Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7566 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24451-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che le rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ENEL GREEN POWER SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14,

presso lo studio dell’avvocato DI TANNO E ASSOCIATI, rappresentata e

difesa dagli avvocati ENRICO PAULETTI, ROSAMARIA NICASTRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 156/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOUSE, depositata il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- La società ENEL GREEN POWER, proprietaria di un parco eolico in provincia di Isernia, ha impugnato un avviso di accertamento con il quale, a seguito di procedura DOCFA, era stato rettificato dall’Ufficio il classamento e la conseguente rendita catastale di un impianto aerogeneratore, includendovi, in particolare, il palo di sostegno (torre) della navicella eolica, che la società contribuente aveva escluso dal computo della rendita in quanto componente impiantistica funzionale al processo produttivo di energia elettrica a termini della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21.

La CTP ha accolto il ricorso e la CTR del Molise, con sentenza depositata in data 4.2.2019 in data, ha rigettato l’appello della Agenzia. Il giudice di appello ha ritenuto che la norma in esame ha previsto quale unico criterio di inclusione o esclusione dalla base imponibile per la rendita catastale quello della funzionalità specifica per il processo produttivo, non del contributo fornito al valore dell’immobile e ciò indipendentemente dal grado di immobilità, consistenza o rilevanza in rapporto al valore del bene considerato. Ha ritenuto che la funzione delle torri è assolutamente integrata nell’impianto di produzione e che il vincolo di funzionalità è tale da rendere evidente che torre rotore e non li cella si atteggiano ad un unico bene o impianto di produzione. Ha quindi concluso nel senso che data la funzione del palo di sostegno del reddito catastale.

2.- Propone ricorso per cassazione Agenzia affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso la società contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3.- Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il palo di sostegno non debba essere ricompreso tra i componenti da valorizzare al fine della determinazione della rendita catastale dell’impianto.

Deduce la sistemazione di una torre eolica costruita in acciaio o in calcestruzzo necessita della realizzazione di un basamento di notevoli dimensioni soggetto ad apposita progettazione con relativo deposito di progetti esecutivi presso gli uffici competenti che ne consenta l’ancoraggio al terreno mediante fondazioni. La circostanza che la eventuale rimozione imporrebbe una specifica attività edilizia di demolizione conferma l’autonomia strutturale della torre e la sua immanenza al suolo.

4.- Il primo motivo di ricorso è infondato nei termini che seguono, essendosi questa Corte recentemente pronunciatasi sulla medesima questione (Cass., Sez. VI, 30 settembre 2020, nn. 20726, 20727, 20728; Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287, 21288; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2020, nn. 21460, 21461, 21462).

La L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, pone una nozione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, che prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo richiedendo il loro impiego nel processo produttivo.

E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

Il giudice del merito si è correttamente attenuto a tale criterio.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Il recente consolidamento della giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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