Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7567 del 01/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7567 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso n. 36012008 proposto
DA
MAGANZINI SILVANO, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Otranto n. 39, presso lo studio dell’Avv. RAFFAELE
CARDILLI, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti GIANCARLO MORO ed ENRICO
BARRACO del foro di Padova come da procura in calce al
ricorso
Ricorrente
CONTRO
NEXTIRAONE

ITALIA

S.r.I.,

in

persona

del

Al’amministratore delegato e legale rappresentante Ing. Ro-

3g9

Data pubblicazione: 01/04/2014

2

berto Pesce, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa
Massimo n. 57, presso lo studio dell’Avv. GUIDO
BROCCHIERI, che la rappresenta e difende, unitamente e
disgiuntamente, con gli Avv.ti ALBERTO M. FORNARI del

l’Avv. CARLO MARINELLI del foro di Napoli come da procura in calce al ricorso
Controricorrente
per la cassazione della sentenza n. 60/06 della Corte di
Appello di Trento del 9.11.2006/12.01.2007 nella causa iscritta al n. 5‘RG 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 30.01.2014 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE
RENZIS;
udito l’Avv. RAFAELE CARDILLI per il ricorrente;
udito l’Avv. GUIDO BROCCHIERI per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen.

Dott.,

GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza non definitiva n. 164 del 2005 il TribunaleGiudice del Lavoro di Trento così provvedeva:

a) dichiarava che la risoluzione del rapporto di agenzia per
recesso del ricorrente SILVANO MAGANZINI era avvenuto
per causa estranea anche alla volontà della preponente

foro di Parma e MAURO BATTISTELLA del foro di Milano e

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NEXTIRAONE ITALIA SRL;
b) accertava il diritto del ricorrente all’indennità suppletiva
di clientela;
c) rigettava le altre domande dello stesso ricorrente, volte

di cessazione del rapporto ex art. 1751 Cod. Civ. ed, in
subordine, quella meritocratica prevista dall’art. 12-punto
III- dell’AEC 26.02.2002;
d) rigettava la domanda riconvenzionale della preponente
per il pagamento dell’indennità di preavviso;
e) disponeva con separata ordinanza per la prosecuzione
del giudizio per determinare la somma spettante al ricorrente.
Il. Con sentenza definitiva n. 54 del 2006 lo stesso Tribunale ,espletata consulenza tecnica di ufficio, condannava
la convenuta al pagamento della somma complessiva di €
39.104,83, oltre accessori, per indennità suppletiva
III. La Corte di Appello di Trento, investita con gravame
principale del Maganzini ed incidentale dell’appellata società, con sentenza n. 60 del 2006 ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo, da un lato, che la risoluzione del rapporto di agenzia poteva ascriversi al fatto di
terzo, e, dall’altro lato, l’insussistenza dei presupposti per
il riconoscimento a favore del Maganzini dell’indennità di
cessazione ex art. 1751 Cod. Civ. e di quella di mancato

ad ottenere l’indennità sostitutiva di preavviso, l’indennità

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preavviso a favore della società.
Il Maganzini. ricorre per cassazione con due motivi.
La società resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

sa applicazione dell’art. 2119 Cod. Civ., nonché vizio di
motivazione circa più punti decisivi della controversia (art.
360 n. 3 e n. 5 C.P.C.).
In particolare il ricorrente contesta l’impugnata sentenza
per avere ritenuto l’insussistenza del recesso per giusta
causa da lui invocato in relazione alla drastica diminuzione

del portafoglio clienti, della zona di competenza e del fatturato sviluppabile, e ciò sulla base della tesi secondo cui
il recesso stesso sarebbe stato riconducibile al fatto di una
società terza.
Lo stesso Maganzini aggiunge che in ogni caso il giudice di
merito avrebbe dovuto rilevare la nullità delle clausole,
come quelle del contratto di agenzia in questione, che prevedevano, in capo alla preponente, con il solo onere del
preavviso, il potere di modificare unilateralmente le tariffe
provvisionali, la zona o il portafoglio clienti, nonché gketir- la

ol

variazione dei prodotti. Nel casorspecie tali unilaterali modifiche dei prodotti e della zona si erano verificate avendo
la convenuta dimesso nell’Area del Triveneto la fornitura
dei prodotti e servizi SME, in tal modo “sterilizzando” la zo-

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e fal-

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na di competenza del ricorrente, nonché del portafoglio
clienti, con la sottrazione del cliente di maggior peso, co-

me Teleconn Italia S.p.a.
Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto:

il caso in cui la preponente, in virtù del mutamento dei rapporti commerciali tra quest’ultima e una società terza, diminuisca drasticamente il suo portafoglio clienti, la zona di
competenza e conseguentemente il fatturato sviluppabile
(ad es. dimezzandolo) ?”

Il motivo è fondato.
La Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che la riduzione dell’area commerciale, era stata causata da un mutamento del quadro commerciale ricollegabile ad un accordo intervenuto treiNextiraone, Alcatel e Comtel e quindi pur
avendo riconosciuto anche la giusta del recesso da parte
dell’agente, il quale aveva il diritto di esclusiva nella zona
costituita dalla province di Trento e Bolzano, ha tuttavia
escluso l’inadempimento della società mandante, affermando che il fatto di un terzo aveva condizionato la scelta
operativa delle parti.
L’affermazione non è condivisibile, in quanto la società
preponente con il suo comportamento ha comunque determinato la drastica riduzione degli affari dell’agente e della
sua zona di competenza, non potendosi giustificare l’esclu-

“L’agente di commercio può recedere per giusta causa per

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sione di un profilo di colpa della stessa società con il richiamo alla strategia di vendita della Acatel, società terza,
che aveva sottratto l’area commerciale di vendita di prodotti più produttiva affidandola alla concorrente Comtel proprio

2.1 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione dell’art. 1751 Cod. Civ., nonché vizio di
motivazione circa più punti decisivi della controversia (art.
360 n. 3 e n. 5 CPC).
La censura investe la parte della sentenza impugnata che
ha escluso l’applicabilità della richiamata norma civilistica,
ritenendo che la disciplina degli accordi economici collettivi
fosse più favorevole rispetto a quella legale.
Il Maganzini a sostegno del proprio assunto richiama sentenza 23 marzo 2006, in causa C-465-04, della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee ed anche precedenti di
questa Corte, evidenziando che sussistevano tutte le condizioni previste per l’indennità di cessazione del rapporto
ex art. 1751 Cod. Civ., avendo esso ricorrente “sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti” ed appa-

rendo equo il pagamento di tale indennità “tenuto conto di
tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni
che l’agente perde”.

Viene formulato al riguardo il seguente quesito di diritto:
“In materia di indennità di cessazione del rapporto di agen-

per la zona riservata al Maganzini.

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zia, il confronto tra la disciplina di cui all’art. 1751 Cod.
Civ. e la disciplina collettiva va effettuato ex ante,ossia la
momento della stipulazione del contratto di agenzia commerciale, oppure ex post, cioè alla cessazione dle rappor-

l’applicazione di diversi parametri (legale o collettivo) nel
caso concreto ?”

2.2 Il motivo è fondato in base alle seguenti considerazioni.
L’art. 1751 Cod. Civ. così recita:
“All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente una indennità se ricorrono
le seguenti condizioni:
-l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti
e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti
dagli affari con tali clienti;
-il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di
tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni
che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.
Lo stesso articolo prevede che “L’importo dell’indennità
non può superare una cifra equivalente ad una indennità
annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dagli agenti negli ultimi cinque anni e, se il
contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del pe-

to, tenendo conto dei risultati concreti cui condurrebbe

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riodo in questione”.
Lo stesso art. 1751 al penultimo comma dispone che le disposizioni ivi contenute “sono inderogabili a svantaggio
dell’agente”.

senta il risultato di successivi interventi del legislatore,
che, modificata l’originaria norma del codice con il D.Lgs.
10 settembre 1991 n. 303 (emanato in attuazione della Direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti), a seguito di procedura di infrazione avviata dalla
Commissione delle Comunità Europee, ha ancora innovato
tale disciplina con il D.Lgs. 15 febbraio 1999 n. 65, allo
scopo di dare più fedele attuazione alla direttiva comunitaria in materia, come stabilito dalla legge di delega 24 aprile
1998 n. 128.
2.3. In giurisprudenza si è posta la questione del rapporto
tra la disciplina dettata dal codice civile dopo la modifica
del 1991 e gli accordi economici collettivi stipulati dalle organizzazioni di categoria nell’anno 1992, che prevedonoindipendentemente dai presupposti inerenti all’attività
dell’agente richiesti dall’art. 1751 Cod. Civ.- la corresponsione di una indennità determinata senza alcun riferimento
specifico all’incremento degli affari procurato dall’agente,
secondo percentuali dei compensi ricevuti nel corso del

Il testo attualmente vigente della richiamata norma rappre-

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rapporto.
Secondo un primo indirizzo (cfr. Cass. 29 luglio 2002 n.
11189) la disciplina legale posta dall’art. 1751 Cod. Civ., in
quanto fa riferimento al criterio dell’equità non solo per de-

che per la determinazione dell’indennità stessa, deve ritenersi prevalente sulla contrattazione collettiva tutte le volte
che l’applicazione del criterio stabilito dalla legge conduca
ad un trattamento in concreto più favorevole all’agente, restando irrilevante una valutazione ex ante della maggiore
convenienza della regolamentazione pattizia rispetto a
quella legale.
Altro indirizzo, che può considerarsi maggioritario (Cass. n.
11402 del 2000; Cass. n. 15726 del 2003; Cass. n. 2383
del 2004; Cass. n. 6162 del 2004), afferma che, essendo
consentita dalla legge la deroga non pregiudizievole per
l’agente, la valutazione circa il carattere di maggior favore,
o non, del trattamento di fine rapporto previsto dagli accordi collettivi deve essere effettuata, non in concreto e
sulla base della misura dell’indennità ritenuta liquidabile
dal giudice, ma ex ante, sulla base d onfronto tra la regolamentazione legale e quella contrattuale; e ciò anche in
considerazione del fatto che concettualmente la nozione di
derogabilità presuppone un raffronto tra norme e non di risultati della loro applicazione.

terminare quando l’indennità deve essere erogata, ma an-

10

2.4. Con ordinanza 18 ottobre 2004 n. 20410 questa Corte
ha ritenuto necessario investire la Corte di Giustizia delle
Comunità Europee della questione pregiudiziale relativa
all’interpretazione degli artt. 17 e 19 della Direttiva 86/653

chiarire, in particolare, se, con riguardo alle finalità dell’art.
17, il successivo art. 19 della medesima direttiva sia interpretabile nel senso che la normativa nazionale possa consentire che un accordo economico collettivo preveda, invece che un’indennità dovuta all’agente nel concorso delle
condizioni previste dal paragrafo n. 2 dell’art. 17 e liquidabile secondo i criteri desumibile dal medesimo, una indennità che sia determinata senza alcun riferimento specifico
all’incremento degli affari procurato dall’agente, sulla base
di determinate percentuali dei compensi ricevuti nel corso
del rapporto, sicché la stessa indennità, anche in presenza
della misura massima dei presupposti cui la direttiva collega il diritto all’indennità, in molti casi sia liquidata in misura
inferiore a quella massima prevista dalla direttiva.
Con sentenza 23 marzo 2006, in causa C-465-04, la Corte
di Giustizia delle Comunità Europee ha deciso sulla domanda pregiudiziale statuendo che
-l’art. 19 della direttiva 86/653/CEE deve essere interpretato nel senso che l’indennità di cessazione del rapporto, che
risulta dall’applicazione dell’art. 17 n. 2 di tale direttiva,

del Consiglio del 18 dicembre 1986; apparendo necessario

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non può essere sostituita, in applicazione di un accordo
collettivo, da un’indennità determinata secondo criteri diversi da quest’ultima disposizione, a meno che non sia
provato che l’applicazione di tale accordo garantisce, in

riore a quella che risulterebbe dall’applicazione della detta
disposizione;
-all’interno dell’ambito fissato dall’art. 17 n. 2 dell’anzidetta
direttiva, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che sono liberi di esercitare, in particolare, con riferimento, al criterio dell’equità.
La decisione contiene in particolare le seguenti proposizioni.
L’art. 19 della direttiva prevede la possibilità per le parti di
derogare alle disposizioni dell’art. 17 prima della scadenza
del contratto, a condizione che la deroga prevista non sia
sfavorevole all’agente commerciale. E’ quindi giocoforza
constatare che la natura sfavorevole della detta deroga deve essere valutata al momento in cui le parti la prevedano.
Queste ultime non possono convenire una deroga di cui
esse ignorano se si rivelerà, alla cessazione del contratto,
a favore ovvero a scapito dell’agente commerciale (n. 25).
L’art. 19 va, pertanto, interpretato nel senso che una deroga alle disposizioni dell’art. 17 può essere ammessa solo
se, ex ante, è escluso che essa risulterà, alla cessazione

ogni caso, all’agente commerciale un’indennità pari o supe-

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del contratto, a detrimento dell’agente commerciale (n. 27).
Ciò si verificherebbe, per quanto riguarda l’accordo economico collettivo del 1992, nell’ipotesi in cui potesse essere dimostrato che l’applicazione di tale accordo non è mai

rebbe sistematicamente, alla luce di tutti i rapporti giuridici
che possono essere instaurati tra le parti di un contratto di
agenzia commerciale, un’indennità superiore a quella che
risulterebbe dall’applicazione dell’art. 17 della direttiva (n.
28).
Il solo fatto che detto accordo possa essere favorevole
all’agente commerciale nel caso in cui quest’ultimo abbia
diritto, in applicazione dei criteri di cui all’art. 17 n. 2 della
direttiva, solo ad un’indennità molto ridotta, non può bastare a dimostrare che esso non deroga alle disposizioni degli
artt. 17 e 18 della direttiva a detrimento dell’agente commerciale (n. 29).
L’interpretazione della Corte europea comporta che
l’indennità contemplata dall’accordo economico collettivo
del 1992 deve rappresentare per l’agente un trattamento
minimo garantito, che può essere considerato di maggior
favore soltanto nel caso che, in concreto, non spetti
all’agente l’indennità in misura superiore. Le norme del
trattato istitutivo dell’Unione Europea obbligano i giudici
nazionali ad interpretare la norma interna, ove risulti su-

sfavorevole all’agente commerciale, in quanto esso garanti-

.

13

scettibile di più opzioni interpretative, in modo che risulti
conforme al diritto comunitario, operando del resto
l’obbligo di interpretare l’art. 1751 Cod. Civ. in modo conforme alla Costituzione.

(cfr Cass. n. 21109 del 3 ottobre 2006; Cass. n. 4056 del
2008; Cass. n. 18413 del 2013 ) in considerazione anche
di quanto deciso dalla Corte di Giustizia- con l’abbandono
dell’indirizzo maggioritario e l’affermazione del seguente
principio di diritto: “L’art. 1751, comma sesto, Cod. Cov. si
interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la
normativa che assicuri all’agente, alla luce delle vicende
del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell’agente comporta che
l’importo determinato dal giudice ai senso della normativa
legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive”.

Questo Collegio ritiene di aderire a tale indirizzo, il quale
richiama la necessità che la valutazione del carattere di
maggiore favore, o non, del trattamento di fine rapportoprevisto dagli accordi collettivi- rispetto alla disciplina legale, sia effettuata in concreto ed ex post, ma non ex ante.
2.6. Tutto ciò premesso e puntualizzato in linea generale
circa il rapporto tra disciplina legale e quella convenzionale, può dirsi che la decisione del giudice di appello non me-

2.5. L’esposto contrasto giurisprudenziale risulta superato

14

rita condivisione, non essendo in linea con la giurisprudenza di questa Corte proprio sul tema specifico della spettanza dell’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia in
relazione alla persistenza dei vantaggi per l’acquisizione di

La sentenza impugnata ha escluso che l’agente potesse
provare la persistenza di tali vantaggi in considerazione del
fatto che la zona in precedenza a lui assegnata era stata
.’ ..ro

poi coperta dalla società concorrente Comtel, ponendosi in

I

contrasto con l’anzidetta giurisprudenza (in particolare

3 ‹i

Cass. n. 24776 del 2013; Cass .n. 17992 del 2002), secon-

.)

do cui l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia
compensa l’agente per l’incremento patrimoniale che la sua
attività reca al preponente sviluppando l’avviamento
dell’impresa , con la conseguenza che tale condizione deve
considerarsi sussistente, ed è quindi dovuta l’indennità,
ove i contratti conclusi dall’agente siano di durata, in
quanto lo sviluppo dell’avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto cl-<;, agenzia, sono "in re ipsa", mentre resta irrilevante la circostanza che i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per suo fatto volontario (come per avvenuta cessione di azienda). 3. In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di nuovi clienti ad opera dell'agente, poi receduto. 15 Appello di Brescia, che procederà al riesame della causa sulla base dei rilievi in precedenza evidenziati sotto entrambi i profili del recesso per giusta causa e della dimostrazione della persistenza de) vantaggi per il proponente dell'agente receduto con riferimento a zona in precedenza assegnata allo stesso agente e poi coperta da società concorrente, e ciò ai fini della determinazione dell'indennità di cessazione di rapporto ex art. 1751 Cod. Civ. li giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma addì 30 gennaio 2014 Il Consigliere relatore estensore derivanti dall'acquisizione di nuovi clienti da parte

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