Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7565 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1486/2014 proposto da:

F.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato GILBERTO

ENRICO MERCURI;

– ricorrente –

contro

GEB ITALIA SRL, rappresentata e difesa dall’Avvocato FEDERICO DI

GIOVANNI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il

04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, il quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 16 aprile 2013 la GEB Italia srl domandava al Tribunale di Pescara di ordinare a F.F., S.R. e D.P.P. di reintegrare l’istante nel possesso di immobili ubicati in (OMISSIS), consistenti in un appartamento, una villa multipiano e dei locali rimessa.

Si costituiva il solo F.F., il quale chiedeva il rigetto del ricorso in ragione dell’improcedibilità della domanda, della sussistenza di litispendenza e della sua infondatezza.

Il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 26 luglio 2013, respingeva il ricorso.

Avverso detta ordinanza proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., la GEB Italia srl.

Si costituiva il solo F.F., chiedendo il rigetto del reclamo.

Il Tribunale di Pescara, in composizione collegiale, con ordinanza del 21 novembre 2013, accoglieva il reclamo, disponendo la reintegra della GEB Italia nel possesso degli immobili per cui è causa.

F.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La GEB Italia srl ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso di ricorso di F.F. deduce l’omesso esame di fatto decisivo e controverso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla formulata eccezione di giudicato, nonchè alle eccezioni di litispendenza e di carenza di legittimazione attiva. Si assume che, avendo il Tribunale di Pescara statuito anche sulle spese di giudizio, il provvedimento reso in sede di reclamo “integra una vera e propria sentenza contro la quale è esperibile il rimedio dell’appello e, quindi, del ricorso straordinario in cassazione”.

Il secondo motivo di ricorso lamenta l’illogicità e l’erroneità della decisione impugnata, e la sua abnormità, in ordine all’esame dell’attività istruttoria.

Il ricorso è inammissibile.

F.F. ha impugnato un’ordinanza resa in sede di reclamo dal Tribunale di Pescara contro un provvedimento emesso all’esito di un giudizio per la reintegrazione nel possesso instaurato nel 2013.

Secondo la costante interpretazione di questa Corte, il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. E’ inammissibile – pertanto – l’impugnazione con tale mezzo dell’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti di natura cautelare o possessoria, trattandosi di decisione a carattere strumentale e interinale, operante per il limitato tempo del giudizi o di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale. In particolare, è perciò inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza resa in sede di reclamo nel procedimento possessorio di cui all’art. 703 c.p.c., come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, che ha sostituito, alla struttura necessariamente bifasica del procedimento possessorio, una struttura solo eventualmente bifasica (Cass., Sez. 2, 10 giugno 2014, n. 13044; Cass., Sez. 6-2, 17 febbraio 2014, n. 3629; Cass. Sez. U, 20 novembre 2013, n. 26037).

L’attuale art. 703 c.p.c., comma 4, infatti, rimette all’iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all’emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme delle cognizione piena.

Nel nuovo sistema, pertanto, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all’ordinanza che la conclude, ovvero giungere fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi d’impugnazione.

Ne consegue che l’ordinanza emessa in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., è sempre priva dei requisiti di definitività e decisorietà indispensabili affinchè possa essere oggetto di ricorso per cassazione.

Ciò poichè, qualora una delle parti abbia introdotto l’eventuale fase a cognizione piena (come, nella specie, sarebbe avvenuto, in base a quanto dedotto dalla società resistente), tale ordinanza rimane assorbita nella sentenza emessa all’esito dell’eventuale fase di cognizione piena instaurata con la richiesta di prosecuzione del giudizio ex art. 703 c.p.c., comma 4.

Peraltro, nell’ipotesi in cui, invece, la prosecuzione del giudizio non sia stata domandata nel termine perentorio dell’art. 703 c.p.c., comma 4, può prospettarsi o che l’ordinanza acquisisca una stabilità puramente endoprocessuale ed un’efficacia soltanto esecutiva, come succede con le misure cautelari, che la rende inidonea al giudicato e, dunque, non decisoria, oppure che si verifichi un’estinzione del giudizio possessorio in ragione della mancata prosecuzione di esso ai sensi dell’art. 703 c.p.c., comma 4, con conseguente preclusione esterna pro iudicato dovuta all’acquiescenza dimostrata dalla parte interessata (come, ad esempio, nel caso del decreto ingiuntivo o dell’ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186-ter c.p.c.). La duplice alternativa, posta da Cass., Sez. 6-2, 17 febbraio 2014, n. 3629, non incide comunque sulla negazione del requisito di decisorietà dell’ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. e ex art. 703 c.p.c., comma 3, per ciò anche della sua ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., giacchè, seguendo la prima opzione, essa potrebbe essere posta nuovamente in discussione nell’ambito di un autonomo giudizio dichiarativo, mentre, a seguire la seconda, essa sarebbe coperta dalla preclusione pro iudicato.

Nè a diversa conclusione incide il rilievo che il Tribunale, in sede di reclamo, abbia regolato le spese del procedimento possessorio, non essendo il relativo capo di pronuncia investito da uno specifico motivo di ricorso.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue altresì la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Relazione preliminare predisposta dall’assistente di studio Dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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