Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7573 del 27/03/2020

Cassazione civile sez. III, 27/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 27/03/2020), n.7573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28608-2018 proposto da:

S.E., S.F., D.G.T., elettivamente

domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO, 22, presso lo studio

dell’avvocato MARCO LORENZANI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI DELLA COLLETTA;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO SPA, non in proprio ma in nome e per conto della BANCA

INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

AMERICA, 93, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CRIVELLARI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1783/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

D.G.T., S.E. e S.F. proposero innanzi al Tribunale di Belluno opposizione al decreto ingiuntivo emesso per l’importo di Euro 449.951,29 in favore di Cassa di Risparmio del Veneto e per essa del procuratore Italfondiario s.p.a. sulla base della fideiussione prestata in favore di S.M.B. s.r.l. Società Montaggi Industriali. Il Tribunale adito rigettò l’opposizione. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari opponenti. Con sentenza di data 22 giugno 2018 la Corte d’appello di Venezia rigettò l’appello.

Hanno proposto ricorso per cassazione D.G.T., S.E. e S.F. sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

la parte ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso e che non deve provvedersi in ordine alle spese stante l’adesione dell’altra parte.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2020

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