Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7574 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 08/03/2022), n.7574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10902 del ruolo generale dell’anno 2020,

proposto da:

PURIM S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore T.A. rappresentato e difeso dall’avvocato Guido

Guidi Buffarini (C.F.: GDB GDU 61H01 H501A);

– ricorrente –

nei confronti di:

DOVALUE BANK S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante

per procura O.L., in rappresentanza di FINO 1 SECURITISASION

S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avvocato

Michele Ferrari (C.F.: FRR MHL 64E19 F449Q);

– controricorrente –

nonché

PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del

legale rappresentante pro tempore, in rappresentanza di JUNO 2

S.r.l. (C.F.: non indicato)

– intimata –

per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Velletri in data

24 febbraio 2020, pronunciata nel procedimento iscritto al n.

4869/2020 R.G.;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in

data 12 gennaio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Fino Securitisation S.r.l. ha pignorato un immobile di proprietà di Purim S.r.l.. Nel corso del processo esecutivo, la società debitrice ha proposto una opposizione, assumendo l’impignorabilità del bene pignorato, ed ha ottenuto la sospensione dell’esecuzione.

Il provvedimento di sospensione pronunciato dal giudice dell’esecuzione è stato oggetto di reclamo, ai sensi dell’art. 669- terdecies c.p.c., che il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, ha accolto, revocando la predetta sospensione.

Avverso tale ultimo provvedimento ricorre Purim S.r.l., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Fino 1 Securitisasion S.r.l..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale la verifica di ammissibilità del presente ricorso straordinario per cassazione, con il quale viene impugnata l’ordinanza del tribunale in composizione collegiale che, pronunciandosi sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione di sospensione dell’esecuzione emesso ai sensi dell’art. 624 c.p.c., ha accolto il reclamo e revocato la sospensione dell’esecuzione.

Deve escludersi che tale provvedimento sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell’affermare che “e’ inammissibile, sia nel regime dell’art. 624 c.p.c., come riformato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, quanto in quello successivo di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli artt. 615,617 e 619 c.p.c., nonché avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l’abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione” (ex plurimis, tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25411 del 10/10/2019, Rv. 655372 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, Rv. 638218 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016, Rv. 638416 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429 – 01).

Il ricorso non offre del resto motivi idonei ad indurre a rimedi-tare detto indirizzo, cui va data continuità.

L’inammissibilità del ricorso esime dal richiamare il contenuto delle censure poste a suo fondamento.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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