Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7569 del 08/03/2022
Cassazione civile sez. III, 08/03/2022, (ud. 15/10/2021, dep. 08/03/2022), n.7569
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38572/2019 proposto da:
T.L., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
18/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. – Con ricorso affidato ad un unico motivo, T.L., cittadino originario del (OMISSIS), ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, comunicato il 18 novembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. – In via preliminare ed assorbente – ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis).
Infatti, la procura alle liti, allegata al ricorso, difetta del carattere di specialità prescritto dall’art. 365 c.p.c., poiché – priva, peraltro, della data di rilascio – non menziona, quanto all’ufficio e alla relativa data di comunicazione, il decreto impugnato (bensì racchiude solo il generico conferimento del mandato difensivo “in merito a ricorso Cassazione avverso decreto del Tribunale”), ed anzi contiene espressioni incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione siccome riferibili ad un giudizio di merito (“transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi e svolgere domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio o del processo, farsi sostituire” etc.).
Questa Corte ha, invero, già più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione per il caso in cui la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato e racchiuda altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione in sede di legittimità (fra le molte, Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146).
2. – Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022