Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7565 del 29/03/2010

Cassazione civile sez. I, 29/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 29/03/2010), n.7565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.C. – domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria

della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Giani

Marcello e dall’avv. Giuseppe Savino, in virtu’ di procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Salerno- Questore di Salerno;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di pace di Salerno dei 14.7.2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

10 dicembre 2009 dal Consigliere dott. SALVATO Luigi;

P.M., S.P.G. Dott. GAMBARDELLA Vincenzo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L.C. proponeva opposizione innanzi al Giudice di pace di Salerno avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di detta citta’, per mancata richiesta del permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia.

Il Giudice adito, con provvedimento del 14.07.2008., rigettava l’opposizione, osservando: il decreto di espulsione era adeguatamente motivato, con riferimento alla mancata richiesta del permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia;

l’indicazione dell’impossibilita’ di reperire un interprete nella lingua dello straniero rendeva legittimo il decreto, tradotto in una delle lingue veicolari.

Per la cassazione di questo provvedimento ha proposto ricorso L. C., affidato a quattro motivi; non ha svolto attivita’ difensiva l’intimato.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“1.- Il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2, comma 6, e art. 7, e difetto di motivazione, nella parte in cui il provvedimento impugnato ha presunto la conoscenza della lingua italiana da parte dell’opponente, desumendola dalla sottoscrizione della procura alle liti, deducendo che il decreto di espulsione non recherebbe una giustificazione plausibile in ordine alla traduzione in una delle lingue veicolari.

1.1.- Il motivo e’ manifestamente inammissibile nella parte in cui censura la ritenuta conoscenza della lingua italiana, poiche’ la mera lettura del provvedimento dimostra che di tale affermazione non v’e’ traccia nel provvedimento.

Il mezzo e’ manifestamente infondato nella restante parte, poiche’ il Giudice di pace ha dato atto che nel decreto era stata fatta menzione dell’impossibilita’ di reperire un interprete nella lingua dell’opponente ed ha quindi fatto corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, non impone all’Amministrazione di tradurre il decreto espulsivo nella lingua madre della persona da espellere, ma solo di assicurare che la traduzione del provvedimento avvenga in una lingua conosciuta e, solo ove cio’ non sia possibile, di garantire che la traduzione sia svolta in lingua francese, inglese o spagnola, ritenute lingue universali e, quindi, accessibili, direttamente o indirettamente, da chiunque (Cass. n. 13833 del 2008).

Inoltre, l’obbligo dell’autorita’ procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero e’ derogabile tutte le volte in cui detta autorita’ attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, cit. Siffatta attestazione e’ condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullita’, senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilita’ di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell’espellendo (Cass. n. 25362 del 2006; n. 25026 del 2005; n. 13032 del 2004; n. 5465 del 2002).

2.- Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2, comma 6, e art. 7, e difetto di motivazione, nella parte in cui il provvedimento indica che l’espulsione e’ stata disposta per mancata richiesta del permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia.

Tanto non sarebbe vero, in quanto egli sarebbe entrato regolarmente in Italia e la mancanza di permesso di soggiorno non e’ sufficiente a legittimare l’espulsione, mentre nel provvedimento non si darebbe atto degli elementi che avrebbero permesso una sanatoria.

2.1.- Il mezzo e’ manifestamente inammissibile, nella prima parte, in quanto non coglie che la ratio decidendi e’ nella mancata richiesta del permesso di soggiorno nel termine di otto giorni, quindi egli avrebbe dovuto dimostrare di essere entrato in Italia da un termine inferiore. Inoltre, a fronte di tale circostanza, incombeva a lui l’onere di dimostrare di avere comunque richiesto il permesso di soggiorno, essendo il decreto di espulsione provvedimento vincolato, con la conseguenza che l’accertamento della citata violazione non consentiva alcuna discrezionaltia’ nella sua emissione.

3.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 24 Cost. e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, n. 7, nella parte in cui non ha considerato che la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua del ricorrente renderebbe illegittimo il decreto di espulsione.

3.1.- Il mezzo e’ manifestamente inammissibile, poiche’ manca del tutto del quesito di diritto, necessario anche qualora sia prospettata una questione di legittimita’ costituzionale (Cass. S.U. n. 28050 del 2008; Cass. n. 4066 e n. 4072 del 2007).

Tanto si rileva a prescindere dalla considerazione che l’idoneita’ della traduzione in una delle lingue veicolari risulta dalle argomentazioni svolte in riferimento al primo motivo.

4.- Il quarto motivo, rubricato allarme sociale chiede a questa Corte di valutare la situazione del ricorrente e di tenere presente il suo inserimento in Italia.

4.1.- Il motivo e’ manifestamente inammissibile, in quanto non consiste in una censura del provvedimento impugnato, ma si risolve nella richiesta di una diretta valutazione da parte di questa Corte della fattispecie, che si pone del tutto al di fuori del paradigma del giudizio di legittimita’.

Pertanto, il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, pure indicata nella relazione, con conseguente rigetto del ricorso.

Non deve essere resa pronuncia sulle spese di questa fase, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

 

 

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