Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7572 del 27/03/2020

Cassazione civile sez. III, 27/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 27/03/2020), n.7572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15505-2018 proposto da:

ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, in persona

del Dirigente Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA N 10, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CASTAGNI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTERPORTO TOSCANO AMERIGO VESPUCCI SPA, in persona del presidente

del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE VITTORIO EMANUELE

II 18, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentata

e difesa dall’avvocato CARLO GUFONI;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, M.G. SRL C.E.,

CASTELNUOVO SRL (GIAA MO. E CARPITA IT SRL);

– intimati –

avverso la sentenza n. 653/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros propose opposizione innanzi al Tribunale di Livorno avverso il decreto ingiuntivo emesso per l’importo di Euro 585.200,00 in favore di Interporto Toscano A. Vespucci s.p.a. quale committente a titolo di garanzia fideiussoria prestata in relazione ad appalto risolto per inadempimento dell’appaltatrice e dopo che i lavori erano stati eseguiti per la percentuale del 77,93%. Il Tribunale adito rigettò l’opposizione e condannò i chiamati in causa dall’opponente al rimborso della somma corrisposta dalla garante. Avverso detta sentenza propose appello Atradius. Con sentenza di data 20 marzo 2018 la Corte d’appello di Firenze rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, sulla base della L. n. 109 del 1994, art. 30, comma 2-ter, lo svincolo della garanzia per i lavori effettuati (nella misura del 77.93%) doveva essere calcolato sulla percentuale del 75% (pari all’importo svincolabile) e che la somma dovuta era pari alla differenza fra l’importo totale della garanzia e la quota svincolabile calcolata sul massimale ridotto del 75%.

Ha proposto ricorso per cassazione Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros sulla base di un motivo e resiste con controricorso Interporto Toscano A. Vespucci s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 109 del 1994, art. 30, comma 2-ter, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che, sulla base della delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (secondo cui “ogni svincolo deve valere percentualmente sull’importo della cauzione definitiva nella stessa misura in cui lo stato di avanzamento dei lavori riconosciuto si rapporti all’intera opera”) e della lettera nonchè della ratio della norma (evitare che il garante sia abilitato a pretendere premi calcolati su un montate superiore), la disposizione di cui alla L. n. 109 del 1994, art. 30, comma 2-ter, deve essere interpretata nel senso che la quota dovuta è pari alla differenza fra l’importo totale della garanzia e la quota di massimale svincolabile (il 75% dell’importo totale), per cui era dovuto il minor importo di Euro 365.750,00.

Il motivo è infondato. Prevede fra l’altro la L. n. 109 del 1994, art. 30, comma 2-ter, che la garanzia fideiussoria, che l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire, “è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga”.

La lettera della norma è inequivoca nel senso che è svincolabile in relazione all’avanzamento dell’esecuzione dei lavori esclusivamente il 75% dell’importo garantito. La copertura degli oneri per il mancato adempimento, cui il garante è tenuto, presuppone, ove risulti avanzamento dei lavori, lo svincolo relativo alla percentuale dei lavori eseguiti. Applicata pertanto la percentuale di lavori eseguiti alla quota svincolabile (il 75% dell’importo garantito), il residuo, pari alla differenza fra l’importo garantito e l’importo svincolato (la percentuale di lavori applicata al 75% dell’importo garantito), corrisponde all’importo dovuto dal garante. Riprendendo pertanto il calcolo operato dal giudice di merito, l’importo suscettibile di corresponsione da parte del garante (importo che il medesimo giudice di merito ha evidenziato essere anche superiore all’importo ingiunto) è pari alla differenza fra l’importo di Euro 1.463.000,00 (totale dell’importo garantito) e quello di Euro 855.086,00 (applicazione della percentuale dei lavori eseguiti – 77.93% – all’importo suscettibile di svincolo – 75% dell’importo garantito).

L’interpretazione proposta dalla ricorrente è invece nel senso che l’importo dovuto sarebbe pari alla differenza fra l’importo garantito (Euro 1.463.000,00) e quello svincolabile (Euro 1.097.000,00 pari al 75% dell’importo garantito), e cioè il 25% dell’importo garantito non svincolabile in base all’avanzamento dell’esecuzione dei lavori (nella specie Euro 365.750,00). Tale interpretazione non solo non trova alcun addentellato nella lettera della disposizione, ma non pare neanche rispondere a criteri di coerenza rispetto alla ratio della disposizione, perchè comporterebbe da parte del garante sempre il medesimo esborso, indipendentemente dalla percentuale dei lavori eseguiti, esborso peraltro pari alla quota del 25% non suscettibile di svincolo in relazione all’avanzamento dei lavori.

L’interpretazione proposta dalla ricorrente contraddice l’effetto previsto dalla norma, che è quello dello svincolo in via automatica della garanzia in modo progressivo in relazione all’avanzamento dell’esecuzione, per cui ciò che residua, nel caso di pagamento dovuto in ragione dell’inadempienza da parte dell’esecutore dei lavori, non può non scontare la percentuale svincolata, la quale è dunque diversa in relazione ai diversi stati di avanzamento e non può dileguare nell’indiscriminata ed indifferenziata corresponsione da parte del garante di un importo pari al 25% della garanzia prestata.

E’ appena il caso di aggiungere che il passaggio della delibera dell’Autorità di Vigilanza, richiamato nel motivo di censura, non appare in contraddizione con l’interpretazione della legge cui si è attenuto il giudice di merito e che risulta conforme a diritto.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2020

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