Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7571 del 08/03/2022
Cassazione civile sez. III, 08/03/2022, (ud. 15/10/2021, dep. 08/03/2022), n.7571
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36236/2019 proposto da:
E.L., (alias E.L.), elettivamente domiciliato in Roma
Viale Angelico, 38 presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
23/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, E.L. (alias L.), cittadino (OMISSIS), ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, reso pubblico il 23 ottobre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. – In via preliminare ed assorbente – ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis).
Infatti, la procura alle liti, allegata al ricorso, risulta priva del carattere di specialità prescritto dall’art. 365 c.p.c., poiché non menziona, quanto all’ufficio e alla relativa data di comunicazione, il decreto impugnato (risultando non compilati gli “spazi” del testo che alle predette indicazioni sarebbero dovuti esser funzionali) ed anzi contiene espressioni incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione (“conferendo ogni più ampio potere di legge direttamente collegato all’esercizio del mandato”). Nella specie, invero, essendo stata la procura apposta su foglio separato al ricorso, non può considerarsi un “tutt’uno” con esso, e non può quindi, attribuirsi al ricorrente la volontà, in contrasto con i riferimenti specifici contenuti nella procura, di promuovere un giudizio di Cassazione.
Questa Corte ha, invero, già più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione per il caso in cui la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato e racchiuda altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione in sede di legittimità (fra le molte, Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146).
2. – Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022