Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7567 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/03/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 17/03/2021), n.7567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30524-2019 proposto da:

ICAB SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO N. 32, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE RIJLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3390/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr 3390/2017 la CTR della Calabria, sez. distaccata di Reggio Calabria, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso presentato dalla Icab s.r.l. relativamente ad un avviso di accertamento con cui era stato contestato un maggior reddito da capitali ai fini Iva per l’anno di imposta 1997.

Il Giudice di appello, richiamata la decisione nr 3928 della CTR riguardante un accertamento relativo all’anno 1994 emesso sulla base dei medesimi presupposti giuridici del presente giudizio e conclusosi con esito sfavorevole per l’Ufficio, rilevava che le ragioni per le quali l’appello non era stato accolto erano legate alla mancata produzione del processo verbale di constatazione nonchè della decisione penale resa dal Gup nell’ambito del procedimento penale svoltosi a carico dell’amministratore della società Icab s.r.l. cui era stato contestato lo svolgimento di attività di prestiti di denaro senza autorizzazione a soggetti terzi e la conseguente percezione di utili non dichiarati; documenti che invece erano stati prodotti nel procedimento in esame.

Evidenziava che la decisione penale, quantunque inidonea a fare stato nel giudizio avanti alla CTR, era comunque utilizzabile come elemento di prova al fine di valutare la legittimità dell’accertamento basato sull’indagine della Guardia di Finanza, a sua volta asseverate sull’attività di prestito di denaro dalla predetta sentenza penale che aveva accertato lo svolgimento in via continuativa di prestiti finanziari in via continuativa ed abusiva.

Sottolineava pertanto che il reddito di capitali con gli interessi bancari doveva essere rideterminato dall’Agenzia delle Entrate tenendo presenti i tassi di prestito applicati all’epoca dei fatti e per l’anno di competenza.

Avverso tale sentenza la società Icab s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

Diritto

Considerato che:

Si sostiene la nullità della sentenza per avere i giudici di appello pronunciato su un tema diverso da quello devoluto affermandosi che le argomentazioni spese dalla Ctr sarebbero del tutto inconferenti rispetto all’oggetto del contendere ed ai motivi di appello proposti dall’Ufficio riferito alla diversa ipotesi di evasione legata alla ricostruzione indiretta dei ricavi mediante l’applicazione al costo del venduto della percentuale di ricarico calcolata dai verbalizzanti in sede di verifica.

L’intimata si è costituita con controricorso.

Il motivo è fondato.

Al riguardo va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, omologo art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti” (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonchè la giurisprudenza ivi richiamata).

Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, La sentenza impugnata si limita ad attingere elementi di prova da una decisione penale che tuttavia sembra riguardare una diversa contestazione rideterminazione induttiva del reddito prodotta dallo svolgimento abusivo di attività di prestito di denaro priva di ogni concreto riferimento alle circostanze fattuali assunte alla base della contestazione di cui all’atto impositivo che, secondo quanto appare emerge dagli stralci riprodotti nel ricorso sia dell’avviso di accertamento che dei motivi di gravame proposti dall’Ufficio nonchè dallo stesso controricorso, si riferisce al recupero a tassazione di maggiori ricavi imponibili pari a Lire 47.728.000 nonchè di costi pari a Lire 2.000.000, Certamente si verte nella fattispecie in esame in ipotesi di nullità della sentenza per motivazione obiettivamente incomprensibile, sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente, perchè la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione.

Va accolto il ricorso e la decisione impugnata pertanto va cassata e rinvia alla CTR della Calabria, sez. distaccata di Reggio Calabria, in diversa composizione per un nuovo esame dei motivi di gravame nonchè per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, sez. distaccata di Reggio Calabria, in diversa composizione per un nuovo esame nonchè per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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