Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7566 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. III, 08/03/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 08/03/2022), n.7566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33913/2019 proposto da:

O.O., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO ALMIENTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il

08/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato ad unico motivo, O.O., cittadino (OMISSIS) (originario dell'(OMISSIS)), ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, depositata l’8 ottobre 2019, confermativa del rigetto, da parte del Tribunale di Lecce, dell’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte d’Appello di Lecce, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava che: a) il racconto del richiedente integrava vicenda meramente privata; b) non erano sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e delle fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; c) non poteva riconoscersi la protezione umanitaria sul rilievo dell’assenza di una condizione di vulnerabilità soggettiva.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con ricorso basato su d’un unico motivo viene lamentata la “nullità della decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, commi 2 e 3 e art. 35 bis, comma 9”, per non aver il secondo giudice valutato la domanda di riconoscimento di protezione internazionale del richiedente in maniera “puntuale e individualizzante”, in quanto, adoperando, invero, il metodo del cd. “copia e incolla” della motivazione, avrebbe reso una decisione del tutto stereotipata, applicabile a qualsiasi richiedente asilo, senza adempiere al dovere di cooperazione istruttoria nell’accertamento della situazione oggettiva dell’odierno ricorrente.

2. – Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, difettando l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Questa Corte ha più volte rammentato che per soddisfare il requisito imposto dalla citata norma processuale, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, nonché lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni (fra le molte, Cass. n. 24432/2020)

Il principio di specificità del ricorso impone, pertanto, che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. n. 1926/2020).

Nel caso di specie, parte ricorrente non fornisce affatto contezza della vicenda sostanziale dedotta in giudizio, non consentendo, pertanto, a questa Corte di conoscere l’oggetto specifico della controversia.

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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