Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7572 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23179/2008 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avv.ti CROCE FRANCESCO, DI

GIANCROCE MARIANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE ABRUZZO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 120/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

17.1.08, depositata il 28/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.L. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza depositata il 28 febbraio 2008, con la quale la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la decorrenza stabilita in primo grado del diritto all’assegno d’invalidità alla stessa riconosciuto.

Per quanto ancora rileva, il giudice del gravame ha prestato adesione alle conclusioni della rinnovata consulenza tecnica di ufficio, sottolineando anche la loro coincidenza con quelle dell’indagine espletata dal Tribunale.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione Abruzzo non hanno svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia e deduce che la sentenza impugnata, limitandosi ad affermare di non avere motivo per dissentire dal parere del consulente di ufficio, pienamente convergente e convincente, “difetta totalmente di motivazione”; che la consulenza è errata e che il giudice del gravame non ha preso in esame la relazione del consulente tecnico di parte Dott. D.N., depositata il 7 gennaio 2008, nè quella del medesimo consulente di parte allegata in primo grado. Al termine del motivo è stato enunciato il seguente quesito: “Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se il dispositivo di cui all’impugnata sentenza n. 120/2008, della Corte di Appello di L’Aquila, sia insufficiente o contraddittorio rispetto alla motivazione della stessa sentenza che risulta a sua volta insufficiente e totalmente omessa”.

Il secondo motivo, che presenta la seguente intestazione “La funzione sostitutiva di merito della Corte regolatrice. Evoluzione della norma: dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65, comma 1, dell’Ord. Giud. all’art. 384 c.p.c.”, assume che la Corte di Cassazione può decidere nel merito anche quandò accoglie il ricorso per il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, “rivalutando perciò la motivazione in fatto secondo parametri di logica e, modificandola, così pervenendo direttamente all’attribuzione (o negazione) del bene della vita controverso”; conclude perciò che “la Corte Suprema, in relazione a tutti i documenti in atti, potrebbe decidere nel merito, non necessitando ulteriori accertamenti dei fatti”.

Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, come modificato dal D.Lgs. 30 novembre 1988, n. 509, art. 9. Si sostiene che la ricorrente, per il quadro morboso riscontrato, costituito dalla grave affezione cardiaca e dalla sindrome di Sjogren, fin dal (OMISSIS) non poteva effettuare alcun lavoro e quindi non aveva la capacità di produrre alcun reddito, mentre la sentenza impugnata non fa alcun accenno alla violazione del denunciato art. 13. Al termine dell’illustrazione del motivo, è enunciato il seguente quesito: “Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione, in relazione alla motivazione della sentenza impugnata, che non contiene alcuna norma di diritto e nè alcun richiamo, se non vi sia lo stesso la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il Giudice di Appello aveva l’obbligo di indicare su quali basi la decisione era stata assunta poichè non viene richiamato la L. n. 118 del 1971, art. 13”.

Nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., il consigliere designato ha svolto le seguenti argomentazioni in ordine ai tre motivi, in particolare:

“Quanto al primo, si deve rilevare come non siano adempiute le prescrizioni imposte dall’art. 366 bis c.p.c., cui pure il ricorrente fa riferimento, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il ricorrente infatti impropriamente accennando anche in detta ipotesi ad un J quesito di diritto, si limita a sostenere genericamente la insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, nè si comprende la dedotta insufficienza o contraddittorietà del dispositivo”.

“Quanto al secondo motivo, esso si riduce ad una richiesta di decisione della causa nel merito anche nella ipotesi di vizio riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, però non consentita neppure nell’attuale formulazione dell’art. 384 c.p.c.. Infatti, anche se la norma come sostituita dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12, non limita la possibilità di decidere la causa nel merito all’accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, come invece stabilito nel precedente testo a seguito della modifica introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 66, sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione per vizio di motivazione implica la necessità di siffatti accertamenti, che del resto il ricorrente esplicitamente demanda alla Corte, con il richiedere il riesame della documentazione in atti”.

“Quanto al terzo motivo, come la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di affermare, l’indicazione in sentenza, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., delle disposizioni di legge applicate non è prescritta a pena di nullità e, pertanto, non sono ravvisabili nè il vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè il vizio di violazione di legge di cui al comma 1, n. 3, della stessa norma qualora nella sentenza impugnata manchi il riferimento alla specifica disciplina legale posta a fondamento della statuizione, atteso che, in base alla ratio dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, è essenziale che dal complesso delle argomentazioni svolte dal giudice emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione adottata (cfr. Cass. 24 novembre 2008 n. 27890)”.

I suesposti rilievi sono condivisi dal Collegio e ad essi la ricorrente non ha affatto replicato, per cui si deve concludere per il rigetto del ricorso.

Non si deve, infine, provvedere sulle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA