Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7567 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15806-2015 proposto da:

Z.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SAVOIA 33, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VESCUSO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del Dirigente Generale,

Direttore della Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell’Istituto

medisimo, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELLA FABBI,

LORELLA FRASCONA’ giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), incorporante della Equitalia

Gerit S.p.A., in persona del Responsabile Contenzioso Direzione

Regionale Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA

PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI

che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CF. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE e Ester Ada

Vita Sciplino, giusta procura speciale in calce al ricorso

notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 9813/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 26/11/2014 e depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha autorizzato la redazione in forma semplificata della presente ordinanza;

rilevato:

che la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda con la quale Z.G.S. aveva chiesto l’annullamento della iscrizione ipotecaria eseguita a fronte di cartelle esattoriali emesse per debiti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;

che la decisione è stata adottata in dichiarata adesione all’orientamento espresso da questa Corte con l’ordinanza n. 10234 del 2012 la quale, in tema di riscossione coattiva delle imposte, ha escluso la necessità che l’iscrizione ipotecaria fosse preceduta dall’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, prescritto per l’ipotesi di espropriazione forzata iniziata oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento; ciò sul rilievo che l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all’espropriazione forzata “atteso quanto si evince dalla lettera dell’art. 77 D.P.R. cit. il quale al comma 2 prevede che, “prima di procedere all’esecuzione il concessionario deve iscrivere ipoteca” e al comma 1, richiama esclusivamente il comma 1 e non anche il comma 2 del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50″;.

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Z.G.S. sulla base di un unico motivo.

che Equitalia Sud s.p.a. e INAIL hanno depositate entrambi controricorso e che l’INPS ha depositato procura;

Ritenuto:

che l’unico motivo con il quale parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 e violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6 censurando la decisione per avere escluso la necessità dell’avviso ad adempiere di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, richiamando a supporto la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4917 del 2015) che ha sancito la nullità della iscrizione ipotecaria effettuata dall’agente della riscossione senza una preventiva comunicazione al contribuente, stante l’obbligo dell’Amministrazione di attivare “contraddittorio endoprocedimentale” è manifestamente fondato;

che preliminarmente deve essere disattesa la eccezione con la quale la controricorrente Equitalia Sud s.p.a.. ha dedotto la non conformità del ricorso al disposto dell’art. 366 c.p.c. in quanto non rispettoso del principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione;

che la deduzione di Equitalia, affidata alla considerazione che nel ricorso non è dato rinvenire “quella chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione delle singole questioni dedotte dedotto nei motivi e non viene in alcun modo evidenziato l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado nella interpretazione delle norme asseritamente violate” risulta smentita dalla circostanza che la questione oggetto del motivo è identificata nei suoi termini giuridici mediante specifico rinvio alle norme D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 e L. n. 212 del 2000, art. 6 – delle quali si assume la violazione sulla base di principi affermati dalle richiamate pronunce di legittimità;

che questa Corte ha infatti affermato che, “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” (Cass. sez. un. n. 19667/14, Cass. nn.23875/15, 13115/16);

che, pertanto, a fronte di detto principio non resta che concludere che il giudice del merito sia pur uniformandosi alla interpretazione del quadro sistematico nel quale si iscrivono i rapporti tra iscrizione ipotecaria e procedura di esecuzione forzata, ha sostanzialmente violato il diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, cui l’ordinamento interno del nostro Stato non può non uniformarsi a riguardo di un atto immediatamente lesivo di diritti patrimoniali quale è l’iscrizione di un diritto reale di garanzia sui beni immobili;

che, in senso contrario a quanto or ora evidenziato non può rilevare la circostanza, alla quale evidentemente si richiama Equitalia laddove sostiene che l’invocata applicazione del principio di necessaria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’introduzione di un tema di indagine mai sollevato nel giudizio di merito, in quanto il fatto che l’odierno ricorrente – nel ricorso introduttivo di primo grado – abbia fatto specifico riferimento al difetto dell’intimazione di pagamento disciplinata dal menzionato art. 50, ove di questo difetto il ricorrente si sia concretamente doluto sotto l’aspetto dell’ignoranza nella quale era rimasto dell’intento perseguito dalla concessionaria di iscrivere a suo danno strumenti di garanzia reale dell’adempimento del credito vantato;

che, invero, è principio di cui ha fatto applicazione la dianzi menzionata sentenza delle Sezioni Unite quello secondo il quale “spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio, e non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia”, considerazioni che si prestano ad essere riferite anche alla fattispecie qui in esame;

che in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio, ad altro giudice di secondo grado che si designa nella Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA