Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 757 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 20/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCHI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5000-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D&D SERVICE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 03/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) l’Agenzia delle entrate contestava alla società D&D SERVICE S.R.O., con sede in (OMISSIS) l’omessa comunicazione di inizio di attività, la mancata istituzione dei libri e dei registri contabili obbligatori, nonchè l’omessa presentazione delle dichiarazioni IRPEG, IRAP ed IVA per l’anno di imposta 2004, con il recupero delle imposte dovute sulle somme accertate e con l’irrogazione delle sanzioni previste per legge.

La controversia promossa dalla contribuente contro l’Agenzia delle Entrate veniva definita con la sentenza n. 2/26/11 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto l’originario ricorso. La CTR riteneva sussistenti i presupposti per l’esimente di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, sostenendo che l’interpretazione normativa non era pacifica. In particolare osservava che nell’ordinamento italiano la nozione di “stabile organizzazione” era stata introdotta solo con l’art. 162 TUIR, mentre ai fini IVA mancava una disposizione legislativa atta a precisare il concetto di “centro di attività stabile”, di guisa che riteneva sussistere obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle norme esaminate e sull’ambito applicativo.

Il ricorso proposto si articola su un motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2.1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la illogica, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto di fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) afferente la disapplicazione delle sanzioni.

2.2. La censura è fondata.

2.3. Va premesso che alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. nn. 2192/2012, 3245/2013, 13076/2015), l’incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.

2.4. Ciò detto si deve osservare che la CTR da un lato ha ritenuto che ricorressero nel caso in esame le condizioni per l’applicazione della normativa sulla “stabile organizzazione” alla luce dell’art. 162 TUIR, entrato in vigore il 01.01.2004 e quindi applicabile alla fattispecie, ed ha altresì impiegato il concetto di “centro di attività stabile” in campo IVA, richiamando la giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n. 4319/2002), relativa alla necessaria presenza di mezzi e personale, alla quale si è conformata, dall’altro illogicamente e contraddittoriamente ha escluso che l’interpretazione normativa da lei stessa seguita trasfondesse i suoi effetti anche in tema di sanzioni e non ha illustrato in modo sufficiente le ragioni di tali contrastanti conclusioni.

3.1. In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e va rinviata, anche per le spese di questo grado, alla CTR del Veneto in altra composizione per il riesame.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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