Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7572 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. I, 01/04/2011, (ud. 14/02/2011, dep. 01/04/2011), n.7572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4928-2005 proposto da:

PROVINCIA DI FIRENZE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE

16, presso l’avvocato BONAIUTI DOMENICO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUALTIERI STEFANIA, giusta procura speciale per

SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE dott.ssa T.

E. del 28.10.10;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso l’avvocato LORIZIO MARIA

ATHENA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PERUZZI

SERGIO, giusta procura a margine del controricorso;

REGIONE TOSCANA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43,

presso l’avvocato LORENZONI FABIO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BORA LUCIA, BALDI ENRICO, giusta procura in

calce al controricorso;

AZIENDA U.S.L. N. (OMISSIS) DI FIRENZE (C.F. (OMISSIS)), in

persona

del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso l’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CHITI MARIO P., giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 193/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato S. GUALTIERI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto altri ricorsi;

udito, per la controricorrente Azienda Sanitaria, l’Avvocato F.

D’AYALA VALVA, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente Reg. Toscana, l’Avvocato F. LORENZONI

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 23 febbraio 1998 l’Azienda sanitaria n. (OMISSIS) di Firenze conveniva davanti al tribunale di quella città la Provincia di Firenze chiedendone la condanna al pagamento in suo favore di L. 527.36.827. Affermava che tale somma era l’importo da essa pagato all’Associazione temporanea di imprese, presieduta da V. G., a titolo di transazione per il ritardo nell’esecuzione di lavori commissionati alla stessa associazione, determinato dalla illegittima protrazione dell’occupazione, da parte della Provincia, di locali facenti parte del presidio multizonale di prevenzione di via (OMISSIS). Affermava che infondatamente la convenuta sosteneva di avere sugli immobili stessi perdurante titolo di proprietà.

La Provincia si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.

Sosteneva che i beni in questione non erano mai stati trasferiti, come affermato dalla Regione Toscana, al Comune di Firenze per la ragione che essi non erano destinati ai servizi igienico sanitari di pertinenza del cessato Laboratorio di Igiene e Profilassi. I locali stessi invece erano destinati all’uso di magazzino, falegnameria e serra, ovvero ad attività non connesse alla sanità pubblica. Essi pertanto erano rimasti in sua proprietà.

Chiedeva peraltro che in ipotesi di accoglimento della domanda, fossero condannate la Regione Toscana e il Comune di Firenze, previa loro chiamata in causa, a rilevarla dalle pretese dell’Azienda sanitaria. In ogni caso chiedeva la condanna dell’Azienda stessa in via riconvenzionale al pagamento in suo favore di L. 2.820.375.000, avendo essa Provincia comunque rilasciato i locali in questione a seguito di accordo in data 2 agosto 1996 con la Regione e con l’Azienda Sanitaria. In virtù di tale accordo quest’ultima si era impegnata a pagare la suddetta somma. La chiamata in causa veniva effettuata. Si costituivano la Regione e il Comune.

Il Tribunale fiorentino riteneva la responsabilità della Provincia per il ritardo nel rilascio dei locali di cui è causa e la condannava al pagamento della somma di L. 527.736.827.

Rilevava il primo giudice che la L.R. n. 68 del 1980, art. 13, comma 2, stabiliva il trasferimento al patrimonio dei Comuni e delle Regioni(con vincolo in favore delle allora esistenti Unità Sanitarie Locali, di tutti i beni appartenenti alle Province ” destinati ai servizi igienico sanitari … compresi quelli comunque in dotazione dei laboratori di igiene e profilassi”.

Rilevava pure che l’art. 15 della stessa Legge precisava che i beni da trasferire al Comune erano limitati a quelli “oggetto della specifica destinazione o connessi alla particolare condizione ” della destinazione suddetta, e che la Regione Toscana, con la delibera di Giunta n. 11827 del 14 novembre 1983, ne aveva fatto oggetto di trasferimento al Comune per la realizzazione del vincolo innanzi accennato.

Riteneva pertanto il Tribunale che i locali in questione, ancorchè in fatto utilizzati quali depositi o magazzini o altro, fossero comunque beni in dotazione del cessato Laboratorio di Igiene e Profilassi della Provincia e che pertanto il trasferimento ai Comuni, con vincolo di destinazione alle Usi di tali beni, operasse sulla base delle due norme citate e non dovesse attendere, come sostenuto dalla Provincia, l’entrata in funzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Riteneva di conseguenza irrilevante l’atto ricognitivo posto in essere a suo tempo dalla Provincia mediante il quale l’Ente stesso, ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 66, comma 4 aveva ritenuto di individuare i beni da trasferire al Servizio Sanitario medesimo. Tale atto, interno ad un procedimento, sarebbe stato per l’appunto irrilevante a mutare il portato di una legge regionale e, dunque, a fondare alcun diritto di proprietà della Provincia sui beni stessi.

Contro tale sentenza proponeva appello la Provincia soccombente ribadendo le posizioni espresse nel primo giudizio.

Si costituivano separatamente la Regione Toscana, il Comune di Firenze, e l’Azienda Sanitaria numero 10 di Firenze, resistendo all’impugnazione. La Corte d’appello di Firenze con sentenza del 21 novembre 2003 rigettava l’appello. Per quanto attiene alla presente fase di legittimità il secondo giudice riteneva, come già il primo, l’assoluta irrilevanza della circostanza per la quale i locali oggetto del contendere fossero stati sempre utilizzati dalla Provincia come depositi, laboratori, falegnameria e serra, giacchè l’articolo 13 comma secondo della legge regionale Toscana n. 68 del 1980 si riferiva ai beni ” comunque in dotazione ” ai laboratori di Igiene e Profilassi. Ciò che rilevava pertanto, secondo la corte d’appello di Firenze, era per l’appunto l’essere stati detti beni in dotazione dei laboratori in questione. Precisava quindi, rigettando uno specifico motivo di appello, che comunque tutto l’immobile in questione, includente i locali di cui si trattava, era stato trasferito al Comune di Firenze con vincolo di destinazione alla Usi, nella sua interezza, con la delibera della Giunta regionale innanzi menzionata n. 11827 del 1983, in applicazione della legge regionale 68/1980. Tale delibera non era stata impugnata dalla Provincia rendendo, dice il secondo giudice, definitivo il trasferimento contestato dall’appellante.

La sentenza impugnata peraltro esamina, e considera rilevante a conferma della ritenuta legittimità del trasferimento dell’immobile di cui si tratta, il comportamento della Provincia in tutta la vicenda. Infatti, nota la sentenza (pagina 14), a fronte delle richieste da parte dell’ASL di liberazione dei locali in questione in vista della gara d’appalto, la Provincia non aveva mai contestato la legittimità delle richieste nè, quantomeno nei confronti dell’Azienda Sanitaria, aveva rivendicato i locali. Piuttosto aveva manifestato disponibilità a lasciarli liberi, limitandosi ad opporre unicamente difficoltà di tipo organizzativo momentanee. Essenziale in tal senso al fine di individuare il concreto atteggiamento della Provincia risultava la nota in data 2/11/1995 con la quale la stessa chiedeva alla Usl numero (OMISSIS) di Firenze di voler prorogare ulteriormente il termine di occupazione degli spazi interessati per consentire ad essa di compiere il materiale trasferimento del macchinario e di quant’altro.

Per tutte le predette ragioni il secondo giudice riteneva inesistente ogni diritto reale da parte della Provincia sui beni in questione, e del tutto irragionevole ed immotivata la sua pretesa di non consegnarli all’azienda sanitaria.

Ricorre alla Corte di Cassazione con atto articolato su quattro motivi la Provincia di Firenze. Resistono con distinti controricorsi la Regione Toscana e l’Azienda sanitaria locale numero (OMISSIS) di Firenze.

Le parti hanno depositato memoria.

La ricorrente ha anche depositato osservazioni ai sensi dell’art. 379 c.p.c., u.p..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione formulata dalla resistente Azienda Sanitaria locale , secondo la quale il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Sostiene infatti la predetta resistente che la sentenza impugnata, tra l’altro, ha affermato l’infondatezza del motivo di appello avanzato avverso la sentenza di primo grado dalla Provincia, relativo all’onere di impugnazione della medesima rispetto al provvedimento regionale di trasferimento degli immobili. Su tale capo, pertanto, che aveva costituito motivo autonomo di appello da parte della Provincia, si sarebbe determinato il definitivo passaggio in giudicato giacchè la sentenza impugnata (respingendo sul punto un apposito motivo di appello, ha affermato anche la definitività della attribuzione dei beni in questione in base al provvedimento regionale di trasferimento agli enti locali con destinazione al servizio sanitario.

1.a. L’eccezione è fondata. La sentenza impugnata (fogli 17, 18, 19) afferma, che è infondato il terzo motivo del proposto appello, con il quale si censura la prima decisione laddove essa ha ritenuto che potendo la Provincia chiedere l’annullamento del decreto del presidente della Giunta Regionale di trasferimento dei beni in questione agli enti locali, la mancata impugnazione nei termini di decadenza ha determinato la definitività del decreto stesso. La sentenza impugnata peraltro esaminando gli argomenti portati dalla Provincia a sostegno del proprio appello, si sofferma sulla invocata giurisprudenza della Corte Suprema formatasi in tema di espropriazione per p.u., e rileva che essa non è applicabile alla vicenda in esame nella quale non si tratta di perdita della proprietà di un bene a favore di un privato, ma di trasferimento da ente pubblico territoriale ad altro. Cosicchè la Provincia, ove avesse ritenuto erroneo o illegittimo il disposto trasferimento avrebbe dovuto impugnarlo nelle sedi competenti.

La sentenza della Corte d’appello trae dalla ritenuta definitività della attribuzione dei beni ulteriore ragione di illegittimità della occupazione dei locali oggetto del contendere da parte della Provincia, oltre quelle già esposte e basate sull’esame della legislazione applicabile, ovvero quella della L. n. 68 del 1980, artt. 13 e 15 della Regione Toscana messa in comparazione con norme consimili di altra regione.

La ritenuta definitività del disposto trasferimento dei beni ovvero della cessata appartenenza degli stessi alla Provincia sulla base della mancata impugnazione del provvedimento amministrativo di Giunta costituisce ratio decidendi del tutto autonoma rispetto alle altre adottate dalla Corte di merito. Tale statuizione è, da sola, in grado di sorreggere la statuizione di rigetto dell’appello,e, come rileva l’Azienda Sanitaria numero (OMISSIS) di Firenze, non è stata oggetto di impugnativa in questa sede. Essa è passata in giudicato.

2. La definitività del trasferimento dei beni mobili e dunque la esclusione di qualunque diritto reale sui medesimi da parte della Provincia oggi ricorrente, a decorrere dalla scadenza dei termini per impugnare il provvedimento regionale di trasferimento (ancora sentenza impugnata, pagina 19), conduce all’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso che affermano la violazione della L.R. n 68 del 1980 ovvero censurano le altre parallele ragioni fornite dalla Corte fiorentina per affermare sempre la suddetta definitività.

3. Con il terzo motivo di ricorso la Provincia lamenta la violazione e la falsa applicazione dei principi in tema di responsabilità per danni,nonchè la motivazione inadeguata sul punto. Sostiene che la Corte di merito non ha accertato il nesso di causalità tra il comportamento di essa Provincia ed il lamentato danno da parte dell’Asl.

3.a. Il motivo è inammissibile perchè non è pertinente alla motivazione adottata dalla sentenza impugnata sul punto. In particolare ai fogli 19 e 20 essa nota che “in ogni caso” tale ente locale “rimarrebbe” responsabile in conseguenza del suo atteggiamento “ondivago” nella vicenda della ritardata consegna, includente anche comportamenti confessori (si menziona tra l’altro la lettera inviata alla ASL in data 2 novembre 1995), contrastanti con la posizione poi assunta nel giudizio.

Tale ratio decidendi, esplicitamente ulteriore a quella contestata con l’odierno ricorso, non è stata censurata.

4. Il denominato quarto motivo in realtà esprime solo posizioni consequenziali all’auspicato accoglimento delle censure contenute nei motivi esaminati. Esso dunque non ha autonomia processuale ed è, come tale, inammissibile.

5. Il ricorso della Provincia di Firenze deve pertanto essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore di ciascuna delle parti resistenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 7000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi in favore, e per ciascuna, della ASL n. (OMISSIS) e della Regione Toscana; di Euro 5000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi in favore del Comune dì Firenze, oltre che, in favore di tutti i resistenti, delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

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