Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7573 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. I, 01/04/2011, (ud. 14/02/2011, dep. 01/04/2011), n.7573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15991/2005 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO D.G., in persona del Curatore

Avv. F.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CALDERINI 68, presso l’avvocato UCCELLA GIUSEPPE, rappresentata e

difesa dagli avvocati POLACCO Angelo, SACCHI FRANCESCO, in giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA SELENE A R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 289/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/02/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 29 aprile 2004, la Corte d’appello di Catanzaro respinse l’impugnazione del lodo arbitrale proposta dalla curatela del fallimento di D.G. nei confronti della cooperativa Selene a r.l.. La controversia traeva origine dall’esecuzione di un contratto di appalto stipulato tra le parti. L’appaltatore D. aveva chiesto il riconoscimento di corrispettivi non contabilizzati, il rimborso di somme detratte dalla direzione dei lavori, il pagamento di maggiori oneri derivanti da danni alluvionali e il risarcimento di danni derivati dalla mancata disponibilità delle somme che gli spettavano per riequilibrio dei termini e dei prezzi contrattuali. Il lodo aveva quantificato il credito del D., a vari titoli, in L. 26.834.611, oltre agli interessi legali, ed aveva respinto le altre domande.

Esaminando i singoli motivi d’impugnazione, la corte osservò che: a) quanto alla doglianza di ultra petizione, per avere gli arbitri respinto domande di rescissione e d’impossibilità sopravvenuta mai proposte dallo stesso D., il collegio aveva doverosamente qualificato la domanda proposta, di riequilibrio dei contratti “a prezzi non antieconomici e non in perdita”, escludendo istituti inapplicabili e riconducendo la domanda all’interno della previsione dell’art. 1664 c.c., comma 2, per poi disattenderla perchè non provata; b) il motivo di nullità del lodo, per l’omessa considerazione che il committente risponde illimitatamente tutte le volte che gli eventi di cui all’art. 1664 c.c., commi 1 e 2, dell’art. 1467 c.c., sono determinati da inadempimento o comportamento scorretto del committente medesimo, era generico; c) la premessa del lodo, circa l’iniziale condotta contrattuale ispirata a correttezza e buona fede delle parti, riferiva l’esposizione del fatto contenuta nell’atto introduttivo dello stesso D. e non costituiva un apprezzamento degli arbitri, in relazione al quale potesse ravvisarsi un difetto di motivazione; d) il riconoscimento dei soli interessi legali sulle somme dovute, con esclusione di ogni risarcimento, era stato motivato dagli arbitri sia con l’esiguità della pretesa azionata e ridotta per effetto della riconvenzionale proposta dalla cooperativa, e sia con la mancanza di connessione tra le disavventure dell’impresa e gli obblighi da essa assunti.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre il fallimento, con atto notificato il 13 giugno 2005, per cinque motivi, illustrati anche con memoria.

L’amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si censura, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (con riferimento “anche” all’art. 2697 c.c., nonchè al divieto di ultrapetizione e agli artt. 1664 e 1467 c.c.) l’impugnata sentenza, nella parte in cui ha respinto il motivo di nullità per ultrapetizione del lodo, che aveva respinto domande di rescissione mai proposte dal D.. Nell’esposizione del motivo, tuttavia, si deducono altri elementi, eterogenei, di censura a quella parte della sentenza che giustifica la pronuncia arbitrale di rigetto della domanda, ricondotta alla previsione dell’art. 1664 c.c., comma 2: secondo il ricorrente, questa pronuncia sarebbe viziata per l’omessa considerazione del punto decisivo costituito dall’alluvione che aveva bloccato il cantiere; perchè l’alluvione non necessitava di prova quale fatto pacifico; e perchè l’alluvione andrebbe parificata agli altri fatti contemplati nell’art. 1664 cpv. c.c..

Il motivo è inammissibile. La parte non ha interesse a dolersi del rigetto di domande che non ha proposto, trattandosi di pronunce che, in sè, non possono arrecarle alcun pregiudizio. Nel caso in esame la parte avrebbe avuto invece interesse a dolersi – nel rispetto, peraltro, delle previsioni dell’art. 829 c.p.c. – del rigetto della sua domanda, ricondotta dagli arbitri nella previsione dell’art. 1664 cpv. c.c.; ma non risulta che lo abbia fatto. Va premesso che la ricorrente ha ritenuto di poter soddisfare il requisito dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, riproducendo nel ricorso il testo integrale della sentenza impugnata; e che, astenendosi dal fare qualsiasi riserva circa la ricostruzione in essa contenuta del fatto processuale, la ha fatta sua. Dalla lettura della sentenza impugnata, e conseguentemente dello stesso ricorso, non risulta però che la ricorrente avesse censurato il rigetto della sua domanda per omessa motivazione sul punto decisivo indicato. L’affermazione censurata, che dichiara sufficientemente motivato il rigetto della domanda nel lodo, non costituisce la ratio decidendi del rigetto di un motivo di annullamento concernente quella domanda. Essa ha il solo significato di chiarire – in coerenza con la censura di ultrapetizione esaminata – che la domanda non è stata respinta dagli arbitri nel merito per l’insussistenza degli elementi della rescissione o dell’errore essenziale, bensì perchè non erano provati gli elementi dell’art. 1664 cpv. c.c.. Tutte le ulteriori questioni sollevate dalla parte restano assorbite da questo rilievo pregiudiziale.

Si censura da ultimo il giudizio di genericità del motivo di annullamento concernente l’omessa considerazione, da parte degli arbitri, della responsabilità illimitata del committente per gli eventi contemplati nell’art. 1664 (il riferimento anche all’art. 1467 c.c., è inammissibile, non risultando che la parte abbia mai chiesto la risoluzione del contratto). Ma anche questa censura è necessariamente assorbita dal rigetto nel merito della domanda in questione, per mancanza dei presupposti di applicabilità dell’art. 1664 c.c..

Il secondo motivo di ricorso cumula a sua volta mezzi eterogenei d’impugnazione per cassazione, facendo seguire alla denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., quella pur contraddittoria – di omessa o insufficiente motivazione sotto “altro” profilo e quella di violazione di legge. A tale cumulo di mezzi fa seguito, nell’esposizione del motivo, una serie di considerazioni che attengono alla mancanza di motivazione del lodo circa l’iniziale determinazione di buona fede delle parti, alla mancata considerazione di fatti, punti e documenti decisivi richiamati dal D., e pur riportati in sentenza, e all’omessa motivazione sull’esclusione del dolo incidente.

Il cumulo di argomenti si traduce in definitiva in una denuncia di vizio di motivazione della sentenza impugnata sui punti richiamati.

La censura è però inammissibile, movendo dall’indebita sovrapposizione del vizio di motivazione del lodo e di quello della sentenza pronunciata in seguito alla sua impugnazione. Secondo la giurisprudenza di questa corte di legittimità, il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale è un vizio riconducibile all’art. 829 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, in relazione al requisito di cui all’art. 823 cod. proc. civ.. Esso è ravvisabile ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l’iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata (giurisprudenza consolidata almeno a partire da Cass. Sez. un. 21 marzo 1987 n. 2815; tra le più recenti v. Sez. un. 8 ottobre 2008 n. 24785). Ne consegue che il controllo di legittimità del giudice dell’impugnazione deve limitarsi alla verifica dell’esistenza, nel lodo impugnato, dell’esposizione sommaria dei motivi, che consenta di comprendere la ragione per la quale la pronuncia è stata adottata; e questa esposizione sommaria non include l’analitica confutazione degli elementi fatti valere dalla parte interessata per una diversa definizione della lite. E’ pertanto inammissibile la pretesa della parte impugnante che il giudice riesamini il materiale di causa per stabilire se la motivazione del lodo tiene conto di tutti gli elementi disponibili; ed è conseguentemente inammissibile il mezzo d’impugnazione che – come quello qui esaminato – addebiti alla corte d’appello di non aver motivato la decisione sulla base di una simile indagine.

Il terzo motivo di ricorso censura il vizio di motivazione nonchè, ancora una volta cumulativamente, la violazione di norme di diritto sostanziale, in ordine al rigetto del motivo di nullità del lodo per insufficienza della motivazione sul rigetto della domanda di risarcimento danni. La motivazione sul punto della corte di Catanzaro, che riporta in sintesi le ragioni addotte dagli arbitri, sarebbe incomprensibile, non spiegando per quale ragioni l’esiguità della pretesa del D., come ridotta a seguito della riconvenzionale della cooperativa, potesse esimere dal ristoro dei danni conseguenti al mancato versamento delle somme riconosciute al D..

Il motivo è inammissibilmente generico. Non si precisa in modo analitico quali sarebbero i crediti componenti dell’ammontare complessivo della somma riconosciuta dagli arbitri, e di conseguenza non si può neppure stabilire quale dovesse essere il loro regime giuridico, in ragione della loro natura di crediti di valuta o di valore.

Con il quarto motivo, formulando ancora una volta in modo alternativo censure incompatibili di omessa pronuncia e di omessa motivazione, si lamenta l’omessa pronuncia da parte della corte sulla domanda di nullità del lodo per omessa motivazione sull’allegato dolo incidente.

Il motivo è contraddetto dalla motivazione della sentenza impugnata, che sul punto si pronuncia nelle pagine della sentenza indicate dallo stesso ricorrente, dove si riferisce che gli arbitri avevano escluso l’esistenza di raggiri integranti il dolo incidente, e si rimanda ad un punto specifico del lodo, che il ricorrente aveva l’onere di riprodurre nel ricorso ai fini della sufficienza della censura.

L’ultimo motivo è posto sotto la medesima rubrica del precedente, e verte sul rigetto della domanda di nullità del lodo perchè nell’accogliere la riconvenzionale e nel condannare il D. al risarcimento dei danni non avrebbe motivato sulle circostanze invocate dal D., della mancata sospensione dei lavori, e degli inadempimenti della cooperativa.

Lo stesso ricorrente riporta testualmente e tra virgolette la motivazione con la quale la corte territoriale ha respinto il motivo.

Il mezzo è affetto dallo stesso vizio di fondo già indicato a proposito del secondo motivo.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

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