Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7572 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29154/2015 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E GIANTURCO

4, presso lo studio dell’avvocato MARCO PULIAM, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANGELA DELUIGI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI,

EMANUELA CAPANNOLO e MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4833/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte d’Appello di Roma dichiarò inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva riconosciuto la pensione d’invalidità della L. n. 118 del 1971, ex art. 12, in favore di S.F. solo a far data dal 1.1.2013 (pur essendo stata accertata la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dal 1.10.2011 con decreto di omologa reso all’esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.), sul presupposto che dalla certificazione dell’Agenzia delle Entrate prodotta dal ricorrente emergeva il superamento del prescritto limite reddituale per gli anni 2011 e 2012.

2. La Corte d’Appello ritenne che il gravame fosse inammissibile sulla base di quanto disposto dall’art. 445 bis c.p.c., comma 7, introdotto dalla L. n. 183 del 2011, art. 27, comma 1, lett. f).

3. S.F. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, deducendo la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Lamenta che la Corte d’appello abbia applicato il sesto e il settimo comma della norma richiamata, la quale tuttavia non si applicherebbe alla fattispecie, considerato che la sentenza del Tribunale non aveva definito un giudizio attivato ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, all’esito della dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni della CTU, ma aveva definito un giudizio avente ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento della prestazione, che era stata negata in sede amministrativa per insussistenza del requisito reddituale, dopo che il requisito sanitario era stato riconosciuto in sede di precedente a.t.p..

4. L’Inps ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto il vizio denunciato ricadrebbe dell’art. 360 c.p.c., nel n. 4) e non nella violazione di legge ed inoltre perchè esso concreterebbe semmai un vizio revocatorio.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il ricorso è ammissibile.

1.1. Occorre in primo luogo rilevare che dal contenuto dello stesso sono chiaramente evincibili il tipo di vizio denunciato e la valutazione che viene demandata a questa Corte di legittimità, e ciò è sufficiente a renderlo ammissibile: la riferibilità del motivo ad una delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve infatti essere desunta dal suo contenuto, non occorrendo l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (v. in tal senso Cass. Sez. U., n. 17931 del 24/07/2013, Cass. n. 19882 del 9/08/2013).

1.2. Inoltre, il vizio denunciato non concreta un errore di fatto revocatorio, ma un’errata valutazione ed interpretazione degli atti del processo, sindacabile da questa Corte ex art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè un’errata interpretazione dell’art. 445 bis c.p.c.. Ed in tal senso il ricorso per revocazione proposto dal S. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza del 5.4.2016 allegata agli atti.

2. Il motivo è altresì manifestamente fondato.

Risulta dal contenuto degli atti processuali – come puntualmente trascritti nel ricorso – che la sentenza del Tribunale non aveva definito il giudizio previsto dall’art. 445 bis c.p.c, comma 6, ma il diverso giudizio proposto avverso il provvedimento amministrativo che aveva ritenuto insussistente il requisito giuridico-economico per la liquidazione della pensione d’invalidità della L. n. 118 del 1971, ex art. 12, richiesta da S.F., i cui requisiti sanitari erano stati accertati all’esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., conclusosi con il relativo decreto di omologa.

3. Non si trattava quindi della sentenza prevista dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, per la quale il comma 7, prevede l’inappellabilità.

4. Nè l’inappellabilità poteva essere individuata, come pare suggerire la motivazione della sentenza gravata, sulla base della ritenuta possibilità del giudice adito ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, di decidere anche sul merito della provvidenza azionata, il che consentirebbe di estendere il (limitato) regime impugnatorio previsto per la sentenza resa in quella sede alla sentenza resa all’esito del giudizio ordinario, nato a seguito del diniego di riconoscimento in sede amministrativa per insussistenza dei requisiti socio-economici.

4.1. Se infatti è vero che la garanzia del doppio grado di giudizio non gode di copertura costituzionale (fatto salvo il ricorso per cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, art. 111 Cost.), sicchè il legislatore nazionale gode di una certa discrezionalità nel prevedere limiti all’accesso alle impugnazioni (v. Cass. n. 2143 del 05/02/2015), è altrettanto vero che tale limitazione richiede pur sempre un’esplicita scelta legislativa, che operi un bilanciamento degli opposti interessi finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico.

5. Per tutti i motivi enunciati, non sussisteva l’inammissibilità dell’appello ritenuta dalla Corte territoriale.

6. Segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo giudizio sulla base della corretta lettura dello sviluppo processuale.

7. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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