Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 757 del 16/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 757 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 8305-2008 proposto da:
DEL FRATE SILVANO DLFSVN54E11F477H, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI NAVIGATORI 7/L,
presso lo studio dell’avvocato RECCHIA CARLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato POLIDORI CARLO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

LEONE

NUNZIA

LNENNZ58T49C514N,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GUIDO RENI N. 33, presso lo
studio

dell’avvocato

ORLANDI

1

STEFANO,

che

la

Data pubblicazione: 16/01/2014

rappresenta e difende giusta delega in atti;
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. 01417330154 in persona
del procuratore speciale legale rappresentante p.t.
Dott.ssa GIOVANNA GIGLIOTTI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 525/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 05/02/2007, R.G.N. 2605/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato CARLO POLIDORI;
udito l’Avvocato STEFANO ORLANDI;
udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA GIOFFRE’ per
delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

2

studio dell’avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO, che la

Svolgimento del processo
Silvano Del Frate convenne innanzi al tribunale di Roma Leone Nunzia e
la compagnia di assicurazione Siad, chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni subiti nella collisione della propria autovettura con
quella della Leone, assicurata con la compagnia convenuta.

quantificò i danni in lire 93.080.000; escluse la “malagestio”; ravvisò
ritardo colpevole dell’assicuratrice che ritenne tenuta al risarcimento
entro i limiti del massimale rivalutato in base agli indici ISTAT.
La Corte di appello di Roma respinse il gravame del danneggiato con
sentenza che venne cassata da questa Suprema Corte con rinvio nella
parte concernente il danno biologico e quello da incapacità lavorativa.
Riassunta la causa, il giudice di rinvio, rivalutate le voci di danno sulla
scorta dei principi stabiliti dalla sentenza di cassazione , ne fissò il
complessivo ammontare in lire 248.850.000; dichiarò inammissibile
perché nuova l’eccezione tendente al riconoscimento dell’operatività del
limite del massimale. L’Aurora assicurazioni, incorporante della s.p.a.
Siad, ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il giudice di rinvio
non aveva considerato che l’eccezione concernente il limite del massimale
era stata proposta nel giudizio di primo grado e, sebbene – non ve ne
fosse bisogno, riproposta in quello di secondo, venendo sostanzialmente
accolta in entrambi i gradi .
La Suprema Corte ha nuovamente cassato la sentenza della Corte di
Appello di Roma affermando che il giudice di rinvio avrebbe dovuto
verificare skl ‘eccezione era stata proposta in precedenza e, solo in caso
negativo, avrebbe potuto dichiararne l’inammissibilita, dovendo altrimenti
accertare se si fosse o meno verificata rinuncia ed emettere nel primo
caso la pronuncia di cui all’art. 346 c.p.c. e nel secondo valutare la
fondatezza dell’eccezione.
La Corte di appello di Roma con sentenza del 5-2-2007 ha
ritenuto\ empestivamente proposta e non rinunciata l’eccezione relativa
all’operatività del limite di massimale e ,ritenendola fondata, ha
rideterminato il danno contenendolo entro il limite del massimale.
Propone ricorso Silvano Del Frate con due motivi

3

Il Tribunale ritenne il concorso di colpa dell’istante nella misura del 25%;

Resistono Leone Nunzia e l’Aurora Assicurazioni s.p.a.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa
applicazione degli artt.383 e 385 c.p.c in relazione all’art.360 n.3
Lamenta il ricorrente che il giudice di rinvio non ha verificato se
l’eccezione del limite del massimale era stata riproposta nel gidizio di
cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 1993.

rinvio, può disattendere e non uniformarsi ai principi espressi dalla Corte di
Cassazione con la sentenza che cassa la precedente decisione, ed omettere di
seguire pedissequamente, gli accertamenti e le attivitàa indicate dalla Suprema
Corte. Nel caso di specie, se la Corte di Appello con la sentenza impugnata si sia
correttamente uniformata ai principi di diritto indicati, e dunque abbia
compiutamente verificato la riproposizione dell’eccezione del massimale di legge
anche innanzi alla Suprema Corte.
3.Con il secondo motivo si denunzia violazione o omessa applicazione dell’art. 346
c.p.c. in relazione all’art. 360 numero 3.
4.Viene formulato il seguente quesito di diritto :se una eccezione tendente a limitare
la responsabilità del risarcimento nei limiti del massimale di una polizza assicurativa,
debba essere riproposta anche innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, onde
evitare che si verifichi la rinuncia ex art. 346 c.p.c., e se, nel caso non fosse riproposta
tale eccezione, la stessa debba essere dichiarata rinunciata ex art. 346 c.p.c., anche
nel caso in ari tra i motivi di impugnazione, non sia espressamente censurato tale
aspetto, ma lo sia implicitamente
Nel caso di specie, se la soc. Aurora s.p.a., ha provveduto a sollevare tale eccezione in
termini e modalità idonee, ad evitare gli effetti dell’art. 346 c.p.c., ovvero se si è
verificata la rinuncia.
5.Entrambi i motivi sono inammissibili per inidoneità della formulazione del quesito di
diritto.
In proposito le Sezioni Unite hanno insegnato che, “a norma dell’art. 366
“bis” c.p.c., applicabile ratione temporis poiché la sentenza è stata
pubblicata il 5-2-2007, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione
il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e
astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla
sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame, tale da non consentire
alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente,

4

2.Viene formulato il seguente quesito di diritto :se ilGiudice di appello, in sede di

non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il
primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto
articolo (SU 6420/08; 11210/08).
6. I quesiti in considerazione, sono del tutto inidonei a soddisfare i
requisiti previsti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., per la cui osservanza
avrebbe dovuto compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi
di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della

che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di
specie (Cass 19769/08). Il tutto doveva essere esposto in termini tali da
costituire una sintesi logico-giuridica della questione, finalizzata a porre il
giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola
sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di
rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”, (Cass
2658/08), così rispondendo al miglior esercizio della funzione
nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. 26020/08).
In considerazione delle contrastanti decisioni di merito assunte durante
il lungo iter processualie, si compensano le spese del grado.
P.Q. M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese .

Roma 7-11-2013

Il Consigliere estens.

il Presidente

regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto

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