Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7573 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23257/2008 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBENGA

46/B/9, presso lo studio dell’avvocato MATARRESE LUIGI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale che viene allegata in

atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1088/2 006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

del 30.11.06, depositata il 28/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella controversia promossa da D.M.M. per il riconoscimento del diritto alla pensione d’inabilità o dell’assegno d’invalidità, oltre che dell’indennità di accompagnamento, la Corte di appello di L’Aquila, quale giudice di rinvio a seguito della pronuncia rescindente di questa Corte n. 13958 del 2 maggio 2003, pronunciando sull’appello proposto dal Ministero dell’interno avverso la decisione del Pretore di Roma, che l’aveva condannato a corrispondere all’assistibile, l’assegno d’invalidità, mentre nella motivazione della sentenza depositata il 28 settembre 2:007 affermava di dover respingere la domanda per mancanza della prova del requisito reddituale, nel dispositivo rigettava l’impugnazione dell’Amministrazione.

Questa ha proposto ricorso, sulla base di un motivo, per la cassazione della indicata sentenza, lamentando il contrasto fra dispositivo e motivazione.

Il D.M. ha depositato procura al difensore.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Come è stato osservato in detta relazione, il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto il dispositivo di rigetto dell’appello del Ministero, condannato in primo grado al pagamento dell’assegno d’invalidità, si. presenta assolutamente incoerente con la motivazione, ove invece la Corte di appello di L’Aquila ha concluso per l’infondatezza della domanda dell’assistibile, per mancanza di prova del requisito reddituale.

E nel rito del lavoro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v. fra le tante, la sentenza 29 ottobre 2007 n. 22761), il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale dovrà procedere a nuovo esame della controversia, provvedendo anche al regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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