Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7573 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.23/03/2017),  n. 7573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13778/2015 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

FERNANDO DE LUCIA 15, presso lo studio dell’avvocato ROSA DATTOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO SIRIANNI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

FLAMINIO 9, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CAMPAGNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE DE MECO, giusta procura

speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 26/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del

3/03/2015, depositata il 03/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato Maurizio Storti (delega avvocato Siriani Domenico)

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.B. ha proposto ricorso per CASSAZIONE sulla base di due motivi contestando la decisione assunta dalla Corte d’Appello di Catanzaro che, con sentenza il 26/2015, le aveva revocato l’assegnazione della casa coniugale atteso che da tempo non costituiva più residenza del nucleo familiare.

A.S. ha resistito con controricorso.

Il Consigliere relatore ha ritenuto,con relazione ex art. 380 c.p.c., di rimettere la causa all’adunanza camerale della Sesta Sezione Civile.

PQM

Il Collegio, a seguito della odierna trattazione in Camera di consiglio, ritiene che non sussistono le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. e rimette, pertanto, la causa alla prima Sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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