Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7569 del 23/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24491-2015 proposto da:

J.C.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CORSICA 6, presso lo studio dell’avvocato MARCO BIELLI che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALENTINA BAINI;

– ricorrente –

contro

ALMAVIVA CONTACT SPA, in persona del procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO MARAZZA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARCO MARAZZA, DOMENICO DE FEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1266/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 14.4.2015, la Corte di appello di Roma, rigettato l’appello incidentale proposto da J.C.A.L. (avente ad oggetto, per quel che qui rileva, la qualificazione in termini risarcitoci e non retributivi degli importi dovuti dalla data di messa in mora), accoglieva i gravami riuniti proposti avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva emesse dal Tribunale capitolino, con le quali era stata affermata l’illegittimità del contratto di lavoro temporaneo stipulato tra le parti, per essere il contratto commerciale privo dell’indicazione delle ragioni poste a fondamento della fattispecie negoziale, e dichiarata l’esistenza, tra la Almaviva Contact s.p.a., società utilizzatrice, e la lavoratrice epigrafata, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna della prima, oltre che alla riammissione della seconda in servizio, al pagamento, in favore della stessa, a titolo risarcitorio, di un’indennità pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori dalla data della pronuncia al soddisfo;

che di tale decisione chiede la cassazione J.C.A.L., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui oppone difese l’Almaviva Contact, con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio,in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; che, con il primo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 sostenendo che le norme richiamate non siano applicabili anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, donde l’erroneità della pronuncia della Corte territoriale nella parte in cui non ha liquidato il danno secondo i criteri di cui all’art. 1223 c.c., ma ha condannato la società al pagamento di una indennità compresa tra il minimo ed il massimo contemplati dalla norma del Collegato Lavoro; censura, poi, la decisione per contrasto anche con la normativa comunitaria ed alla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, assumendo la disparità di trattamento creata dalla norma con riferimento alla tutela di cui godono il lavoratori licenziati rispetto a coloro che sono illegittimamente privati dal datore di lavoro della possibilità di eseguire la prestazione lavorativa, senza, tuttavia, godere della tutela dell’art. 18 Stat. Lav. (così a pag. 67 del ricorso) e la violazione di principi costituzionali e dell’art. 47 Carta Europea dei diritti dell’uomo;

che, con il secondo motivo, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e l’omessa o carente motivazione, con riferimento alla mancanza di ogni esame e valutazione della domanda proposta con l’appello incidentale relativa alla natura retributiva delle somme che il Tribunale di Roma aveva riconosciuto all’ A. a titolo risarcitorio;

che, con il terzo motivo, si ascrive alla sentenza impugnata violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e della L. n. 604 del 1966, art. 8sostenendosi che le circostanze di fatto rilevanti ai fini dell’applicazione dei criteri enunciati da tale ultima norma erano state inidoneamente valutate in maniera fortemente lesiva delle ragioni della ricorrente;

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

che il primo motivo è infondato, in conformità ai principi da ultimo sanciti da questa Corte con riferimento all’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32 e della L. 28 giugno 2012 (in G.U. n. 153 del 3/7/2012), che, all’art. 1 comma 13, con chiara norma di interpretazione autentica, ha così disposto: “La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”;

che vanno a tal fine richiamate le pronunce di questa Corte (Cass. 29.5.2013 n. 13404, Cass. 17.1.2013 n. 1148 e, da ultimo, Cass. 17540/2014 e Cass. 18046 del 2014, alle cui argomentazioni si rimanda anche per i riferimenti a C.G.U.E. C-290/12 dell’11.4.2013) già intervenute sulla specifica questione dell’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, al contratto di lavoro interinale;

che, quanto agli ulteriori rilievi, premesso che la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, costituisce una disposizione che di per sè, attraverso la forfetizzazione del danno, inerisce a quei diritti retributivi e previdenziali di cui qui si eccepisce l’ingiustificato sacrificio, ma della quale la Corte Costituzionale ha ritenuto la ragionevolezza siccome “nell’insieme, adeguata a realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi” (cfr, Corte Costituzionale, n. 303/2011), è stato osservato che la disposizione citata, come interpretata autenticamente dalla L. 28 giugno 2012, n. 1992, art. 1, comma 13, è applicabile ai giudizi in corso in materia di contratti a termine” (e, per quanto detto, anche ai contratti di lavoro interinale) “dovendosi escludere che la disciplina dell’indennità risultante dal combinato disposto delle due norme incida su diritti già acquisiti dal lavoratore poichè è destinata ad operare su situazioni processuali ancora oggetto di giudizio, non comporta un intervento selettivo in favore dello Stato e concerne tutti i rapporti di lavoro subordinati a termine”, ed aggiungendosi, che “nè può ritenersi che l’adozione della norma interpretativa costituisca una indebita interferenza sull’amministrazione della giustizia o sia irragionevole ovvero, in ogni caso, realizzi una violazione dell’art. 6 cedu, poichè il legislatore ha recepito, nel proposito di superare un contrasto di giurisprudenza e di assicurare la certezza del diritto a fronte di obbiettive ambiguità dell’originaria formulazione della norma interpretata, una soluzione già fatta propria dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, senza che – in linea con l’interpretazione dell’art. 6 cedu operata dalla Corte edu (sentenza 7 giugno 2011, in causa Agrati ed altri contro – Italia) – l’intervento retroattivo abbia inciso su diritti di natura retributiva e previdenziale definitivamente acquisiti dalle parti” (cfr. in tali termini, Cass. 21.3.2014 n. 6735 e, in relazione ad ulteriori profili di compatibilità della norma con i principi della Costituzione e del diritto sovranazionale Cass. 9.9.2016 n. 17866);

che la norma in parola è stata ritenuta, in conclusione, non in contrasto nè con l’ordinamento costituzionale, nè con quello sovranazionale (cfr., anche Cass. 28.3.2014 n. 7372).

che, quanto al secondo motivo, la questione è stata correttamente affrontata dalla Corte del merito che ha ritenuto consequenziale all’accoglimento del gravame dell’Almaviva anche in tema di conseguenze economiche connesse alla ritenuta illegittimità della somministrazione (applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32) il rigetto dell’appello incidentale della lavoratrice;

che l’indennità omnicomprensiva, commisurata ad un importo variabile tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con norma interpretativa, L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13 è stata indicata come idonea a ristorare per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con quale il giudice abbia ordinato la “ricostituzione” del rapporto di lavoro, a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l’eventuale “aliunde perceptum”);

che, in relazione all’ultimo motivo, la Corte di merito ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di determinare in quattro mensilità la indennità di cui all’art. 32 cit. in base ad una corretta applicazione dei criteri di cui al citato L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 involgente, peraltro, valutazioni di fatto che, essendo rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito, sono sottratte al sindacato di legittimità (cfr., per l’applicazione di tale principio con riguardo all’indennità di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8, Cass. 5 gennaio 2001, n. 107; Cass. 14 giugno 2006, n. 13732; Cass. 5 maggio 2006, n. 11107 e con riguardo proprio all’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32 Cass. 16 ottobre 2014, n. 21932);

che, in particolare, tali ragioni, in conformità ai criteri applicabili, sono state correttamente individuate, da una parte, nelle dimensioni della società datrice di lavoro e, dall’altra, nella durata dell’utilizzazione della J.A. in forza di tre contratti di somministrazione, di cui il primo prorogato varie volte, e nel lasso temporale intercorso tra la cessazione dell’utilizzazione e la data della messa in mora, rilevante ai fini del “comportamento delle parti”;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, non incidendo ai fini di una soluzione della controversia diversa da quella prospettata la memoria della ricorrente;

che, invero, i rilievi che, in connessione con il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 39 vengono formulati per farne discendere che antecedentemente a tale intervento, il regime sanzionatorio applicabile ai contratti di somministrazione illegittimi fosse quello della tutela previgente alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 ossia quella civilistica di cui all’art. 1419, comma 2, sono da disattendere, sia in considerazione di quanto già affermato da questa Corte (Cass. 21521/2015, e Cass. 17866/2016, alle cui argomentazioni si rinvia) in relazione alla applicabilità della nuova disciplina sanzionatoria di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015 soltanto ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. citato (25 giugno 2015), sia in relazione alla perdurante applicazione della pregressa disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 ai “giudizi pendenti” relativi ai contratti precedenti, disciplina pacificamente applicabile, come sopra chiarito, anche ai rapporti interinali, per consolidato insegnamento giurisprudenziale e dottrinario;

che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, le stesse sono regolate, in base alla regola della soccombenza, come da dispositivo; che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA