Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7570 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 17/03/2021), n.7570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25926-2019 proposto da:

N.M., rappresentato e difeso dall’avv. CRISTIANO BERTONCINI

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro q tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

26/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 26.07.2019 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso proposto da N.M., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno – Sezione di Campobasso aveva rigettato la domanda del ricorrente volta al riconoscimento della protezione internazionale. Il Tribunale, valutando i fatti allegati dal N. attinenti esclusivamente alla sfera meramente personale, riteneva non sussistenti i presupposti necessari per la concessione della tutela invocata.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione di rigetto N.M., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il Tribunale non avrebbe considerato, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, i gravi atti che gli indipendentisti del M.F.D.C. causano contro la popolazione del Casamance, regione d’origine del N..

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente negato il riconoscimento della protezione sussidiaria senza, tuttavia, basare la propria valutazione su reports internazionali.

Le due censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono fondate.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, impone di esaminare la domanda di protezione internazionale “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo…”, che vanno tratte dalle fonti informative indicate nella predetta disposizione (cosiddette “C.O.I.”).

Nel caso di specie, il Tribunale ha violato la suddetta norma, escludendo genericamente che “… il richiedente, tornando in Senegal, possa subire pregiudizi di sorta…” (cfr. pag. 4 del decreto impugnato), senza tuttavia indicare alcuna fonte internazionale e non consentendo, quindi, la verifica dell’attendibilità e della pertinenza dell’informazione. Inoltre, nel decreto impugnato, non si fa alcun riferimento alla Casamance, zona specifica di provenienza del richiedente, notoriamente interessata da episodi di ribellione e violenza per opera del movimento secessionista del M.F.D.C..

Merita, dunque, di essere ribadito il seguente principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13255 del 30/06/2020, Rv. 658130; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. 6-1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608).

Non rileva, ai fini della decisione del presente ricorso, l’inserimento del Senegal nell’ambito dell’elenco dei cosiddetti “Paesi sicuri” di cui all’art. 1 del decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 4.10.2019, inserito in G.U. n. 235 del 7.10.2019. Infatti, in disparte ogni considerazione circa l’applicabilità di detta normativa sopravvenuta ai giudizi in corso e alle domande già presentate, anche alla luce di quanto affermato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29460 del 13.11.2019, va considerato che l’inserimento del Paese nel predetto elenco non preclude la possibilità per il ricorrente di dedurre la propria provenienza da una specifica area del Paese stesso interessata a fenomeni di violenza e insicurezza generalizzata che, ancorchè territorialmente circoscritti, possono essere rilevanti ai fini della concessione della protezione internazionale o umanitaria, nè esclude il dovere del giudice, in presenza di detta allegazione, di procedere all’accertamento in concreto sulla pericolosità di detta zona e sulla rilevanza dei predetti fenomeni.

Il terzo e il quarto motivo, con i quali il ricorrente lamenta, rispettivamente, il mancato riconoscimento della protezione umanitaria (terzo motivo) e l’omessa considerazione delle violenze subite nel suo soggiorno in Libia (quarto motivo) sono assorbiti dall’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso.

La decisione impugnata va pertanto cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso, in differente composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il terzo e il quarto. Cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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