Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7567 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. III, 08/03/2022, (ud. 15/10/2021, dep. 08/03/2022), n.7567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38578/2019 proposto da:

J.B., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

11/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato ad unico motivo, J.B., originario del (OMISSIS) (città di (OMISSIS)), ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, comunicato in data 11 settembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Il ricorso è inammissibile per esser stato proposto tardivamente (ciò che esime il Collegio dal dover illustrare il motivo di ricorso), ben oltre il termine di legge – prescritto per i giudizi instaurati in primo grado dopo il 17 agosto 2017 in forza del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, – di trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Tribunale.

Nella specie, il decreto anzidetto è stato comunicato in data 11 settembre 2019, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato, a mezzo p.e.c., in data 14 dicembre 2019.

1.1. – Ne’ non può trovare accoglimento l’assai generica istanza di rimessione in termini, ai fini della proposizione di “ricorso straordinario” per Cassazione, che il ricorrente ha proposto unitamente al ricorso, allegando, a titolo di ragione giustificatrice, il “repentino avvicendamento di norme che prevedono ora come il decreto del tribunale non sia più soggetto ad appello, ma unicamente a ricorso per cassazione”.

E difatti, giova rammentare – alla luce dell’orientamento di questa Corte (Cass. n. 30512/2018; Cass., S.U., n. 4135/2019; Cass. n. 27726/2020) – che l’istituto della rimessione in termini (disciplinato dall’art. 153 c.p.c., quale norma di riferimento ratione temporis), applicabile anche a situazioni esterne e strumentali al processo, come la decadenza dal diritto di impugnazione, presuppone, tuttavia, la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza – e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà – e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione.

Nella specie è affatto assente l’evento assolutamente impeditivo, ma i fatti allegati a sostegno dell’istanza neppure vengono ad integrare l’impossibilità relativa o la mera difficoltà, giacché la citata norma del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, introdotta dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), (convertito, con modificazioni, nella L. n. 46 del 2017) – che ha sostituito l’impugnazione in appello con quella in cassazione – ha trovato applicazione solo alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 13, non potendosi, dunque, ravvisare un “repentino avvicendamento di norme”.

2. – In ogni caso, il ricorso è inammissibile anche per difetto di valida procura alle liti.

Infatti, la procura alle liti, allegata al ricorso, difetta del carattere di specialità prescritto dall’art. 365 c.p.c., poiché – priva, peraltro, della data di rilascio – non menziona, quanto all’ufficio e alla relativa data di comunicazione, il decreto impugnato (bensì racchiude solo il generico conferimento del mandato difensivo “in merito a ricorso Cassazione avverso decreto del Tribunale”), ed anzi contiene espressioni incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione siccome riferibili ad un giudizio di merito (“transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi e svolgere domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio o del processo, farsi sostituire” etc.).

Questa Corte ha, invero, già più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione per il caso in cui la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato e racchiuda altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione in sede di legittimità (fra le molte, Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146).

3. – Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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