Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7568 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/03/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 17/03/2021), n.7568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31494-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.B.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFIO ANTONIO CORSARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1897/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR della Sicilia, sez. distacca di Catania, accoglieva l’appello proposto da Z.B.M.P. nei confronti della pronuncia della CTP di Catania con cui era stato rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto l’annullamento dell’avviso di liquidazione per imposta di registro ed imposte ipo-catastali anno 2011 per mancata registrazione della sentenza civile del Tribunale di Catania che aveva stabilito il trasferimento condizionato di un immobile in favore della ricorrente.

Il Giudice di appello osservava che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. condizionava il verificarsi dell’effetto traslativo al pagamento della quota residua

nei termini di 15 giorni dal passaggio in giudicato della decisione, condizione questa che non si era realizzata per fattore indipendente dalla volontà della contribuente (vendita a terzi del bene in questione nelle more della decisione). Rilevava che in assenza di un trasferimento le imposte richieste dall’Amministrazione non sarebbero comunque dovute.

Avverso tale sentenza l’Agenzia dell’Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria cui resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

Considerato che:

L’Amministrazione denuncia la violazione dell’art. 2932 c.c., del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3.

Afferma infatti che nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Catania avrebbe dovuto essere assoggetta all’imposta di registro proporzionale ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, in quanto l’efficacia della pronuncia doveva essere vista ai fini che qui rilevano in relazione al permanere dell’esistenza del provvedimento come tale e non alle conseguenze relative alle statuizioni ivi contenute.

Il motivo è fondato.

In tema di imposta di registro, tra i provvedimenti giudiziari assoggettati all’imposta proporzionale, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e della tariffa (annesso A, parte prima), art. 8, rientrano i provvedimenti giudiziari, anche non passati in giudicato, purchè conclusivi di un giudizio o di un grado, di una fase o un sub-procedimento e che siano esecutivi (Sez. 5, n. 4803 del 28/02/2011).

Giova ricordare che in materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente(2018 nr 14470 Sez. 6-5, n. 3804 del 14/02/2017; Sez. 5, n. 18006 del 14/09/2016; Sez. 5, n. 21625 del 23/10/2015).

Gli effetti della pronuncia devono essere visti in relazione al permanere dell’esistenza del provvedimento come tale e non alle conseguenze giuridiche relative alle statuizioni in esso contenute sicchè nella specie nessun rilievo ai fini in oggetto assume la circostanza che nella specie l’imposta sia stata chiesta in ordine ad una decisione di trasferimento della proprietà soggetta a condizione (pagamento del prezzo nel termini di 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza)

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese di merito vanno compensate in ragione dell’alternarsi delle decisioni giudiziali.

Gli oneri processuali di legittimità vanno posti a carico della contribuente e liquidate in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente; compensa le spese del merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di legittimità liquidate in Euro 3000 oltre s.p.a.d..

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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