Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 757 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 14/01/2011), n.757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANASTASIO II 139, presso lo studio dell’avvocato DEL BUFALO

PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORDANI

ALESSANDRO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TECHIM SINTOFLON SRL (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 27472-2006 proposto da:

TECHIM SINTOFLON SRL in persona del legale rappresentante Signor

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI CLAUDIO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SCUDELLER PIETRO giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

T.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1023/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 4/4/2005, depositata il 08/06/2005,

R.G.N. 628/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato PAOLO DEL BUFALO;

udito l’Avvocato PIETRO SCUDELLER;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo,

che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 936 del 2003 il tribunale di Verona rigetto’ la domanda di T.R. volta alla condanna della Soc. Bornia (in seguito Techim Sintoflon s.r.l.) al risarcimento dei danni, indicati in circa L. 150 milioni, per inadempimento del contratto del (OMISSIS) col quale la predetta societa’ gli aveva concesso la vendita in esclusiva, per un anno, di un prodotto antiattrito per motori. In accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, condanno’ invece il T. al pagamento di Euro 1.946,46, oltre alle spese processuali, previa compensazione col suo credito di Euro 413,17 nei confronti della societa’.

2.- L’appello del T. e’ stato respinto dalla corte d’appello di Verona con sentenza n. 103 del 2005, che ha invece accolto il gravame incidentale della societa’ convenuta, dichiarando la nullita’ per ultrapetizione del capo della sentenza di primo grado che ne aveva ravvisato la responsabilita’ precontrattuale.

Ha in sostanza ritenuto la corte territoriale che il contratto del gennaio 1994 era stato consensualmente risolto e che le parti non erano addivenute ad un nuovo accordo.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il T., affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria.

Resiste con controricorso la Techim Sintoflon s.r.l., che propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

3.- Col primo motivo – deducendo “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa alcuni fatti controversi e decisivi per il giudizio”, il ricorrente si duole della valenza attribuita dalla corte d’appello alla lettera del T. in data 14.4.1994, interpretata come espressione di volonta’ consensualmente risolutiva del contratto del (OMISSIS), in contrasto coi fatti emersi in corso di causa, cui non sarebbe stato dato alcun riscontro se non in maniera contraddittoria.

Il motivo e’ infondato.

Con affermazione niente affatto contraddittoria la corte d’appello (a pagina 8 della sentenza, sub 2) ha rilevato che il primo giudice aveva attribuito determinante rilievo alla frase del T. “concordo con lei che in assenza di patti precisi non e’ possibile continuare la nostra collaborazione” e che nessun argomento aveva opposto l’appellante alla conclusione del tribunale nel senso che tanto dimostrava come le parti ritenessero superato il primitivo accordo e si proiettassero verso una nuova intesa contrattuale, poi non raggiunta.

Tale risolutiva considerazione, che attiene alla mancanza di pertinenti critiche alla sentenza di primo grado, non e’ fatta oggetto di specifica censura in ricorso, sicche’ e’ superflua ogni ulteriore considerazione del ricorrente sul contenuto delle altre risultanze probatorie, dalle quali avrebbero potuto trarsi conclusioni in ipotesi diverse.

4.- Il secondo motivo – col quale la sentenza e’ censurata per non aver dato ingresso a mezzi istruttori decisivi volti all’acquisizione ed alla prova del contenuto del contratto del (OMISSIS), redatto su documento rimasto nella disponibilita’ della societa’ convenuta – e’ inammissibile per difetto di interesse, essendo la decisione fondata non gia’ sull’affermata mancanza del predetto contratto o sui suoi contenuti, ma sul fatto che quel contratto era stato consensualmente risolto.

5.- Col terzo motivo – deducendosi violazione di norme di diritto (art. 1325 c.c.) – si censura subordinatamente venuto meno il rapporto di collaborazione, egli non poteva piu’ rivendere il prodotto al dettaglio. Si chiede dunque la declaratoria di nullita’ della vendita per difetto dei requisiti di cui all’art. 1325 c.c..

Il motivo e’ inammissibile, risolvendosi in una richiesta di decisione di merito (che comunque presupporrebbe la cassazione della sentenza, ex art. 384 c.p.c.) che il ricorrente non afferma di aver formulato nel giudizio di merito.

6.- Col ricorso incidentale e’ denunciata “violazione e falsa applicazione di norme di diritto nel rigetto della domanda di Techim Sitoflon s.r.l. per la condanna del signor T. al pagamento degli interessi legali dal di della scadenza al saldo sulla somma dovuta per il mancato saldo di forniture”, sostenendosi che, trattandosi di obbligazione portable, gli interessi sulla somma dell’equivalente in Euro di L. 4.568.880 dovuta dal T., dovevano riconoscersi non dalla data della domanda ma da quelle (31.3.1994 e 30.4.1994) alle quali i pagamenti dovevano essere effettuati presso il domicilio del creditore.

6.1.- La censura e’ inammissibile per difetto di interesse.

Risalendo la citazione al 24.3.1994, come incontestatamente affermato in sentenza (a pagina 6, prima riga del secondo capoverso), la data dalla quale sono stati riconosciuti gli interessi e’ addirittura anteriore a quelle sopra indicate.

Va soggiunto che se la data della citazione fosse stata in ipotesi diversa, la circostanza avrebbe dovuto essere rappresentata dal ricorrente, segnatamente alla luce dell’indicazione della stessa nella sentenza impugnata.

7.- Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, assolutamente prevalente, del ricorrente principale.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e condanna T.R. alle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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