Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7569 del 01/04/2014


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Civile Ord. Sez. L Num. 7569 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORD INANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27457-2009 proposto da:

I.N.P.S.
SOCIALE,

ISTITUTO NAZIONALE
C.F.

80078750587,

DELLA PREVIDENZA

in persona del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati

in

ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
2014
619

dell’Istituto, rappresentati

e difesi dagli avVOCati

MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI,

giusta

delega in atti;
– ricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 01/04/2014

EROS DI GREGORI LUCIANO & C. S.A.S., EQUITALIA FRIULI
VENEZIA GIULIA S.P.A., (già FRIULCASSA S.P.A.);
– intimati –

avverso la sentenza n. 65/2008 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 11/12/2008, R.G.N. 313/2005;

udienza del 19/02/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

i

R.G. n. 27457/09
Ud. 19.2.14
INPS c. Eros di Gregori Luciano & C. S.a.s. + 1

ORDINANZA
Con sentenza depositata 1’11.12.08 la Corte d’appello di Trieste rigettava il
gravame interposto dall’INPS contro la pronuncia del Tribunale di Gorizia che,
accogliendo l’opposizione a cartella di pagamento relativa a somme aggiuntive

conseguenti all’omesso pagamento di contributi da parte della S.a.s. Eros di Gregori
Luciano & C. per il periodo agosto — novembre 1990, aveva dichiarato prescritto il
relativo credito, ritenendo che ad esso (vale a dire a quello per somme aggiuntive)
non potessero estendersi gli atti di interruzione della prescrizione concernenti i
contributi omessi, stante l’autonomia delle due obbligazioni.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS affidandosi ad un solo motivo.
La S.a.s. Eros di Gregori Luciano & C. è rimasta intimata, così come Equitalia
Friuli Venezia Giulia S.p.A. (già Friulcassa S.p.A.), anche nei confronti della quale
si erano svolti i gradi di merito.

**********
Con unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 3
commi 9 0 e 10 0 legge n. 335/95 per avere la gravata pronuncia ritenuto il credito
per somme aggiuntive conseguenti all’omesso pagamento di contributi autonomo
rispetto a quello relativo al capitale (vale a dire ai contributi omessi), ragion per cui
gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere per quest’ultimo non si
estenderebbero anche ai relativi accessori (cioè alle somme aggiuntive).
**********
L’impugnata sentenza ha ritenuto che, pur a fronte della prescrizione decennale —
nel caso di specie — del credito per contributi omessi e dell’inapplicabilità al credito
per somme aggiuntive del termine breve dell’art. 2948 n. 4 c.c. (da ritenersi limitato
alle sole obbligazioni che rivestano il connotato della periodicità), al secondo
credito non possano estendersi gli atti di interruzione della prescrizione che, come
nella vicenda in esame, facciano riferimento esclusivo soltanto al primo.
E ciò ha affermato in base all’asserita autonomia dei due crediti, non smentita —
ad avviso dei giudici di merito – dal legame solo genetico di accessorietà del credito
per somme aggiuntive a quello per contributi evasi.
In proposito si registrano difformi orientamenti di questa Suprema Corte.
1

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R. G. n. 27457/09
Ud. 19.2.14
INPS c. Eros di Gregori Luciano & C. S.a.s. + 1

Secondo un primo indirizzo, l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore
di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi
previdenziali costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata
dell’inadempimento o del ritardo e svolge una funzione di rafforzamento

dell’obbligazione contributiva, alla quale si somma; ne consegue che il credito per le
sanzioni civili, nella sua accessorietà, ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione
principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale e fa sì che
l’interruzione della prescrizione del credito principale si comunichi a quello
accessorio (cfr. le sentenze, tutte della Sez. Lav., nn. 2620/12, 8814/08, 9054/04 e
194/86).
Invece, secondo Cass. Sez. Lav. n. 14864/11 l’accessorietà del credito per somme
aggiuntive non basta, in assenza di specifica disposizione normativa, ad
assoggettarlo al medesimo regime del credito contributivo cui inerisce e ciò perché
le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei
contributi sono sanzioni civili pecuniarie costituenti obbligazioni di natura diversa
da quella dell’obbligazione contributiva.
**********
Al solo scopo di segnalare che il contrasto di cui sopra è sostanzialmente
espressione di più ampie aporie nella giurisprudenza di questa Suprema Corte
appare opportuno ricordare che, come affermato da Cass. Sez. Lav. n. 4484/2000, le
sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi
previdenziali assolvono (con predeterminazione legale, in via di presunzione iuris et
de iure, del danno cagionato all’ente) alla stessa funzione degli interessi moratori.
In altre parole, ciò significa che il contrasto di cui sopra riproduce, nello specifico
delle somme aggiuntive conseguenti all’omesso pagamento di contributi
previdenziali, il parallelo contrasto relativo alla sensibilità o meno della
prescrizione degli interessi moratori e di ogni altro diritto accessorio alle vicende
interruttive della prescrizione riguardanti il credito principale.
Per la soluzione negativa si vedano, ad esempio, Cass. Sez. V n. 13080/11, Cass.
Sez. I n. 23746/07 e Cass. Sez. II n. 4704/01 (nonché, più remote, Cass. Sez. I n.
687/80 e n. 831/73), secondo le quali al credito per interessi moratori non si
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R. G. n. 27457/09
Ud. 19.2.14
INPS c. Eros di Gregori Luciano & C. S.a.s. + 1

estendono le interruzioni della prescrizione che riguardino esclusivamente il credito
principale e non espressamente riferite anche agli interessi

de quibus, sul

presupposto dell’autonomia causale delle due obbligazioni e del legame solo

Analoga la conclusione cui perviene la giurisprudenza della Sez. V in tema di
interessi moratori (cfr. Cass. Sez. V n. 13080/11).
Per la soluzione sostanzialmente affermativa cfr., invece, Cass. Sez. Lav. n.
12679/2000, n. 7045/93 (e, più remote, Cass. Sez. III n. 61/82 e Cass. Sez. I n.
20/72, secondo cui l’interruzione della prescrizione con effetto permanente per
pendenza di lite sull’esistenza del credito si comunica agli interessi relativi allo
stesso), in virtù delle quali il credito concernente il risarcimento del maggior danno
da inadempimento o ritardato adempimento di obbligazione pecuniaria soggiace
allo stesso termine di prescrizione previsto per l’obbligazione cui accede, essendo
inconcepibile una diversità di regime per il credito principale e per quello
accessorio, diversità che importerebbe la persistenza del credito risarcitorio
nonostante l’avvenuta estinzione di quello principale.
**********
Trattandosi di questione di massima che, oltre a registrare il contrasto
giurisprudenziale sopra rilevato, riveste i connotati della particolare importanza
(considerata la vasta platea dei soggetti virtualmente interessati), letto l’art. 374
c.p.c. il Collegio ritiene di rimettere la causa al Primo Presidente affinché ne valuti
l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite.

P.Q.M.
La Corte
rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni
Unite.
Così deciso in Roma, in data 19.2.14.

genetico di accessorietà degli interessi rispetto al capitale.

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