogo, che non sussistono neppure i presupposti previsti dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), non essendovi elementi, alla luce delle informazioni raccolte da fonti internazionali (v. il decreto impugnato, p. 2 ss), per ritenere che il richiedente, per la sua sola presenza sul territorio, sia esposto a pericolo per la sua vita o la sua incolumità (v. il decreto impugnato, p. 5, 6).

3.3. Si tratta, com’è evidente, tanto sotto il primo, quanto sotto il secondo profilo, di un apprezzamento fattuale, non censurato dal ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa uno o più fatti decisivi specificamente indicati, a fronte del quale la decisione conseguentemente assunta dal giudice di merito, certamente non illogica e contraddittoria rispetto ai dati accertati, si sottrae alle censure svolte in ricorso.

3.4. Le conclusioni che il tribunale, in forza del suddetto accertamento fattuale, ha esposto sono, del resto, conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Intanto, per poter integrare i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), pur non essendo necessario che lo straniero fornisca la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta, grave e personale, poichè tale requisito è richiesto solo ai fini del conseguimento dello status di rifugiato politico, è comunque necessario (e sufficiente) che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti (Cass. n. 16275 del 2018).

In secondo luogo, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).

4.1. Il secondo motivo è, invece, fondato.

4.2. La protezione umanitaria configura una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. 113 del 2018, erano acctmunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

4.3. Nel caso di specie, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente sul rilievo dell’insussistenza di una situazione di personale vulnerabilità del richiedente (p. 7), non ravvisandosi alcuna delle situazioni previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2.

Il rilascio del permesso di soggiorno, al contrario, può ben essere fondato sulla qualità (che, in fatto, il tribunale ha accertato) di padre convivente di un minore presente sul territorio italiano, senza che, a tal fine, si ponga come preclusiva l’autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, finalizzata alla tutela di un interesse non già del richiedente bensì essenzialmente del minore (Cass. n. 22832 del 2020).

5. Il motivo deve essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Ancona che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il primo motivo, accoglie il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Ancona che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, a seguito di riconvocazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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