Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7572 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 17/03/2021), n.7572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25726-2019 proposto da:

N.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

APOLLODORO n. 26, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FILARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA ZOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con Decreto del 25.07.2019 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso proposto da N.I., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno – Sezione distaccata di Campobasso aveva rigettato la domanda del ricorrente volta al riconoscimento della protezione internazionale. Il Tribunale riteneva non credibile la storia riferita dal richiedente, che aveva riferito di essere fuggito perchè appartenente all’IPOB e, per tale motivo, in pericolo di vita in Patria.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione di rigetto N.I., affidandosi a sette motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, convertito in L. n. 46 del 2017, per violazione degli art. 3 Cost., comma 1, e art. 77 Cost., in quanto difetterebbero i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il ricorso allo strumento del decreto-legge.

Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 77 Cost., la questione è manifestamente infondata. Invero, il fatto che il D.L. n. 13 del 2017, art. 21, convertito in L. n. 46 del 2017, stabilisca che alcune delle norme contenute nel predetto decreto si applichino soltanto ai giudizi introdotti dopo 180 giorni dalla sua entrata in vigore, non vale a dimostrare l’assenza del requisito dell’urgenza che consente il ricorso al particolare strumento del decreto-legge.

Sotto un primo profilo, infatti, l’applicazione solo ai giudizi introdotti dopo 180 giorni dall’entrata in vigore non solo non smentisce, ma -al contrario- conferma che lo strumento normativo è destinato ad entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione, nel rispetto quindi della previsione di cui all’art. 77 Cost.. L’entrata in vigore, infatti, è comunque immediata, e la previsione che stabilisce l’applicabilità di certe disposizioni solo ai giudizi introdotti dopo una determinata data si giustifica proprio in ragione dell’immediata entrata in vigore che è connaturata allo strumento normativo di cui si discute.

Sotto un secondo profilo, poi, si deve osservare che l’art. 21 non riguarda l’intero testo normativo, ma soltanto alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge (e segnatamente gli artt. 3 e 4, art. 6, comma 1, lett. d), f) e g), art. 7, comma 1, lett. a), b), d) ed e), art. 8, comma 1, lett. a) e b), numeri 2), 3) e 4), e lett. c), nonchè l’art. 10); il che conferma che tutte le altre disposizioni sono immediatamente applicabili a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale.

Nè può ritenersi che il Governo, prima, e il Parlamento, poi, abbiano ecceduto i limiti dell’ampio margine di discrezionalità che spetta loro, ai sensi dell’art. 77 Cost., comma 2, nel valutare i presupposti di straordinaria necessità e urgenza che giustificano l’adozione di un decreto-legge, posto che il D.L. 17febbraio 2017, n. 13 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17.2.2017 e successivamente convertito, con modificazioni, nella L. 13 aprile 2017, n. 46) fa espressamente riferimento, nel suo preambolo, alla “… straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per la celere definizione dei procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per l’accelerazione dei relativi procedimenti giudiziari, nel rispetto del principio di effettività, in ragione dell’aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale e dell’incremento del numero delle impugnazioni giurisdizionali”, nonchè alla “… straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee ad accelerare l’identificazione dei cittadini stranieri, per far fronte alle crescenti esigenze connesse alle crisi internazionali in atto e alla necessità di definire celermente la posizione giuridica di coloro che sono condotti nel territorio nazionale in occasione di salvataggi in mare o sono comunque rintracciati nel territorio nazionale” ed alla “… straordinaria necessità ed urgenza di potenziare la rete dei centri di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 e di assicurare al Ministero dell’interno le risorse necessarie per garantire la effettività dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dei cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare”. Tutti i riferiti profili di necessità ed urgenza, oggettivamente sussistenti, sono richiamati ed approfonditi dalla relazione illustrativa e dai pareri preparatori al disegno di legge di conversione, e giustificano ampiamente il ricorso allo strumento del decreto-legge, in applicazione dei principi di discrezionalità e di responsabilità politica, nonchè del criterio generale di precauzione che deve presidiare le scelte legislative riferibili ad ambiti -come quello della disciplina della protezione internazionale e del diritto di asilo- che sono connotati da una oggettiva delicatezza, in ragione della specifica rilevanza dei diritti costituzionali in gioco (sul punto, cfr. Corte Cost., sentenza n. 5 del 22.11.2018).

Del pari (Ndr: testo originale non comprensibile) infondata è la dedotta violazione dell’art. 3 Cost., poichè una volta acclarata la legittimità del ricorso allo strumento del decreto-legge, non si configura alcun profilo di trattamento ingiustificatamente differenziato del richiedente asilo rispetto ad altre categorie di soggetti, peraltro neppure specificamente individuate nella generica prospettazione del ricorrente.

Con il secondo motivo il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., comma 1, nonchè in relazione all’art. 46, par. 3, della Direttiva 2013/32/UE e degli artt. 6 e 13 della Convenzione E.D.U., perchè la scelta del rito camerale previsto dagli artt. 737 e ss. c.p.c. non assicurerebbe in modo adeguato l’effettività del diritto di difesa del richiedente asilo.

La questione è manifestamente infondata.

Occorre premettere che nella materia della protezione internazionale ed umanitaria il giudice ordinario non esercita un sindacato limitato alla regolarità dell’atto impugnato, con il quale la commissione territoriale concede, o nega, la tutela in concreto invocata dal richiedente, o del procedimento che è stato in concreto seguito per l’adozione di detto atto. La cognizione del giudice ordinario, infatti, ha ad oggetto la spettanza del diritto soggettivo alla protezione invocato dallo straniero (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32045 dell’11/12/2018, in particolare pagg. 6 e ss., e Cass. Sez. U, Sentenza n. 32177 del 12/12/2018, in particolare pagg. 9 e ss.; nonchè Cass. Sez. U, Ordinanza n. 5059 del 28/02/2017, Rv. 643118).

Ne consegue che in sede giurisdizionale si realizza la garanzia del contraddittorio pieno tra le parti ed il giudice si pronuncia sul diritto soggettivo alla protezione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30105 del 21/11/2018, Rv. 653226; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7385 del 22/03/2017, Rv. 643652; nonchè la recente Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062, in particolare alle pagg. 12 e ss.), con conseguente irrilevanza delle eventuali nullità relative al procedimento svoltosi innanzi le commissioni territoriali.

Il procedimento in camera di consiglio è certamente idoneo ad assicurare adeguata tutela al diritto di difesa del richiedente asilo, posto che esso prevede la garanzia del contraddittorio tra le parti e consente al ricorrente, in vista del peculiare carattere deformalizzato del procedimento, di introdurre i temi di indagine ed i fatti ritenuti rilevanti a sostegno della domanda di protezione, internazionale o umanitaria, senza onere di rispettare la scansione temporale e le preclusioni previste invece dal rito civile ordinario.

Peraltro va considerato che i più recenti approdi giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e di questa stessa Corte -in relazione ai quali si rinvia a quanto sarà di seguito diffusamente esposto in relazione al quinto motivo del ricorso- hanno affermato con chiarezza il diritto del richiedente asilo ad essere ascoltato, almeno in una occasione, in sede amministrativa o giurisdizionale; l’obbligo che il relativo verbale o trascrizione sia messo a disposizione del giudice competente a decidere sull’impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di asilo; la possibilità di detto giudice di rinnovare l’audizione ove ne ravvisi la necessità, pur in presenza della videoregistrazione del primo colloquio svolto dinanzi la Commissione territoriale; l’obbligo, da parte del giudice, di disporre detto rinnovo ogni qualvolta nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi, non preventivamente dedotti ed approfonditi nella fase amministrativa; ovvero quando il ricorso contenga l’istanza del richiedente di essere ascoltato, con la precisazione degli aspetti in ordine ai quali egli intende fornire chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (sul punto, si veda la giurisprudenza indicata nella trattazione del quinto motivo di ricorso).

La struttura del giudizio camerale, quindi, nella sua declinazione conseguente all’attività interpretativa della Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, è pertanto idonea da un lato ad assicurare la piena protezione del diritto di difesa del richiedente asilo, e dall’altro a consentire il sollecito esame della domanda di protezione, il che corrisponde, peraltro, ad un preciso interesse del richiedente stesso.

Con il terzo motivo il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, perchè la fissazione del termine di trenta giorni per proporre ricorso straordinario in Cassazione, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di rigetto adottato dal giudice di merito, costituirebbe una eccessiva compressione del diritto di difesa del richiedente asilo e introdurrebbe una deroga illogica, in peius, rispetto al termine generale di 60 giorni previsto per la proposizione del ricorso in Cassazione.

La questione è manifestamente infondata.

Va preliminarmente rilevata l’assenza di una disposizione di rango costituzionale che preveda un termine generale di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali. Il legislatore ordinario è quindi libero di prevedere, in relazione alle singole tipologie di impugnazione, termini diversi di impugnazione, in ragione da un lato delle peculiarità del singolo rito, e dall’altro lato delle esigenze di celere definizione di determinati giudizi.

La materia della protezione internazionale è caratterizzata, come già affermato, da una evidente esigenza di celerità del giudizio. Da un lato, infatti, il richiedente asilo ha diretto interesse ad un sollecito esame della sua domanda per poter accedere, ove ne sussistano i presupposti, ai diversi statuti di protezione, internazionale o umanitaria, previsti dalla normativa Eurounitaria e dal diritto interno. Dall’altro lato, lo Stato ha un convergente interesse alla rapida definizione del contenzioso al fine di certificare quali soggetti abbiano diritto ad essere protetti, e quindi a soggiornare liberamente nel territorio nazionale e ad accedere ai vari servizi previsti dalla normativa interna, e quali invece debbano essere avviati al rimpatrio. Sotto questo profilo, anche la previsione della non appellabilità del provvedimento che conclude il giudizio di riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria, appare coerente con le predette esigenze di celerità.

In aggiunta, la previsione del termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, per la proposizione del ricorso straordinario in Cassazione, appare coerente con il carattere deformalizzato del giudizio di riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria. Pur nella considerazione del necessario formalismo che caratterizza il ricorso innanzi la Corte di Cassazione, infatti, non appare irragionevole prevedere, in relazione ad un giudizio celere e a forma libera, un termine specifico di impugnazione, differente da quello di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, per la proposizione del ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti a contenuto decisorio in materia civile.

Peraltro, anche in questo caso la censura – come già rilevato in relazione a quella proposta con il primo motivo neppure specifica rispetto a quale particolare categoria di soggetti si configurerebbe il trattamento irragionevolmente differenziato che, nella prospettazione del ricorrente, la legge riserverebbe al richiedente asilo.

Con il quarto motivo il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 111 Coat., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui detta norma prevede che la procura speciale per la proposizione del ricorso in Cassazione debba essere rilasciata dal richiedente asilo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, in data successiva alla comunicazione del decreto di rigetto impugnato. Ad avviso del ricorrente, la previsione introdurrebbe un onere decadenziale non previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, posto che tale ultima disposizione dispone soltanto l’improcedibilità del ricorso nell’ipotesi di mancato deposito della procura speciale agli atti del relativo fascicolo.

Anche questa questione è manifestamente infondata.

Va premesso infatti che le caratteristiche che la procura speciale per la proposizione del ricorso in Cassazione deve presentare non sono disciplinate da alcuna norma di rango costituzionale. L’art. 369 c.p.c., comma 2, che costituisce norma di legge ordinaria, prevede che il ricorrente abbia l’onere, a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare nella cancelleria della Corte di Cassazione, unitamente al ricorso -e quindi nel termine fissato dal comma 1 della disposizione in esame- la procura speciale, se questa è conferita con atto separato dal ricorso stesso. La disposizione è stata pacificamente interpretata da questa Corte nel senso che la procura debba contenere elementi idonei a garantirne la specialità, e quindi:

1) debba contenere riferimenti specifici alla proposizione del ricorso in Cassazione e al provvedimento da impugnare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7611 del 14/08/1997, Rv. 506780; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10235 del 04/08/2000, Rv. 539160; Cass. Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132-03) ovvero essere materialmente unita al ricorso al quale si riferisce (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3831 del 05/07/1979, Rv. 400285; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4980 del 08/03/2006, Rv. 587586; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15692 del 03/07/2009, Rv. 609311; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23777 del 14/11/2011, Rv. 620654);

2) non debba contenere espressioni contrastanti con il requisito di specialità (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28146 del 05/11/2018, Rv. 651515 e Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18257 del 24/07/2017, Rv. 645155);

3) debba risultare conferita in data successiva a quella del deposito del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27012 del 07/12/2005, Rv. 586026; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5554 del 09/03/2011, Rv. 616301; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19226 del 11/09/2014, Rv. 633148; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020, Rv. 658572).

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”. A parte la differenza tra le conseguenze previste, rispettivamente, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, e dalla disposizione in esame, per l’inosservanza del requisito formale da esse contemplato -improcedibilità, nel caso dell’art. 369 c.p.c., comma 2, ed inammisibilità, nel caso di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, – la struttura delle due norme appare sostanzialmente coincidente, posto che in entrambi i casi si può agevolmente individuare la comune ratio di assicurare che la specialità della procura a proporre ricorso in Cassazione sia garantita dal suo rilascio in epoca successiva al provvedimento da impugnare. Per maggior precisione, in epoca successiva al deposito del provvedimento stesso, nel caso di cui all’art. 369 c.p.c., ed alla sua comunicazione, nel caso del decreto conclusivo del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale. Sotto questo profilo, dunque, non si configura alcun trattamento irragionevolmente differenziato tra le due norme in commento.

Nè si configura alcuna sostanziale differenza tra le conseguenze processuali specificamente previste dalle due predette disposizioni: tanto nel caso di improcedibilità che di inammissibilità del ricorso, infatti, è precluso alla Corte di Cassazione l’esame dei motivi di censura proposti dal ricorrente e, in ambedue i casi, si producono gli effetti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Passando all’esame del quinto motivo di ricorso, con esso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale non avrebbe fissato l’udienza e disposto l’audizione del richiedente asilo, nonostante l’assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale.

La censura è inammissibile.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, prevede, al comma 10, che “E’ fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice: a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l’audizione dell’interessato; b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d’ufficio, l’assunzione di mezzi di prova”. Il successivo comma 11 dispone a sua volta che “L’udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: a) la videoregistrazione non è disponibile; b) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado”.

Questa Corte ha inizialmente interpretato la norma in esame affermando che, in assenza di videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale, è indispensabile la fissazione dell’udienza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521; conf. Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27182 del 26/10/2018, Rv. 651513; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14148 del 23/05/2019, Rv. 654198) anche nel caso in cui il predetto colloquio sia stato effettuato davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, “… essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 32029 del 11/12/2018, Rv. 651982); a meno che, ovviamente, “… Il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17076 del 26/06/2019, Rv. 654445). Con l’ulteriore precisazione, però, che ciò non implica anche l’automatica necessità di ripetere l’audizione del richiedente asilo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463), a condizione che sia comunque assicurata al richiedente asilo la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, davanti alla Commissione o al Tribunale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815; conf. Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1088 del 20/01/2020, Rv. 658369). Si è anche ulteriormente precisato che a nulla rileva il fatto che il ricorrente, nel contestare la nullità del decreto per omessa fissazione dell’udienza nel caso di indisponibilità della videoregistrazione del primo colloquio, “… abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10786 del 17/04/2019, Rv. 653473; conf. Cass.

Successivamente questa Corte ha acceduto ad una lettura del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, maggiormente orientata in conformità con quanto disposto dall’art. 46, par. 3, della Direttiva 2013/32/UE, nell’interpretazione che di quest’ultima norma era stata negli anni fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, valorizzando anche il fatto che la normativa nazionale, nel prevedere la videoregistrazione del colloquio svolto dinanzi la Commissione territoriale, ha introdotto un quid pluris rispetto alla normativa Eurounitaria.

La Corte di Giustizia, nella sentenza 26.7.2017, resa nella causa C-348/16, Moussa Sacko, ha affermato che il giudice nazionale investito del ricorso avverso un provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale ha la facoltà di respingere la domanda anche in assenza di audizione del richiedente, a condizione che quest’ultima si sia svolta nella fase amministrativa del procedimento, che siano stati messi a disposizione del giudice il verbale o la trascrizione di detto colloquio, e che al giudice sia comunque consentito di disporre una nuova audizione dell’interessato, ove la ritenga necessaria ai fini del completo esame degli elementi di fatto e diritto della domanda. Con questa decisione, la Corte di Giustizia ha in sostanza operato una netta saldatura tra le due fasi, amministrativa e giurisdizionale, del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, fissando il principio generale per cui l’obbligo di completo esame della domanda, sancito dall’art. 46, par. 3, della Direttiva 2013/32/UE (cd. “Direttiva procedure”) dev’essere interpretato non soltanto con riferimento alla seconda fase, giurisdizionale, bensì all’intero procedimento.

Con l’ulteriore sentenza del 19 marzo 2020, resa nella causa C-406/18, LH c/ Bevandorlasi es Meneklilteigyi Hivatal, la Corte di Giustizia, pur ribadendo la tendenziale necessità di ascoltare il richiedente asilo nella fase giurisdizionale, ha precisato che l’assenza del colloquio non si riflette automaticamente in una compressione dei diritti fondamentali dell’individuo, posto che questi ultimi possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime siano giustificare da obiettivi interessi di natura generale e non costituiscano un intervento sproporzionato e inaccettabile, come tale idoneo a ledere la sostanza del diritto garantito.

Infine, con la sentenza del 6 luglio 2020, resa nella causa C-517/17, Mikiyos Addis, la Corte di Giustizia ha affermato l’incompatibilità con la Direttiva procedure di una decisione di rigetto della domanda di asilo assunta dal giudice nazionale in mancanza di qualsiasi audizione del richiedente asilo, tanto nella fase giurisdizionale che in quella precedente, amministrativa, posta la natura fondamentale della garanzia del contraddittorio cui l’ascolto dell’interessato è preposto nell’ambito della legislazione dell’Unione.

In sostanza, la Corte di Giustizia ha complessivamente affermato che:

1) nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale è necessaria e sufficiente almeno una audizione del richiedente asilo;

2) ove questa si svolga nella fase amministrativa, il relativo verbale o trascrizione deve essere messo a disposizione del giudice competente a decidere sulla impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione;

3) detto giudice deve sempre essere libero di fissare una nuova audizione, ove lo ritenga necessario al fine di assicurare il completo esame degli elementi di fatto e diritto della domanda.

Questa Corte, in perfetta aderenza con la linea interpretativa seguita dalla Corte di Giustizia -ed, anzi, anticipandone in un certo senso il definitivo approdo- ha precisato che “ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione contenga motivi o elementi di fatto nuovi, il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all’audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27073 del 23/10/2019, Rv. 656871). E, ancor più di recente, che “In tema di protezione internazionale è nullo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, il provvedimento del giudice di merito che, in assenza della videoregistrazione del colloquio del richiedente innanzi alla Commissione territoriale, fissi l’udienza di comparizione escludendo, in via preventiva, la necessità di procedere all’audizione del cittadino straniero; tuttavia, in tal caso è onere di quest’ultimo procedere all’immediata contestazione della nullità, ex art. 157 c.p.c., comma 2, dovendosi, in difetto, ritenere integrata la sanatoria del vizio” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15954 del 24/07/2020, Rv. 658247). Nella motivazione di detto ultimo provvedimento si è precisato che poichè la valutazione sulla credibilità della storia personale riferita dal richiedente asilo è “… fondata anche su un giudizio di verosimiglianza nel quale assumono rilievo centrale le modalità con cui, in concreto, viene narrato il racconto, è evidente che la ratio della norma che impone la fissazione dell’udienza in ogni caso in cui non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio svoltosi in sede amministrativa risiede nell’esigenza di consentire l’effettivo incontro tra richiedente e giudice, al fine di consentire al primo la facoltà di esercitare pienamente il diritto al contraddittorio ed al secondo la possibilità di esercitare, in concreto, il potere-dovere di cooperazione istruttoria. Ne consegue che è contrario allo spirito della norma l’atto con il quale il giudice di merito, non avendo a sua disposizione la videoregistrazione, decida comunque di escludere a priori la possibilità stessa dell’ascolto del richiedente, con ciò di fatto svuotando di significato concreto le disposizioni di cui ai già richiamati del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11”. Con queste decisioni la Corte, partendo dal fatto che l’ordinamento nazionale prevede -come già detto- un quid pluris rispetto a quello Eurounitario, consistente nella videoregistrazione del colloquio svolto dinanzi la Commissione territoriale, ha in sostanza ritenuto che il giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di diniego non possa esimersi dal valutare se sussistono, in concreto ed alla luce del contenuto del ricorso proposto dal richiedente asilo, le condizioni affinchè una seconda audizione sia necessaria al fine di assicurare il completo esame degli elementi di fatto e diritto della domanda, in aderenza al disposto del già richiamato art. 46, par. 3, della Direttiva procedure. La fissazione dell’udienza di comparizione con contestuale preventiva esclusione della nuova audizione, dunque, se non sostenuta da adeguata e specifica motivazione, è contraria allo spirito della norma, nazionale ed Eurounitaria, poichè preclude apriori il completo esame degli elementi di fatto e diritto della domanda di asilo e si pone pertanto in contrasto tanto con la ratio del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, quanto con l’art. 46, par. 3, della Direttiva procedure.

Approfondendo la disamina del rapporto tra colloquio (o audizione) e videoregistrazione, questa Corte ha ulteriormente chiarito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020 che anche la presenza della videoregistrazione del primo colloquio non toglie che l’audizione rappresenti comunque un momento centrale per la valutazione della credibilità e della coerenza del racconto del richiedente asilo, come dimostrato proprio dalla disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10, lett. a). Dunque, la predetta disposizione va necessariamente interpretata nel senso che, fermo il principio per cui l’obbligo di fissazione dell’udienza non implica automaticamente anche quello di rinnovare l’audizione del richiedente, tuttavia il giudice è tenuto a disporla quando:

a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda di asilo (ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. c)), poichè in tal caso va assicurato il confronto tra il giudice ed il richiedente, ed il diritto di quest’ultimo di essere ascoltato, su detti nuovi elementi, non preventivamente dedotti ed approfonditi nella fase amministrativa;

b) il giudice ritenga necessaria una nuova audizione, anche in assenza di nuove deduzioni, per acquisire chiarimenti in ordine alle incongruenze e contraddizioni rilevate dalla Commissione nelle dichiarazioni del richiedente asilo (ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10, lett. a) e b));

c) il ricorso contenga l’istanza del richiedente di essere ascoltato, con la precisazione degli aspetti in ordine ai quali egli intende fornire chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. b)).

La censura in esame non rientra nel paradigma suindicato, in quanto il ricorrente non specifica di aver dedotto, nel ricorso proposto al giudice di merito, alcuno specifico tema o elemento nuovo, non previamente approfondito in occasione dell’audizione innanzi la Commissione territoriale, nè di aver proposto con il predetto atto specifica istanza di essere ascoltato, corredata dall’indicazione degli aspetti in relazione ai quali egli intendeva rendere chiarimenti. La sola indicazione della “… richiesta del difensore del ricorrente di fissare udienza in camera di consiglio…”contenuta a pag. 14 del ricorso non è sufficiente ad attribuire alla censura la necessaria specificità, posto che il ricorrente non indica nè l’atto, nè il momento del processo di merito in cui detta istanza sarebbe stata formulata, nè riporta gli estremi del provvedimento con cui essa sarebbe stata rigettata dal giudice di merito.

Dal che discende l’inammissibilità della doglianza.

Con il sesto motivo il ricorrente solleva, in subordine, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2 e art. 117 Cost., comma 1, nonchè in relazione all’art. 46, par. 3, della Direttiva 2013/32/UE e degli artt. 6 e 13 della Convenzione E.D.U., perchè l’abrogazione del giudizio di appello e la previsione del rito camerale avrebbe comportato una ingiusta compressione del diritto di difesa del richiedente asilo.

La censura è manifestamente infondata.

Va premesso che non si ravvisa alcuna norma di rango costituzionale che preveda l’obbligo del doppio grado di giurisdizione in materia civile. Il legislatore ordinario, pertanto, è libero di prevedere che, in determinate materie, il giudice si pronunci in unico grado o con provvedimento non appellabile. Ciò è previsto, peraltro, non soltanto in materia di protezione internazionale, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 13 del 2017, convertito in L. n. 46 del 2017, bensì in numerose altre ipotesi, in cui il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, abbia ritenuto preferibile, in ragione della tipologia degli interessi in gioco, delle posizioni soggettive coinvolte nel giudizio, della sussistenza di peculiari esigenze di celerità, ovvero dell’esistenza di una fase precedente a quella giurisdizionale, nella quale sia comunque assicurato un confronto dialettico tra le parti, accordare una forma di tutela in unico grado, ovvero prevedere l’inappellabilità del provvedimento conclusivo del giudizio di merito. Gli unici limiti che il legislatore deve osservare, nell’esercizio della predetta discrezionalità, sono quelli della necessità di assicurare l’effettività del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 Cost., di non introdurre trattamenti irragionevolmente differenziati a detrimento dei diritti di talune categorie di soggetti, in aderenza al principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost., e di assicurare il rispetto dei principi del cd. giusto processo, stabiliti dall’art. 111 Cost.. Nessuno di detti limiti è violato nel caso di specie, posto che, come già detto in relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente con i primi quattro motivi, la struttura del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale garantisce da un lato la piena esplicazione del contraddittorio tra le parti, e dall’altro lato il pieno rispetto del diritto di azione e difesa in giudizio del richiedente asilo. Nè, di conseguenza, si configura alcuna lesione del principio di eguaglianza, posto che la peculiare disciplina del giudizio in esame appare coerente, come già detto in precedenza, con le esigenze che ad esso sono sottese, e considerata la genericità della doglianza proposta dal ricorrente, che anche in questo caso non individua alcuna categoria soggettiva rispetto alla quale sussisterebbe il dedotto profilo di violazione del criterio di eguaglianza.

Con il settimo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della tutela umanitaria.

La censura è inammissibile.

Il Tribunale afferma (cf. pag. 3 del decreto impugnato) che il ricorrente non aveva allegato alcunchè di specifico a sostegno della sua rivendicata vulnerabilità, e la doglianza non si confronta adeguatamente con detta affermazione. Il ricorrente, invero, si limita a richiamare la sua giovane età al momento della fuga (elemento di per sè irrilevante, dovendosi accertare la sussistenza della vulnerabilità con riferimento al momento della decisione, e non a quelli, evidentemente anteriori, dell’espatrio o della presentazione domanda di asilo) e ad un generico rinvio alle condizioni di vita nel suo Paese di origine (cfr. pagg. 18 e s. del ricorso), senza tuttavia allegare alcun elemento concreto idoneo a dimostrare la sussistenza dei requisiti per la concessione della specifica protezione invocata, l’integrazione in Italia ed il rischio di concreta compromissione del suo nucleo di diritti inalienabili in ipotesi di rimpatrio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv.647298).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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