Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7566 del 28/03/2010

Cassazione civile sez. I, 29/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 29/03/2010), n.7566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22944/2007 proposto da:

L.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PINTURICCHIO

21, presso lo studio dell’avvocato ABBATE Ferdinando Emilio, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

10277 avverso il decreto R.G.A.D. 52751/05 della CORTE D’APPELLO di

ROMA, del 6/2/06 depositato il 15/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per la ricorrente l’Avvocato Tebaidi Rossana (per delega

avvocato Abbate Ferdinando Emilio) che si riporta agli scritti;

udito il P.G. in persona del Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che aderisce

alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” L.I. ha proposto ricorso per cassazione il 27 luglio 2007 sulla base di due motivi avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 15 giugno 2006, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri veniva condannata ex L. n. 89 del 2001, al pagamento, in favore dell’istante, di un indennizzo di Euro 8.000,00, oltre interessi legali dal decreto della Corte d’appello al saldo e spese (per complessivi Euro 750,00 più accessori), per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi in primo grado innanzi al Tar del Lazio ed avente ad oggetto l’accertamento del diritto all’adeguamento triennale dell’indennità giudiziaria ai sensi della L. n. 221 del 1998.

Il ricorso reca motivi seguiti da quesito di diritto, come imposto dall’art. 366 bis c.p.c..

La Presidenza del Consiglio non ha resistito con controricorso.

Osserva:

Il primo motivo – relativo alla decorrenza degli interessi legali – appare manifestamente fondato, giacchè, per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 17 febbraio 2003, n. 2382; Sez. 1^, 27 gennaio 2004, n. 1405), gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla corte d’appello, non già a decorrere dal decreto della corte d’appello.

Il secondo motivo, concernente l’entità delle spese liquidate dalla Corte territoriale, resta assorbito, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione per effetto dell’accoglimento del ricorso.

In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 c.p.c.”.

2.- Il Collegio condivide il contenuto della relazione e le argomentazioni sulle quali essa si fonda e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Pertanto, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, cassato in parte qua il provvedimento impugnato, può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., attribuendo gli interessi legali a far tempo dalla domanda.

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennizzo dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avvocato antistatario; e, per il giudizio di legittimità, in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avvocato antistatario.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

 

 

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