Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7571 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28210/2015 proposto da:

D.V. e G.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO CERCHIA;

– ricorrenti

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CASSINO, depositato il

29/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Cassino con ordinanza del 29.5.2015 dichiarava inammissibile l’istanza per accertamento tecnico preventivo presentata da G.A., D.G. e D.V., al fine di ottenere l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o in via subordinata dell’assegno di invalidità ex L. n. 222 del 1984, che erano stati richiesti senza esito in sede amministrativa dal loro dante causa D.A..

2. Il Tribunale riteneva che fosse maturata la decadenza prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, conv. in L. n. 326 del 2003, considerato che il provvedimento di reiezione della domanda amministrativa era stato comunicato in data 27.11.2009 ed il ricorso giudiziario era stato depositato in data 6.9.2013, e quindi oltre il termine di sei mesi previsto dalla disposizione richiamata.

3. Per la cassazione di tale provvedimento hanno proposto ricorso G.A. e D.V., che deducono la violazione ed errata applicazione di norme di diritto. Sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere applicabile la normativa di cui al citato D.L. 269 del 2003, art. 43, comma 3, in quanto disciplinante la decadenza in materia di invalidità civile, mentre, nel caso di specie, controvertendosi in materia di prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria, avrebbe dovuto aversi riguardo alle norme decadenziali di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47.

4. L’Inps ha resistito con controricorso.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Questa Corte ha chiarito che all’ordinanza che abbia reputato precluso l’esperimento dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., stante la ritenuta decadenza per la proposizione della domanda giudiziale, non può essere riconosciuta incidenza con efficacia di giudicato di situazioni soggettive di natura sostanziale, e quindi la sua ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost., posto che la parte interessata potrà promuovere il ricorso nel merito (Cass. n. 8932 del 2015 e n. 5338 del 2014).

Ulteriormente precisandosi nel primo degli arresti richiamati che la finalità acceleratoria e deflativa perseguita con l’introduzione del procedimento in questione impone di ritenere che la pronuncia che, all’esito della rituale instaurazione del contraddittorio, concluda il giudizio per a.t.p.o. in rito, senza il seguito previsto dall’art. 445 bis c.p.c., soddisfi comunque nel giudizio di merito la condizione di procedibilità prevista dal comma 2 della disposizione, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione, sicchè in quella sede dovrà procedersi secondo le forme ordinarie anche all’accertamento delle condizioni sanitarie, ove richiesto.

2. A tale soluzione occorre dare continuità, dovendosi quindi escludere la ricorribilità ex art. 111 Cost., dell’ordinanza gravata, in difetto dei relativi presupposti.

3. Seguono coerenti la dichiarazione d’ inammissibilità del ricorso e la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, non riferendosi nel ricorso per cassazione di avere assolto nel corso del giudizio di merito, nè ivi assolvendosi, l’onere autocertificativo previsto per l’esonero dall’art. 152 disp. att. c.p.c..

4. Risultando ammessi al patrocinio a spese dello stato, i ricorrenti non devono invece allo stato essere onerati delle conseguenze amministrative previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (v. in tal senso da ultimo Cass. ord., n. 21/02/2017 n. 4493).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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