Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7566 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26355/2012 proposto da:

C.M.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

MASPERI;

– ricorrente –

contro

V.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1069/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 06/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, il quale ha concluso per l’inammissibilità o,

in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M.L. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 1069/2011, depositata il 06/10/2011, sentenza che, in riforma della pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale di Brescia il 13/05/2005, ha respinto le domande avanzate dalla C. nei confronti di B.V.I.. C.M.L., con citazione del 20/07/1994, aveva domandato la condanna di B.V.I. al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi assunti con scrittura del (OMISSIS). La C., proprietaria di albergo in (OMISSIS), si era accordata con la B.V. affinchè quest’ultima le cedesse gratuitamente una parte del mappale (OMISSIS), in maniera da poter realizzare una via di accesso alla sua proprietà. B.V.I. non aveva però mai consegnato alla C. la disponibilità di tale area, che aveva anzi successivamente alienato a terzi, rendendo impossibile all’attrice il conseguimento di una concessione edilizia di ampliamento del proprio fabbricato. La convenuta B.V. si era difesa davanti al Tribunale di Brescia assumendo di aver concesso alla C. solo una servitù di passaggio temporanea. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente l’inadempimento di B.V.I., ma negato la sussistenza di danni risarcibili. La Corte d’Appello di Brescia, adita con impugnazione principale di C.M.L. e con appello incidentale di B.V.I. (morta poi in corso di gravame, con costituzione in prosecuzione della figlia V.M.), osservava come la scrittura del (OMISSIS) prevedesse testualmente: “Per quanto attiene all’accesso dell’immobile di (OMISSIS), in modo da poter accedere al cancello d’ingresso. (1) la sig.ra V. cede gratuitamente anche la porzione di terreno segnato in nero. Su detta porzione la sig.ra V. si riserva il diritto di passaggio in fregio al confine lato sud per la lunghezza di m.3; (2) la concessione edilizia verrà ottenuta a cura e spese della signora V.; (3) la signora V. garantisce espressamente l’utilizzo della strada ora concessa; (4) la signora C. si impegna a costruire detta strada d’accesso entro dodici mesi dal rilascio della concessione edilizia”. La Corte d’Appello definiva tale convenzione come una “fattispecie a sviluppo progressivo” ed evidenziava come B.V.I. avesse prodotto la copia della concessione edilizia ottenuta dal Comune di (OMISSIS) il (OMISSIS), mentre la C. non aveva dimostrato di essersi attivata per la costruzione della strada. Quindi i giudici di appello affermavano che l’istruttoria non aveva comprovato alcun rifiuto della signora B.V. alla cessione del terreno, laddove, piuttosto, la C., benchè documentatamente sollecitata almeno fino al luglio 1992, non aveva mai proceduto alla predisposizione del tracciato concordato.

V.M., intimata, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso di C.M.L. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per aver essa erroneamente limitato l’impegno assunto negozialmente da B.V.I. all’ottenimento della concessione edilizia, senza considerare che la stesa non aveva provveduto al ritiro della concessione, nè a far conseguire alla ricorrente la disponibilità dell’area, dovendosi quindi imputare all’intimata la mancata cessione del terreno oggetto di lite.

Il motivo di censura è del tutto infondato.

Innanzitutto, non può dedursi nel ricorso per cassazione, come fa la ricorrente, una questione di violazione o di falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) che si sostanzi soltanto nell’allegazione di un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, essendo attinente ad una siffatta censura soltanto la denuncia che lo stesso giudice di merito abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892; Cass. Sez. 6 – L, 27/12/2016, n. 27000).

Quanto al vizio di motivazione, la Corte d’Appello di Brescia ha qualificato la scrittura del (OMISSIS) intercorsa tra le parti come una “fattispecie a sviluppo progressivo”, trascrivendo in sentenza il testo dell’accordo, che stabiliva, al fine di consentire alla C. l’accesso all’immobile di (OMISSIS): 1) che la V. cedesse la porzione di terreno; (2) che la stessa V. curasse di ottenere la concessione edilizia; (3) che la cedente garantisse l’utilizzo della strada; (4) che la C. provvedesse a costruire la strada d’accesso entro dodici mesi dal rilascio della concessione edilizia. Avendo dimostrato B.V.I. di aver ottenuto la concessione edilizia dal Comune di (OMISSIS) già il (OMISSIS), la Corte d’Appello attendeva che fosse la C. a dimostrare conseguentemente di essersi attivata per la costruzione della strada. I giudici di appello hanno pure negato l’esistenza di elementi probatori nel senso che la signora B.V. avesse negato la cessione del terreno, ed hanno invece dato per acclarato documentalmente che la C., benchè sollecitata almeno fino al luglio 1992, non avesse mai provveduto a predisporre il tracciato concordato. La Corte di Brescia ha, quindi, inteso che la cessione della porzione di terreno da parte della signora B.V. fosse operata in corrispettivo della costruzione della strada di accesso da parte della signora C., previo conseguimento della concessione edilizia, così qualificando l’accordo del (OMISSIS) come un negozio sostanzialmente oneroso. La ricorrente C. oppone all’interpretazione del contratto che ha prescelto la Corte d’Appello una propria interpretazione dello stesso, come se si trattasse di atto immediatamente traslativo, che comportava per la signora B.V. un istantaneo obbligo di consegna dell’area per consentirne l’occupazione ad opera della stessa C., così limitando la propria censura alla mera contrapposizione tra l’interpretazione suggerita e quella invece plausibilmente accolta nella sentenza impugnata.

La Corte di Brescia, piuttosto, ha espresso il suo giudizio incensurabile in sede di legittimità, giacchè congruamente motivato – di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, ed ha stabilito, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto sia dell’elemento cronologico, sia degli apporti di causalità e proporzionalità, incidenti sulla funzione economico-sociale del contratto ed inerenti le reciproche prestazioni dedotte nella scrittura del 1985) che, mentre la signora B.V. aveva adempiuto quanto meno nel 1991 a curare l’ottenimento della concessione edilizia, ancora nel 1992 la signora C. non aveva predisposto il tracciato della strada che doveva costruire, sicchè a quest’ultima era imputabile la definitiva alterazione del sinallagma contrattuale e nulla ella poteva pretendere in via risarcitoria lamentando l’inadempimento della controparte.

Va perciò rigettato il ricorso.

Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimata V.M. non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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